Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 20legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1994

dal Pretore di Rovigo, sezione distaccata di Lendinara nel

procedimento civile vertente tra Dainese Tiziano e Cortellazzi

Ermando ed altro iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 5 novembre 1994, il Pretore di

Rovigo sezione distaccata di Lendinara ha riproposto la questione -

come egli stesso ricorda già più volte negativamente decisa dalla

Corte (da ultimo, in fattispecie identica a quella odierna, con

ordinanza n. 233 del 1986) - di legittimità costituzionale dell'art.

n. 621 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente al terzo

opponente di provare con testimoni il suo diritto di proprietà sui

beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando l'esistenza di

tale diritto sia resa verosimile (come nella specie) dalla sua

qualità di genitore convivente con il debitore";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma

denunciata violerebbe: a) l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità

di trattamento tra il genitore convivente con il debitore ed altri

terzi opponenti non conviventi, i quali possono, invece, sulla base

di altre verosimiglianze - la professione o il commercio esercitato

dal terzo o dal debitore - provare con testimoni il loro diritto; b)

l'art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di

contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il

debitore, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;

che inoltre, sempre secondo il Pretore rimettente, la norma

stessa "non rende un buon servizio all'istituto della famiglia (artt.

29-31 Cost.), considerato anche che il mutato costume sociale ha

allungato a dismisura i tempi della convivenza dei figli con i loro

genitori prima del matrimonio";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che essa è

stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con

sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n.

184 del 1970, n. 223 del 1974; n. 233 del 1986;

Considerato che, come rilevato pure dalla Avvocatura, la questione

sollevata è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le

richiamate pronunce;

che, in particolare, la norma censurata - la quale ammette il

ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi

istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l'esistenza del

diritto dell'opponente "sia resa verosimile dalla professione o dal

commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - si inquadra, come

più volte sottolineato, in un sistema che, a tutela del

soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti

situazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la

presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione

che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei

limiti autorizzati dalla legge;

che, pertanto, non vi è violazione dell'art. 24 Cost., essendo

ius receptum che l'esercizio del diritto di difesa può sottostare a

limitazioni imposte dall'esigenza di armonizzare contrapposti

interessi sostanziali; né dell'art. 3 Cost., in quanto, per le

ragioni esposte, la norma deve ritenersi rispondente a criteri di

razionalità;

che la palese infondatezza della questione discende anche dalla

mancata prospettazione da parte del Pretore a quo di alcun nuovo

argomento a sostegno del chiesto suo riesame, in relazione ai

parametri su citati, e si estende pure ai profili di violazione (per

altro neppure, come tale, esplicitamente dedotta) degli artt. 29-31

della Costituzione stante l'evidente ragionevolezza del limite alla

prova orale in un contesto di convivenza in cui è ancor più

accentuato il pericolo di elusione della tutela creditoria;

Visti gli artt. 20, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24,

29-31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo, sezione

distaccata di Lendinara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte