Sentenza n. 309/1994
Altra decisione · depositata il 15/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994, avente per
oggetto: "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle
aziende di trasporto pubblico locale", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 marzo 1994,
depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 32 del
registro ricorsi 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 18 marzo 1994 e depositato il 24 marzo successivo, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti
della legge della Regione Abruzzo riapprovata con delibera del 22
febbraio 1994, avente il titolo "Intervento finanziario per la
copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale".
Dopo aver premesso che la legge impugnata era stata riapprovata a
maggioranza assoluta a seguito del rinvio governativo, il ricorrente
osserva che l'ultimo testo legislativo deliberato non si adegua
interamente ai rilievi formulati dal Governo. Infatti, la norma
finanziaria non sarebbe stata modificata nel senso comportato dalle
censure governative, volte a segnalare l'omessa assicurazione dei
mezzi di copertura delle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui
decennali che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre in vista
del ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubblico locale, relativamente agli esercizi successivi al 1993 del
bilancio pluriennale 1993/1995.
Pertanto, il Presidente del Consiglio ha chiesto la pronuncia di
incostituzionalità e l'annullamento dell'art. 5 della legge
impugnata e, conseguentemente, dell'intero testo legislativo,
adducendo la violazione dell'art. 81 della Costituzione, in
riferimento all'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e
contabilità delle regioni).
La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.
2. - Con atto successivo, il ricorrente, dando atto
dell'approvazione, avvenuta il 29 marzo 1994 a maggioranza assoluta,
di una ulteriore delibera legislativa disciplinante la medesima
materia, intitolata "Interventi finanziari per la copertura dei
disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale", ha affermato
che, in conseguenza di quest'ultima delibera, risulterebbero emendate
le illegittimità costituzionali denunciate nel ricorso ed ha,
pertanto, richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia
del contendere. Considerato in diritto Con delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta in
data 29 marzo 1994, intitolata "Intervento finanziario per la
copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale",
la Regione Abruzzo ha sostituito la disciplina contenuta nella
delibera impugnata, inserendo una norma di copertura finanziaria
conforme alle esigenze fatte valere con le censure contenute nel
rinvio governativo e ribadite nel ricorso in esame.
Pertanto, la delibera impugnata si intende implicitamente revocata
e di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza
costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 236 del 1988, 94
del 1991 e 206 del 1993), la richiesta della parte ricorrente che sia
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte