Sentenza n. 308/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope"), corrispondente all'articolo 71 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162
promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal Tribunale di
Potenza nel procedimento penale a carico di Danzi Michele iscritta al
n. 741 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio penale a carico di Danzi Michele,
imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
(testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope), corrispondente all'art. 71 della legge 22
dicembre 1975 n.685, come modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.
162, per aver illecitamente detenuto (per uso personale) eroina
contenente mg 154 di principio attivo e pertanto in quantità
superiore a quella media giornaliera (d.m.g.), il tribunale di
Potenza con ordinanza del 28 settembre 1991 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 73 cit., in
riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
Il tribunale - dopo aver premesso in punto di fatto che era
risultato, a seguito di consulenza tecnica neurospichiatrica, che
l'imputato assumeva un quantitativo medio giornaliero di eroina di
170 mg. - ritiene che il sistema sanzionatorio penale posto dalla
norma censurata comporti disparità di trattamento di situazioni
sostanzialmente analoghe. Infatti il discrimine, fondato sulla
d.m.g., tra illecito penale e condotta penalmente irrilevante risulta
essere fortemente penalizzante per i tossicomani il cui consumo medio
giornaliero sia superiore al quantitativo tabellato, essendo essi
esposti alla sanzione penale pur quando mantengano
l'approvvigionamento nei limiti del loro fabbisogno quotidiano,
mentre i tossicomani, la cui soglia di tolleranza sia al di sotto di
quel limite, vanno esenti da pena. Si ha quindi che l'adozione (negli
artt. 73 e 78 del cit. d.P.R. n.309 del 1990) di una dose media
giornaliera non personalizzata, osserva il tribunale rimettente, ha
l'effetto di sanzionare penalmente l'imputato - il quale (come nella
specie il Danzi) sia trovato in possesso di una quantità di sostanza
stupefacente (destinata ad uso personale), che, pur essendo superiore
alla d.m.g., sia inferiore alla dose giornaliera che abitualmente
egli assume o che gli necessita in relazione al suo grado e stadio di
tossicodipendenza - in contrasto così con la ratio della norma
incriminatrice, che è quella di sanzionare non già il consumo,
bensì, la detenzione di droga eccedente lo stretto necessario al
fabbisogno personale per il pericolo che tale eccedenza possa essere
destinata a terzi. Ritiene quindi che il limite dell'illiceità
penale dovrebbe essere fondato non su un dato quantitativo prefissato
(la d.m.g.), ma sulla dose media personale giornaliera, da valutarsi
volta per volta sulla base dei criteri diagnostici e di accertamento
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 78 cit.
2. - Ancora con riferimento all'art. 3 Cost. il tribunale
rimettente censura ulteriormente il medesimo art. 73 cit. sotto il
profilo che per quantitativi al limite della d.m.g. è impossibile
dire se si sia, o meno, in presenza di una fattispecie penalmente
rilevante essendo variabile la percentuale di principio attivo
contenuto nella sostanza stupefacente. Né può porsi a carico del
tossicofilo o tossicodipendente, acquirente per uso personale,
l'onere di conoscere la quantità di principio attivo della sostanza
stupefacente per l'impossibilità pratica di una tale verifica. Per
ricondurre il sistema a legalità costituzionale il discrimine tra
condotta punibile e quella non punibile deve fondarsi "sulla realtà,
da accertarsi secondo i criteri propri dell'accertamento giudiziario,
applicando quei coefficienti di discrezionalità che impone l'esame
dei casi concreti".
3. - Infine il tribunale rimettente ritiene che il sistema della
legge n.162 del 1990 contenga un'intima contraddizione di fondo tra
istanza punitiva e finalità di riabilitazione del tossicodipendente,
atteso che - ove la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti
per uso personale non si esplichi in comportamenti che siano di reale
aggressione all'ordine pubblico e sociale - l'applicazione della
sanzione penale, anziché di trattamenti terapeutici socio-riabilitativi, vulnererebbe il precetto costituzionale dell'art. 32,
che tutela il diritto alla salute.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, concludendo
per la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, perché
già dichiarate non fondate con sentenza n. 333 del 1991, ovvero per
la restituzione degli atti per jus superveniens (d.l. 8 agosto 1991
n. 247, convertito nella legge 5 ottobre 1991 n. 314). Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di costituzionalità dell'art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),
corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come
modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, nella parte in cui - in
ipotesi di detenzione per uso personale - fonda il discrimine del
fatto penalmente rilevante sul criterio della dose media giornaliera
di sostanza stupefacente determinata in base ai quantitativi massimi
di principio attivo fissati con decreto del Ministro della sanità 12
luglio 1990 n.186 (artt. 75 e 78 d.P.R. n. 309/91 cit.), e non già
della dose abituale giornaliera di ciascun singolo assuntore, per
sospetta violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) sia
per il diverso, più gravoso, trattamento riservato al
tossicodipendente consumatore di elevati quantitativi giornalieri di
sostanza stupefacente rispetto a quello del tossicofilo assuntore di
più ridotte dosi giornaliere della stessa, sia per la disparità
conseguente all'imponderabile percentuale di sostanza da taglio alla
quale è mescolato il principio attivo della sostanza stupefacente
nell'illecito commercio al minuto.
Ulteriore questione di costituzionalità - in riferimento all'art.
32 Cost. - ha investito la medesima norma (art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990) nella parte in cui sanziona penalmente la detenzione per uso
personale di sostanza stupefacente in misura superiore alla d.m.g.
(come sopra determinata) anche in mancanza di indizi di pericolosità
sociale nel detentore per sospetta lesione del diritto alla salute.
2. - In via preliminare non può essere accolta la richiesta
dell'Avvocatura generale dello Stato di restituzione degli atti per
jus superveniens atteso che - come già questa Corte ha rilevato
nella sentenza n.133 del 1992 - le modifiche introdotte con il
decreto-legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito nella legge 5 ottobre
1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza
e quindi non incidono sugli aspetti sostanziali della normativa sulle
sostanze stupefacenti alla quale si riferisce l'ordinanza del
tribunale rimettente.
3. - Nel merito, la prima questione di costituzionalità non è
fondata.
Va premesso che il tribunale rimettente parte dal presupposto che
in ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale
lo scrimine tra la condotta sanzionata penalmente e quella rilevante
soltanto sul piano delle sanzioni amministrative discende dal
raffronto del quantitativo della sostanza detenuta con un parametro
medio ed oggettivo, rappresentato dalla dose media giornaliera di
principio attivo quale tabellata con decreto del Ministro della
sanità (art. 78 d.P.R. n. 309/90 cit.). Da tale interpretazione
della disposizione censurata questa Corte non ha motivo di
discostarsi al fine del controllo di legittimità costituzionale
della norma stessa.
4. - Quanto al primo profilo della denunciata disparità di
trattamento mette conto rilevare che - come già questa Corte ha
posto in evidenza nelle sentenze n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992 -
comune alla incriminazione delle due situazioni in comparazione
(quella del tossicodipendente abituale e quella dell'assuntore
occasionale) è la ratio sottesa all'assoggettamento a sanzione
penale della detenzione per uso personale di quantità di droga
superiore alla dose media giornaliera, ratio che è quella di
combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se finalizzato al
proprio consumo "differito") il mercato della droga in entrambi i
momenti in cui esso si articola: per un verso, contrastando il
pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a
terzi; per altro verso costringendo l'offerta a modellarsi sulla
domanda indotta alla parcellizzazione, e così rendendo più
difficile lo spaccio.
Né a diversa valutazione può indurre la circostanza di fatto,
valorizzata dall'ordinanza di rimessione ed in concreto sussistente
nel giudizio a quo, dell'accertata abituale assunzione giornaliera da
parte del singolo tossicodipendente in misura superiore a quella media tabellata atteso che anche in tal evenienza è riscontrabile
un'eccedenza potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi.
In termini diversi - va peraltro avvertito - il problema potrebbe
porsi nei casi, pur marginali, in cui consumo e detenzione
oggettivamente si identificano nella medesima, unica condotta: tale
è quando il soggetto è colto mentre assume uno actu una dose
maggiore di quella tabellata ovvero quando, anche fuori da questa
ipotesi limite, si tratta di persona in stato di tanto avanzata
tossicodipendenza da essere dedito ad un'assunzione singola (ripetuta
più volte nell'arco di una giornata) di una quantità di sostanza
già di per sé sola superiore - ogni volta - alla d.m.g., così da
risultare certo che essa versi in una situazione per la quale non
può consumare se non detenendo, anche per il consumo immediato
unitario, una quantità superiore alla soglia di non punibilità. In
tali casi, invero, potrebbe apparire che (non la detenzione, ma) il
consumo stesso venga a formare oggetto della sanzione penale con la
conseguente non corrispondenza della punibilità alla ratio di fondo
della legge, come sopra individuata.
5. - Né la questione di costituzionalità è fondata sotto il
profilo che la quantità di principio attivo presente nella dose "da
strada" non è prevedibile, né conoscibile a priori (art. 3 Cost.),
censura questa che è già stata valutata e disattesa nella sentenza
n. 133 del 1992 e ancor prima nella sentenza 333 del 1991. Come la
Corte ha già considerato, il quantitativo di principio attivo di
sostanza stupefacente, che, commisto a sostanze da taglio, è
contenuto nelle singole dosi "da strada", costituisce un elemento di
fatto della condotta incriminata e quindi deve essere investito da
dolo (anche eventuale) dell'agente, con riferimento alla consistenza
della sostanza "normalmente" presente sul mercato. Tale accertamento
dell'elemento psicologico del reato è demandato alla prudente
valutazione del giudice del merito.
6. - Altresì non fondata è la questione di costituzionalità,
riferita all'art. 32 Cost.
La censura di illegittimità costituzionale della irrogazione di
una sanzione penale in luogo della previsione di un trattamento
mirato alla tutela della salute dell'agente, quando in concreto
manchino indizi di pericolosità sociale, si risolve nel problema
della offensività della condotta incriminata, già esaminato e
deciso nel senso della non fondatezza della relativa questione dalle
precedenti citate sentenze (n. 333 del 1991 e n. 133 del 1992), anche
con riferimento alla compatibilità (in linea di principio) con la
Costituzione della configurazione di reati di pericolo presunto
quando non sia irrazionale o arbitraria.
Verificata, quindi, la non illegittimità costituzionale
dell'assoggettamento a sanzione penale della detenzione (anche per
uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla
d.m.g., non vi è violazione dell'art. 32 Cost. non essendo esclusi,
ma essendo anzi previsti, dalla legge trattamenti socio-sanitari
mirati al recupero del soggetto agente ed alla tutela della sua salute. Inoltre al fine di favorire il recupero dei tossicodipendenti
è poi previsto l'istituto della sospensione dell'esecuzione della
pena inflitta (art. 90 d.P.R. n. 309/90 cit.), che trova applicazione
senza alcuna limitazione in ragione del tipo di sostanza stupefacente
detenuta (sent. n. 133 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),
corrispondente all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come
modificato dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, sollevata in relazione
agli artt. 3 e 32 Cost. dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte