Sentenza n. 309/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.P.R. 915/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge
Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina
dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso con
ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro, iscritta al
n. 25 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di costituzione di Piola Secondo nonché l'atto di
intervento della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Umberto Minni per Piola Secondo e l'avv. Gustavo
Romanelli per la Regione Piemonte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino, nel corso del procedimento penale a
carico di Conti Giovanni e Piola Secondo, imputati del reato previsto
dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere
effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
senza autorizzazione, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 25
del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18,
il quale, pur prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una
forma di autorizzazione, colpisce la mancanza di essa solo con una
sanzione amministrativa anziché con una sanzione penale come prevede
invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).
Il Pretore non condivide l'interpretazione della disposizione
regionale, suggeritagli dalle parti, secondo cui lo stoccaggio
provvisorio in azienda è una fattispecie diversa da quella di cui
all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, e ritiene che la diversa
sanzione prevista in caso di mancanza di autorizzazione violi l'art.
25 della Costituzione ed, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in
quanto la Regione non ha il potere di introdurre, rimuovere o variare
con proprie leggi la disciplina penale apprestata dalla legge
statale.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha
rilevato che lo stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R.
n. 915 del 1982 è quello che si attua presso colui che effettua lo
smaltimento e non presso colui che produce il rifiuto; che per
quest'ultimo la Regione Piemonte ha previsto un regime autorizzatorio
più agile di quello statale così come lo ha previsto per i fanghi e
i liquami, tenendo conto delle quantità presumibili e del ben
diverso impatto che può derivare.
Ha, poi, rilevato che la fattispecie in esame è diversa da quella
di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 1989, in
quanto in quest'ultima la legge regionale non prevedeva alcuna
autorizzazione; che la Regione aveva interpretato il disposto
dell'art. 16 del d.P.R. in esame nel senso che esso regola
l'attività dello smaltitore e non del produttore del rifiuto fin
dalla entrata in vigore del suddetto decreto (circolare n. 5/ECO del
15 febbraio 1983) e, poi, aveva emanato una apposita normativa.
Ha concluso quindi per la infondatezza della questione.
4. - Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte, il quale ha rilevato che la disposizione
impugnata è suppletiva di quella statale e non ne pregiudica
l'applicabilità.
Ha, poi, osservato che la fase di stoccaggio provvisorio in
azienda è diversa da quella dello smaltimento vero e proprio dei
rifiuti, e che spetta alla Regione legiferare in materia quando il
legislatore statale non ha compiutamente tenuto conto delle modalità
tipologiche delle singole fasi connesse alle precauzioni da prendere
per i c.d. rifiuti speciali.
Ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il giudice remittente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale del
Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo nei
precedenti comma (primo e secondo) una forma di autorizzazione per lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in azienda, ha
ridotto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982,
in quanto colpisce colui che lo effettua senza autorizzazione con una
sanzione amministrativa al posto di quella penale come dispone la
suddetta legge statale.
Sicché risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della
Costituzione perché la Regione, pur avendo in materia potestà
normativa, non ha il potere di modificare o rimuovere le norme penali
previste dalla legge statale.
2. - La questione è fondata.
Il giudice a quo ha interpretato l'art. 16 del d.P.R. n. 915 del
1982 nel senso che esso regola, tra le altre fasi dello smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio sia se
effettuato nell'azienda che produce i rifiuti sia altrove da terzi.
Ha ritenuto che per detta fase occorre l'autorizzazione e che il
terzo comma del citato articolo colpisce colui che ha effettuato lo
stoccaggio senza autorizzazione con la sola sanzione amministrativa
anziché una penale come invece dispone la legge statale (art. 26 del
d.P.R. n. 915 del 1982).
Ha escluso che la disposizione regionale abbia carattere
suppletivo nel senso di aggiungere la sanzione amministrativa a
quella penale della legge statale, il che trova riscontro nei lavori
preparatori ove tale carattere della disposizione citata è escluso.
In tale situazione, quindi, risulta effettivamente alterato il
sistema apprestato dalla legge statale essendosi sostituita alla
sanzione penale una amministrativa.
Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del
1989 e 43 del 1990), la fonte del potere punitivo risiede solo nella
legislazione statale e le Regioni non hanno il potere di comminare,
rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data
materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema
penale statale considerando penalmente lecita un'attività che,
invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale.
Pertanto, la norma denunciata deve essere ritenuta
costituzionalmente illegittima perché importa violazione degli artt.
25 e 117 della Costituzione; consegue che lo stoccaggio provvisorio
anche in azienda senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 26
del d.P.R. n. 915 del 1982.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo
comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime
norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte