Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/2000

Altra decisione · depositata il 19/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 10legge 472/1999
  • art. 28legge 472/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modificazioni (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza

emessa il 2 agosto 1999 dal pretore di Genova nel procedimento civile

vertente tra Tecnospeedy S.r.l. e il Prefetto di Genova, iscritta al

n. 722 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a

ordinanza-ingiunzione del prefetto, il pretore di Genova con

ordinanza in data 2 agosto 1999 ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui

non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della validità della carta di

circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del

medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella

del tutto diversa del comma 18";

che il rimettente premette in fatto che con il provvedimento

prefettizio impugnato erano state irrogate a carico del ricorrente la

sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 10, comma

19, del decreto legislativo n. 285 del 1992 "per aver effettuato con

il veicolo di sua proprietà un trasporto eccezionale in difformità

rispetto allo schema di carico", nonché, ai sensi del comma 24 del

medesimo articolo, le sanzioni accessorie del ritiro della patente e

la sospensione della carta di circolazione del veicolo (queste ultime

immediatamente applicate in via cautelare);

che il giudice a quo denuncia che l'art. 10, comma 24, del

decreto legislativo n. 285 del 1992 equipara irragionevolmente, ai

fini dell'applicazione automatica della sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della carta di circolazione, le

violazioni del comma 19, che punisce la condotta di chi esegue

trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite

nell'autorizzazione, e del comma 18 del medesimo articolo, che

punisce la diversa e più grave condotta di chi esegue trasporti

eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione;

che verrebbero così ad essere sanzionati "in modo identico"

illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde

differenze sul piano oggettivo e soggettivo, con conseguente

violazione del principio di uguaglianza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 10, comma 24, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato

modificato dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre

1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), che ha eliminato

il riferimento nella disposizione impugnata al comma 19 del medesimo

articolo (trasporto eccezionale senza l'osservanza delle prescrizioni

stabilite nell'autorizzazione), sicché le sanzioni amministrative

accessorie della sospensione della patente di guida del conducente e

della sospensione della carta di circolazione del veicolo conseguono

ora esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dai commi 18, 21 e 22 dell'art. 10 dello stesso decreto;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte