Sentenza n. 308/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e
146 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre
1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel procedimento di
sorveglianza nei confronti di Ulargiu Ruggero, iscritta al n. 202 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, chiamato a decidere
sulla impugnazione proposta avverso un provvedimento del magistrato
di sorveglianza con il quale, in considerazione dell'aggravamento
della pericolosità sociale del soggetto, è stata sostituita la
misura di sicurezza della libertà vigilata con quella detentiva
della casa di lavoro nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata, ha osservato come la recente normativa introdotta per i
portatori di tale malattia ha stabilito i casi di incompatibilità
con il regime detentivo per gli imputati o i detenuti in espiazione
di pena "nulla prevedendo, invece, per gli internati a seguito di
misura di sicurezza detentiva". Considerato dunque, rileva il giudice
a quo, che nell'ordinamento non è dato rinvenire alcuna norma che
parifichi la condizione dell'internato a quella del detenuto in
esecuzione della pena e che, pertanto, l'indicata lacuna non è
colmabile in via interpretativa, stante la tipicità dei casi di
sospensione, trasformazione e revoca delle misure di sicurezza, viene
a generarsi, secondo il rimettente, una non giustificata disparità
di trattamento tra internati e condannati che presentino la stessa
patologia, tenuto conto, per un verso, della sostanziale identità
del trattamento sanitario praticabile nei diversi istituti
penitenziari e, sotto altro profilo, dell'omologo status custodiale
che caratterizza tanto l'esecuzione della pena che l'esecuzione delle
misure di sicurezza detentive.
Compromessi sarebbero anche gli artt. 32 e 27 della Costituzione,
in quanto, afferma il giudice a quo, la gerarchia di valori che sta
al fondo della recente scelta legislativa, fa sì che anche la
pretesa di eseguire le misure di sicurezza detentive debba essere
subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità che deve
ispirare l'esecuzione delle misure stesse.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ad
avviso della difesa dello Stato non sussisterebbe, anzitutto, la
prospettata violazione degli artt. 27 e 32 della Costituzione,
giacché la misura di sicurezza della casa di lavoro non contrasta
con il senso di umanità che deve caratterizzare "la sanzione
afflittiva da scontare", né può dirsi confliggente con il diritto
alla salute, attese le forme di assistenza generali e specifiche che
possono essere praticate. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3
della Costituzione, l'Avvocatura osserva che le norme dettate in tema
di malati di AIDS costituiscono una deroga alla disciplina generale,
sicché le stesse non possono essere assunte a parametro per la
valutazione di situazioni analoghe. Accanto a ciò - sostiene la
difesa dello Stato - occorre considerare, a giustificazione della
difformità di disciplina, "l'ulteriore requisito della pericolosità
sociale richiesto per l'applicazione della misura di sicurezza
rispetto a quelli necessari per l'irrogazione della pena". Da ultimo,
e contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a quo,
l'Avvocatura ritiene che l'art. 286- bis del codice di procedura
penale, così come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 3, all'epoca vigente, possa essere interpretato nel
senso che la disposizione ivi enunciata non riguardi solo la custodia
cautelare, ma "tutte le forme di limitazione della libertà
personale, ivi compresa quindi anche quella relativa agli internati
per effetto di applicazione di una misura di sicurezza". Una
interpretazione, questa, che - conclude l'Avvocatura - permetterebbe
di ritenere dissolti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati
dal rimettente. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Sorveglianza di Roma solleva questione di
legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice
penale nella parte in cui non prevedono la sospensione della misura
di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti affetti da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria "o da gravi infermità
che ne rendono incompatibile l'esecuzione". Tenuto conto, infatti,
dei recenti interventi normativi che hanno stabilito il divieto di
custodia cautelare in carcere ed il rinvio obbligatorio della
esecuzione della pena nei casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria, e considerata l'impossibilità di estendere
in via interpretativa tale regime alla applicazione delle misure di
sicurezza detentive, il giudice a quo ravvisa una "evidente"
disparità di trattamento tra internati e condannati "colpiti in pari
grado dalla stessa patologia", senza che il differente regime
stabilito per le due situazioni poste a raffronto possa rinvenire
adeguata giustificazione "né in una sostanziale diversità di
trattamento sanitario" praticato nei diversi istituti, "né in una
sostanziale diversità del momento custodiale".
Accanto alla violazione del principio di uguaglianza, il giudice a
quo ravvisa, poi, altri due profili di illegittimità costituzionale.
Partendo infatti dalla premessa che la pretesa punitiva resta
subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità, ove determinate patologie si pongano in termini di non compatibilità con
la esecuzione della pena, la mancata estensione agli internati delle
previsioni dettate per i condannati viene a compromettere, da un
lato, il fondamentale diritto dell'individuo alla tutela della salute
e, dall'altro, il senso di umanità "che deve informare ogni forma di
esecuzione restrittiva, prescindendo dall'esser sottoposto a pena o
misura di sicurezza".
2. - Questa Corte ha già avuto modo di affrontare i non pochi
aspetti problematici scaturiti dalla normativa da ultimo introdotta
ad opera del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, con la quale è
stato fra l'altro stabilito il divieto di applicare la misura della
custodia cautelare in carcere e l'obbligo di disporre il rinvio della
esecuzione della pena nei confronti delle persone malate di AIDS. Sui
profili che hanno in particolare riguardato le modifiche apportate
all'art. 146 del codice penale, disposizione, questa, che assume un
rilievo assorbente in questa sede, avuto riguardo al petitum che il
rimettente dimostra di perseguire in rapporto alla specificità del
caso che forma oggetto del procedimento a quo, nella sentenza n. 70
del 1994 sono state poste in risalto le ragioni, affatto peculiari,
che hanno sostenuto la scelta normativa.
A fronte, infatti, dei connotati di estrema gravità che il triste
fenomeno dei malati di AIDS già presenta in sé e per sé, questa
Corte ha osservato come al fondo della nuova ipotesi di rinvio
obbligatorio della esecuzione della pena fosse rinvenibile una
esigenza del tutto eccezionale, avendo il legislatore inteso porre
rimedio a "situazioni di estrema drammaticità", quali sono quelle
che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della
infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria,
"essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto
numero di soggetti a rischio" (XI Legislatura, Atto Senato, n. 1240).
Considerata, dunque, la finalità che la norma è chiamata a svolgere
nel sistema, si è osservato come non sia tanto il bene della salute
del singolo condannato a venire in discorso, quanto, piuttosto, la
salvaguardia della sanità pubblica nel particolare consorzio
carcerario, cosicché, e di riflesso, l'incompatibilità normativa
con la condizione di detenuto, che la novella ha introdotto per
coloro che risultino portatori di quella specifica malattia, non si
fonda "sulla presunzione ex lege che l'esecuzione della pena realizzi
un trattamento contrario al senso di umanità, ma si proietta sul
diverso versante della tutela di quanti potrebbero patire pregiudizio
ove la pena venisse immediatamente eseguita".
Il nucleo delle recenti disposizioni che il giudice a quo evoca a
modello, e sulla cui base fonda le dedotte censure di
incostituzionalità per "omissione", viene quindi a coagularsi
attorno ad un binomio costituito in via esclusiva dai due termini
"carcere-malati di AIDS'; un binomio, questo, che il legislatore ha
inteso scindere in forza di una opzione che, a sua volta, trae
alimento da un presupposto di fatto non valutabile in astratto: vale
a dire l'eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica
nel contesto delle carceri dovuta a due fenomeni di "concentrazione"
fra loro interagenti, quali sono, da un lato, l'alto numero di
detenuti all'interno degli istituti e, dall'altro, la massiccia
presenza, fra questi, di soggetti a rischio. È evidente, allora, che
una disciplina che assume i connotati sostanziali di ius singulare
non possa fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad
essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto,
perché, così operando, la fattispecie omologata finirebbe
ineluttabilmente per svolgere nel sistema una funzione diversa da
quella propria della norma cui essa si sovrappone. Il che, se può
ritenersi non incompatibile con la sfera della discrezionalità
legislativa, fuoriesce con certezza dai poteri spettanti a questa
Corte, posto che una eventuale pronuncia additiva che determinasse le
conseguenze di cui si è detto non si limiterebbe ad adeguare
l'ordinamento secundum Constitutionem, ma creerebbe un novum con
effetti invasivi rispetto alle scelta che soltanto il legislatore è
abilitato a compiere.
Risultando, quindi, fra loro eterogenei i presupposti e le
finalità che sostengono, da un lato, l'istituto del rinvio
obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti degli ammalati
di AIDS e, dall'altro, l'identica disciplina che il rimettente mira
ad estendere nei confronti degli internati che versino nella medesima
situazione, il petitum perseguito dal giudice a quo finisce per
ammettere una pluralità di soluzioni, tutte rispettose dei
fondamentali valori coinvolti, ma nessuna delle quali
costituzionalmenteimposta. La tutela della salute collettiva che,
come si è detto, costituisce il fulcro attorno al quale ruota il
recente intervento normativo, si opacizza, infatti, nel ben diverso
contesto in cui si realizza l'applicazione delle misure di sicurezza
detentive, ove assume, invece, risalto esclusivo l'esigenza di
salvaguardare appieno il bene della salute del singolo internato e,
per esso e di riflesso, i princip/' di uguaglianza e di umanità del
trattamento penitenziario.
Allo stesso modo, la necessità di assegnare il dovuto risalto
alle esigenze di sicurezza collettiva, per le quali, anzi, questa
Corte non ha mancato di formulare, nella richiamata sentenza,
l'auspicio di un pronto intervento del legislatore, assumono un
rilievo del tutto peculiare in sede di applicazione delle misure di
sicurezza, postulando le stesse un perdurante giudizio di
pericolosità che non può certo essere svilito nel quadro del
doveroso bilanciamento dei valori che la problematica sollevata dal
giudice a quo indubbiamente coinvolge.
Come già posto in risalto nella sentenza n. 70 del 1994, dunque,
l'alternativa tra "immediata esecuzione" o sua temporanea
"inesigibilità" a causa di condizioni di salute che siano ritenute
con essa incompatibili, non comporta soluzioni a "rime obbligate",
così come, sotto un diverso versante, neppure è a dirsi che il
rinvio della esecuzione rappresenti lo strumento che, sempre e
comunque, sia il solo idoneo a soddisfare le esigenze che vengono qui
in discorso. Diverse essendo, quindi, le possibili opzioni che il
legislatore è chiamato a individuare e prescegliere per soddisfare i
vari e delicati profili di cui innanzi si è detto, non v'è spazio
per ritenere alla stregua di scelta costituzionalmente obbligata la
soluzione meramente additiva che il giudice a quo sollecita, con
l'ovvia conseguenza di ritenere inammissibile il quesito di
legittimità che il Tribunale rimettente ha inteso sollevare davanti
a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
di Sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte