Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile promosso con

ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. Diano e Condominio di Via

Tunisi, 67 - Torino iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,

emesso dal Pretore di Torino il 14 settembre 1990 a favore del

Condominio di Via Tunisi 67, Torino, per il mancato pagamento di

oneri condominiali, da parte della società Diano a r.l., il Pretore

adito ha sollevato d'ufficio, con ordinanza dell'8 gennaio 1991,

questione incidentale di costituzionalità degli artt. 40 e 645 cod.

proc. civ. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui,

in caso di cause connesse, non consentono che il giudice

dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa

principale o a quello previamente adito;

che il giudice rimettente ritiene, sulla base

dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essere di

carattere funzionale la competenza del giudice, che abbia emesso il

decreto ingiuntivo, a conoscere anche della relativa opposizione,

talché essa non può subire deroghe per ragioni di connessione;

che in tal modo - secondo il giudice rimettente - viene

frustrato l'interesse al simultaneus processus della parte opposta

con conseguente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che il cumulo

di cause in un unico processo per effetto degli spostamenti di

competenza in ragione della connessione risponde unicamente a criteri

di mera opportunità e di economia di attività processuale secondo

scelte legislative che non incidono sulla sfera di garanzia

assicurata dall'art. 24 Cost. in quanto idonee ad impedire o a

rendere particolarmente oneroso l'esercizio del diritto di azione e

di difesa;

Considerato che secondo la scarna motivazione dell'ordinanza di

rimessione vi sarebbe "violazione del diritto di azionare e di

difesa, garantito dall'art. 24, in quanto la possibilità del

simultaneus processus (con l'univocità dei tempi e modalità di

decisione dell'unico processo) non sussiste per coloro che sono

ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziché chiamati con il giudizio

ordinario";

che da ciò sembrerebbe doversi desumere che secondo il giudice

a quo la violazione dell'art. 24 Cost. deriverebbe dalla

inattuabilità del simultaneus processus;

che, per contro, il simultaneus processus è mero espediente

processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione

del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua

inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né il diritto

di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto

interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se

distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di

difesa;

che tanto a maggior ragione vale quando il sistema processuale

preveda comunque strumenti di raccordo, quale nel caso - in difetto

delle condizioni per la pronunzia, da parte del giudice della

opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione

(art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295

cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo

fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito

opposto in compensazione, previa - naturalmente - valutazione del

giudice circa la ricorrenza del nesso di pregiudizialità, così come

alla valutazione dello stesso giudice sarebbe rimessa la sussistenza

degli estremi necessari per farsi luogo, se fosse consentito, al

simultaneus processus;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile

sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore

di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte