Sentenza n. 307/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5Codice civile
- art. 2751-bislegge 443/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis
numero 5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto
1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), promosso con ordinanza
emessa il 4 ottobre 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento
civile vertente tra F.lli Bianchet s.n.c. e Fallimento Edilizia
Industrializzata Martini s.r.l., iscritta al n. 846 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di opposizione allo stato
passivo promosso dalla s.n.c. F.lli Bianchet nei confronti del
Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l., il Tribunale di
Firenze, con ordinanza emessa in data 24 ottobre 1995, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 cod.
civ. e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianato).
Premette in fatto il giudice a quo che la s.n.c. F.lli Bianchet ha
lamentato la propria esclusione, in sede di verificazione dello stato
passivo, dalla categoria dei crediti privilegiati e la conseguente
ammissione della stessa per l'importo insinuato in sede
chirografaria. Il giudice delegato, infatti, non aveva ritenuto
sussistente il privilegio ex art. 2751-bis numero 5 cod. civ. in
ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa; l'opponente,
tuttavia, ha invocato il disposto di cui all'art. 13, sesto comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale stabilisce che
l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei
relativi albi fa stato a tutti gli effetti di legge, con la
conseguenza che il giudice non poteva che prendere atto dello status
di artigiano per la sola iscrizione nel registro.
Osserva il rimettente che, ove si sia in presenza, come nella
fattispecie, di un artigiano residente in una Regione a statuto
speciale, i poteri del giudice circa la sussistenza della qualità di
impresa artigiana, sia valutativi che in punto di disapplicazione
dell'atto di iscrizione nel relativo registro, vengono vanificati dal
precetto dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985,
secondo cui l'iscrizione dell'impresa nei relativi albi fa stato a
tutti gli effetti di legge.
L'esclusione di qualsivoglia sindacato in ordine alla reale
consistenza dell'impresa comporterebbe, pertanto, che imprese nelle
stesse situazioni dimensionali vengano trattate diversamente ai fini
della collocazione concorsuale, con evidente disparità di
trattamento.
Osserva, infine, il giudice a quo che le argomentazioni contenute
nella sentenza n. 336 del 1989 dovrebbero essere estese anche in
punto di privilegio generale sui mobili, materia questa che non
consentirebbe violazioni del principio di uguaglianza connesse alla
mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è
costituita alcuna delle parti private né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 cod. civ. e 13, sesto
comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato), nella parte in cui non prevedono che, a fini diversi
da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potestà regionale nelle
Regioni a statuto speciale, il giudice possa valutare l'effettiva
consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o
meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis numero 5 cod.
civ. Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 24
e 117 della Costituzione, in quanto imprese che si trovano nelle
stesse situazioni dimensionali vengono trattate diversamente ai fini
della collocazione concorsuale unicamente in ragione della loro
ubicazione territoriale.
2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di
seguito precisati.
L'interpretazione data dal giudice rimettente alla disposizione
censurata non è la sola consentita dalla lettera della legge ed è
inoltre contraddetta da parte della giurisprudenza. Lo stesso giudice
a quo è pur consapevole del fatto che, nonostante il letterale
tenore dell'art. 5 della legge-quadro sull'artigianato, che qualifica
"costitutiva" l'iscrizione nell'albo dell'imprese artigiane, alcune
sentenze riconoscono al giudice la possibilità di accertare se
effettivamente sussistano i requisiti prescritti dalla legge perché
un'impresa venga definita artigiana. Tuttavia l'ordinanza di
rimessione rileva che, quando si tratti di un artigiano residente in
una Regione a statuto speciale, i poteri del giudice, sia valutativi
che in punto di disapplicazione dell'atto, vengono vanificati dal
puntuale precetto dell'art. 13, sesto comma, della legge-quadro,
secondo cui l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa
artigiana nei relativi albi, disciplinata dalle Regioni a statuto
speciale e dalle Province autonome aventi competenza primaria in
materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge.
Il rimettente, pertanto, trae la conclusione per cui, oltre a non
essere consentito al giudice nessun tipo di sindacato in ordine alla
reale consistenza dell'impresa, al medesimo sarebbe anche preclusa la
possibilità di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione,
traducendosi tale attività in una non consentita disapplicazione
della legge.
3. - La disciplina dell'impresa artigiana è da molto tempo oggetto
di vari interventi normativi e di contrastanti orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali.
La legge 25 luglio 1956, n. 860, che costituisce il primo
intervento organico sulla materia, conteneva innanzitutto (art. 1,
primo comma) l'affermazione secondo cui è "artigiana, a tutti gli
effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti
fondamentali"; dopo aver definito in tre punti tali requisiti, il
legislatore precisava (art. 1, secondo comma) che "la qualifica
artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di
cui all'art. 9". L'ultimo comma di tale disposizione stabiliva poi
che l'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle
agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
Nonostante l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, la
prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale era
orientata nel senso che l'iscrizione fosse di natura costitutiva e
che pertanto gli enti erogatori dei benefici non potessero
disconoscere detta qualifica ai soggetti iscritti nell'albo, salvo la
revisione triennale delle imprese iscritte ed il procedimento di
verifica previsto dagli artt. 10 e 11 della citata legge n. 860 del
1956.
Tuttavia la giurisprudenza della Corte di cassazione, pur
ravvisando nell'iscrizione natura di presupposto necessario per
fruire delle agevolazioni, specie tributarie, disposte a favore di
tale categoria di imprese, precisava che essa non valeva a costituire
ad altri fini un vero e proprio status delle imprese stesse, né a
far sorgere presunzioni vincolanti per altri effetti.
4. - Nella successiva legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, veniva
affermato espressamente (art. 5, quarto comma) che "l'iscrizione
all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese artigiane". Da tale nuova formula
sono derivati numerosi contrasti interpretativi; il Consiglio di
Stato, con parere 3 ottobre 1986, ha ritenuto che la nuova legge non
abbia apportato sostanziali innovazioni in ordine al potere del
giudice ordinario di sindacare l'atto amministrativo di iscrizione
per fini diversi da quelli agevolativi.
Più recentemente, la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha disposto
all'art. 8 che le imprese artigiane iscritte agli albi siano altresì
annotate in una sezione speciale del nuovo registro istituito presso
le camere di commercio, senza peraltro disporre ulteriori
innovazioni.
Carattere innovativo va invece ravvisato in ordine alla
disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 13 della
legge-quadro n. 443 del 1985, secondo cui "le norme della presente
legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in
materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime
l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai
rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge".
5. - Tale norma è stata già oggetto di scrutinio, sia pure in via
indiretta, da parte di questa Corte nella sentenza n. 336 del 1989,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nono
comma, del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29
febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui disponeva che l'efficacia
costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi,
disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o
dalle Province autonome, che abbiano competenza primaria in materia
di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti
della definizione dell'impresa ai fini previdenziali.
Pur dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità
dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, la Corte ha
espressamente affermato che il principio costituzionale di
eguaglianza non consente che in una materia quale quella
previdenziale possano sussistere disparità di trattamento motivate
dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, in
mancanza di specifiche peculiari ragioni tali da richiedere
l'adozione di discipline differenziate.
La sentenza n. 336 del 1989 è pervenuta alla declaratoria di
incostituzionalità della norma del citato art. 5, nono comma - che
fa esplicito riferimento all'art. 13, sesto comma, della legge n. 443
del 1985 - per il motivo che lo stesso, oltre a richiamare il
principio per cui l'iscrizione ha efficacia costitutiva a tutti gli
effetti, aggiunge in modo testuale un esplicito riferimento alla
materia previdenziale. A sostegno della pronuncia, la Corte ha
argomentato nel senso che, essendo la materia previdenziale esclusa
dalla sfera di competenza normativa delle Regioni, non è conforme a
Costituzione che "la definizione di impresa artigiana posta dalle
leggi delle Regioni o Province autonome dotate di competenza primaria
in materia di artigianato abbia effetto a fini previdenziali".
Ciò non esclude, peraltro, che, in relazione ad altri effetti,
diversi da agevolazioni di natura pubblicistica o dalla materia
previdenziale, le norme oggetto del presente giudizio possano
superare il vaglio di costituzionalità, ove correttamente
interpretate.
6. - Va innanzitutto rilevato che l'interpretazione fatta propria
dal giudice a quo non risulta uniformemente accolta dalla
giurisprudenza di merito; parte di tale giurisprudenza ritiene,
infatti, che, avendo l'iscrizione nell'albo dell'imprese artigiane
natura di atto amministrativo, sussiste il conseguente potere di
disapplicazione da parte del giudice ordinario quando questi ne
ravvisi l'illegittimità. E tale interpretazione, come già detto in
precedenza, è stata ripetutamente ribadita anche dalla Corte di
cassazione, la quale, sia pure sotto il vigore della precedente legge
sull'artigianato, ha negato che la mera iscrizione potesse far
sorgere automaticamente il diritto al privilegio di cui all'art.
2751-bis numero 5 cod. civ.
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce, invero,
presupposto necessario per fruire delle agevolazioni previste dalla
legge-quadro, ma non vale a costituire una presunzione assoluta, né
a determinare uno status insindacabile da parte del giudice
ordinario; né può pervenirsi a diversa conclusione per le imprese
iscritte negli albi delle Regioni a statuto speciale senza incorrere
nella lesione del principio di uguaglianza.
Benché, infatti, la materia dell'artigianato rientri nella
competenza normativa primaria delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome, la possibilità di dettare una normativa
parzialmente difforme e di maggior favore per le imprese artigiane
ivi ubicate, anche con effetti esterni a detti territori, incontra in
ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e
dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso anche il
principio della parità di trattamento dei soggetti nel diritto
privato.
Questa Corte ha, in proposito, più volte chiarito (v. sentenze nn.
462 del 1995, 441 del 1994 e 35 del 1992) che il limite alla
competenza regionale in relazione al diritto privato si basa
sull'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una
uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti
intercorrenti tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati
allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite ai predetti
soggetti ed al correlativo requisito costituzionale del godimento di
tale libertà in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della
Costituzione). Tale limite verrebbe ad essere vulnerato ove si
riconoscesse il diritto al privilegio sui crediti, di cui all'art.
2751-bis numero 5 cod. civ., in base alla mera localizzazione
territoriale dell'impresa creditrice.
D'altra parte, poiché la disposizione impugnata è suscettibile di
diversa interpretazione, va ribadito il principio più volte
affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 296 del 1995 e 149
del 1994) secondo cui il giudice rimettente, nell'operare la
ricognizione del contenuto normativo della disposizione, deve
costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti
costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente
con alcuno di essi, è tenuto - soprattutto in mancanza di diritto
vivente - ad adottare letture alternative maggiormente aderenti ai
principi costituzionali altrimenti vulnerati.
7. - Conclusivamente, la Corte ritiene che le norme impugnate
vadano interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a
statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per
fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre
disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta
circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del
riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice
civile; al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale
consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale
disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una
volta accertatane l'illegittimità.
Così interpretate, le norme denunziate si sottraggono alle censure
di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis numero 5 del
codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443
(Legge-quadro per l'artigianato), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il relatore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte