Sentenza n. 309/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 778/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con
modificazioni nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1981 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tieghi Mario e
Gabardi Camilla, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 1982;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento di sfratto per finita locazione instaurato,
relativamente ad immobile locato per uso di abitazione, da Tieghi
Mario nei confronti di Gabardi Camilla, controvertendosi sulla
computabilità, ai fini della determinazione del reddito utile per
beneficiare della proroga del contratto, anche del reddito di
Magnaghi Silvia, la quale, pur abitando stabilmente
nell'appartamento, non aveva in esso residenza anagrafica, il Pretore
di Roma, con ordinanza emessa il 12 maggio 1981, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1, comma secondo, del
decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani).
La suindicata disposizione sancisce, nel prorogare al 31 marzo
1978 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in
corso alla data del 31 ottobre 1977, che "per gli immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai
contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un
reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il
reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi
imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano
residenza anagrafica nell'alloggio in locazione".
Ad avviso del giudicante, la norma in questione, con l'espressione
"residenza anagrafica", intende riferirsi esclusivamente alla
situazione formale quale risulta dai registri anagrafici a seguito
delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi dell'art. 31 disp.
att. c.c. e non anche alla situazione di fatto, eventualmente diversa
da quella risultante dai registri stessi.
Né varrebbe obiettare che le risultanze anagrafiche hanno valore
di semplici presunzioni, suscettibili di prova contraria, perché
nella specie la legge, nel fare esclusivo riferimento alla situazione
anagrafica, ha posto una presunzione assoluta, stabilendo una sorta
di prova legale della residenza che non può quindi essere dimostrata
diversamente.
Poiché, quindi, il locatore non è ammesso a fornire la prova che
la residenza anagrafica di chi occupa stabilmente
l'immobile non coincide con quella effettiva, sorge il dubbio sulla
legittimità costituzionale della norma in questione per
violazione degli artt. 24 e 3 Cost., sia perché lede il diritto del
locatore alla difesa, sia perché realizza una ingiustificata
disparità di trattamento e tra i locatori e tra i conduttori in
relazione ad una situazione meramente formale, subordinando, in
sostanza, all'arbitrio del conduttore o degli altri occupanti
l'immobile - i quali, per negligenza o per dolo, non abbiano
provveduto alle prescritte variazioni anagrafiche - il diritto del
locatore di opporsi alla proroga legale del contratto.
Del resto - prosegue l'ordinanza - analoghe considerazioni hanno
indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 56 del 22 aprile
1980, a dichiarare la illegittimità dell'art. 3, comma primo, del
decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1967 n. 628, nella parte in cui non riconosce
al locatore il diritto di provare la diversa composizione della
famiglia anagrafica del conduttore e subconduttore rispetto a quella
risultante dai registri anagrafici.
Quanto alla rilevanza della questione, osserva il giudice a quo
che, ove dovesse computarsi anche il reddito della Magnaghi, la
convenuta non avrebbe diritto alla proroga del contratto per essere
il reddito complessivo netto delle persone occupanti l'immobile
superiore al limite massimo legale.
2. - Non vi è stata costituzione delle parti private, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma prospetta la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1,
comma secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928
(Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
sublocazione degli immobili urbani), nella parte in cui, nel
prevedere la proroga legale dei contratti di locazione per uso di
abitazione stipulati con conduttori titolari di un reddito
complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire, riferito
alla somma dei redditi dei soggetti di imposta aventi "residenza
anagrafica" nell'appartamento, non riconoscerebbe al locatore il
diritto di fornire la prova di una situazione di fatto difforme dalle
risultanze anagrafiche.
2. - Il problema sottoposto all'esame della Corte non è nuovo.
Le norme in materia di locazioni di immobili urbani hanno spesso
fatto riferimento, per individuare i requisiti di applicazione di
determinati benefici per i conduttori (come la proroga legale del
contratto o il blocco del canone) o altri dati obbiettivi rilevanti
ai fini della disciplina del rapporto (come la quantificazione
dell'equo canone), ad elementi di prova precostituiti: all'iscrizione
nei ruoli delle imposte e alle attestazioni dei soggetti erogatori di
retribuzioni o pensioni, per l'accertamento del reddito del
conduttore; alle risultanze anagrafiche, per individuare le persone
occupanti l'immobile; alla classificazione catastale dell'immobile,
quale coefficiente correttivo del costo base.
Ma le norme stesse, nella parte concernente tali riferimenti, sono
state impugnate davanti a questa Corte, in quanto non riconoscevano
al controinteressato la facoltà di prova contraria, così violando
Orbene, dalla giurisprudenza di questa Corte emerge un consolidato
indirizzo volto ad affermare l'esigenza, rientrante in quella più
ampia della effettività della tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24
Cost.), di non escludere, nell'eventualità di controversie sulla
corrispondenza alla realtà delle suindicate risultanze, la facoltà
del controinteressato di fornire la prova contraria (cfr. sentt. n.
132 del 1972; n. 225 del 1976; n. 56 del 1980; n. 84 del 1983).
Tale indirizzo, in alcune sentenze, si è espresso in pronunce
caducatorie, ravvisandosi nelle fattispecie normative nelle quali
appariva preclusa l'ammissibilità della prova contraria altrettanti
casi di violazione del suindicato precetto costituzionale (cfr.
sentt. n. 132 del 1972; n. 225 del 1976 e n. 56 del 1980), mentre in
altra decisione (sent. n. 84 del 1983) esso è stato utilizzato in
via interpretativa, ritenendosi che il princìpio della pienezza
della tutela giurisdizionale fosse fatto salvo dalla fattispecie
normativa considerata (nel caso, l'art. 16 della legge 27 luglio
1978, n. 392).
3. - Soluzione analoga a quella per ultima richiamata (sent. n. 84
del 1983) va prescelta in ordine alla questione oggetto del presente
giudizio.
Va infatti notato che la norma denunciata (art. 1, comma secondo,
decreto-legge n. 778 del 1977) risulta emanata successivamente alle
sentenze n. 132 del 1972 e n. 225 del 1976, che al princìpio della
piena garanzia della tutela giurisdizionale sul diritto controverso
avevano dato ampia e significativa attuazione, dichiarando
illegittime varie norme del regime vincolistico delle locazioni, in
quanto non riconoscevano facoltà di prova contraria sull'entità del
reddito risultante dall'iscrizione nei ruoli delle imposte o da
attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore.
Ciò induce a ritenere che con la norma ora censurata - della
quale si adotta in tal modo interpretazione conforme a Costituzione -
sia stato fatto salvo il princìpio chiaramente manifestatosi
attraverso le concordanti sentenze sopra richiamate, nel senso che il
riferimento alle risultanze anagrafiche è da considerare vincibile
mediante la prova che queste non corrispondono a realtà.
L'interpretazione adottata non trova ostacolo nella circostanza
che successivamente all'entrata in vigore della
norma ora impugnata sia stata emanata una pronuncia caducatoria
(sent. n. 56 del 1980) nei riguardi di norma analoga
(l'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, dichiarato
illegittimo nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto
di provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del
conduttore rispetto a quella risultante dai registri anagrafici)
trattandosi di norma risalente ad epoca notevolmente anteriore.
La questione va pertanto dichiarata non fondata nei sensi di cui
in motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del
decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal
Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte