Sentenza n. 309/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 16/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile
abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
promossi con 24 ordinanze emesse il 2 dicembre 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma iscritte ai nn. da 459 a 482 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione della Soc.r.l. Mima nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avv. Valerio Onida per la Soc.r.l. Mima e l'Avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con 24 ordinanze di identico contenuto emesse in data 2
dicembre 1993 (R.O. dal n. 459 al 482 del 1994) la Commissione
tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui
trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
24 marzo 1993, n. 75.
2. - I singoli giudizi a quibus sono stati instaurati avverso il
silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulle istanze di
rimborso di importi corrisposti quale imposta straordinaria sugli
immobili (I.S.I.), prevista dall'art. 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,
n. 359.
Il giudice remittente, premesso che il riferimento alle rendite
catastali, di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge istitutiva della
imposta predetta, deve intendersi oggi operante non più direttamente
nei confronti della regolamentazione contenuta nei decreti
ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, "bensì nei
confronti dei criteri valutativi individuati nell'art. 2 della legge
24 marzo 1993, n. 75, che ha conferito dignità di norma di legge a
quei provvedimenti", lamenta violazione dell'art. 53 della
Costituzione, "per l'intrinseca irrazionalità della determinazione
delle rendite, sul cui valore viene ad incidere il tributo, in base a
criteri di cui la stessa norma prevede l'abbandono nei periodi
successivi al 1 gennaio 1995". Inoltre, lo stesso art. 2 riconosce la
provvisorietà delle attuali rendite prevedendo la possibilità di un
loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate e con
efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già
effettuati. Ne discende che la norma denunciata "sottopone medio
tempore il contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità
contributiva correlata ad una qualificata capacità economica,
proponendo, tra l'altro, surrettiziamente, una illegittima forma di
solve et repete" e configurando, altresì, un eccesso di potere
legislativo per la contraddittoria previsione dell'imposizione di un
"pagamento condizionato" e della "possibile erroneità della base
imponibile".
Sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione per la
discriminazione "tra il contribuente che avrà gli estimi confermati
e contribuente che avrà gli estimi ridotti e, quindi, realizzerà un
credito nei confronti dell'erario", producendosi, "senza alcun
fondamento di ragionevolezza, una netta distinzione tra coloro i
quali, assolvendo esattamente il tributo in base alle attuali
tariffe, rendono definitiva la loro posizione contributiva e coloro
che, assolvendo anch'essi esattamente il tributo in base alle attuali
tariffe, sono costretti ad esercitare ulteriori azioni a tutela del
credito derivante da una successiva definizione del rapporto".
Si profila, d'altra parte, violazione anche del diritto di difesa,
di cui all'art. 24 della Costituzione, considerando che la procedura
di rimborso, "stante la connessa aleatorietà del recupero
determinata dai brevi termini prescrizionali e dalle complesse
formalità di rito, renderebbe, comunque, incerto e difficoltoso
l'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato".
3. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non ammissibile o,
in subordine, non fondata. Nell'atto di intervento si sostiene che le
considerazioni delle ordinanze di rimessione, tutte basate sulla
asserita (provvisorietà) delle rendite, sarebbero "palesemente non
pertinenti", in quanto la provvisorietà sarebbe prevista "ai soli
fini delle imposte sui redditi" e non dell'I.S.I., esauritasi nel
1992. Si osserva poi che il profilo riguardante l'art. 24 della
Costituzione sarebbe inammissibile, "posto che le (complesse
formalità) cui l'ordinanza allude non riguardano il processo
giurisdizionale", non senza rammentare che la norma denunciata è
già stata scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 263 del
1994. Con successiva memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza,
l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire le argomentazioni già svolte,
osserva altresì che la questione proposta riguarda le ipotetiche
modalità del "recupero" di diverse differenze: quelle "che sarebbero
derivate dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter inseriti nello
stesso art. 2 della legge di conversione, se tale applicazione avesse
interessato (e non ha interessato) gli immobili dei singoli
ricorrenti e fosse stata rilevante (il che non è) anche per
l'I.S.I.", riferendosi, pertanto, a "controversie virtuali non
proposte".
4. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza di cui al R.O. n. 476
del 1994 si è anche costituita la Soc.r.l. Mima, rappresentata e
difesa dagli avvocati Pietro Ricci e Valerio Onida, per chiedere, in
adesione alle ragioni esposte dal remittente, una "declaratoria di
illegittimità del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe, emesse in controversie aventi ad
oggetto richieste di rimborso dell'imposta straordinaria sugli
immobili di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.
Secondo il giudice remittente la disposizione contrasterebbe con:
l'art. 53 della Costituzione, per "l'intrinseca irrazionalità
della determinazione delle rendite, sul cui valore viene ad incidere
il tributo, in base a criteri di cui la stessa norma prevede
l'abbandono nei periodi successivi al 1 gennaio 1995";
l'art. 53 della Costituzione, atteso che lo stesso art. 2,
riconoscendo la provvisorietà delle attuali rendite e prevedendo la
possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente
determinate con efficacia retroattiva, sottopone medio tempore il
contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità
contributiva;
gli artt. 3 e 53 per la discriminazione tra il contribuente che
avrà gli estimi confermati e il contribuente che avrà gli estimi
ridotti e, quindi, realizzerà un credito nei confronti dell'erario;
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, "stante la connessa
aleatorietà del recupero determinata dai brevi termini
prescrizionali e dalle complesse formalità di rito".
2. - I giudizi, in quanto promossi con ordinanze di identico
contenuto, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
3. - Onde cogliere esattamente la portata delle questioni
sollevate, anche sotto il profilo della loro rilevanza, va rammentato
che l'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo aver
previsto al primo comma l'istituzione di un'imposta straordinaria
immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello
Stato a qualsiasi uso destinati, ha fissato la medesima nella misura
del 2 per mille del valore costituito, per i fabbricati iscritti in
catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore
all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della
revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990.
Peraltro, a seguito dell'avvenuto annullamento di quest'ultimo, da
parte del giudice amministrativo, unitamente al decreto 27 settembre
1991 che, in conformità ad esso, aveva stabilito le nuove tariffe
d'estimo per l'intero territorio nazionale con effetto dal 1 gennaio
1992, il Governo ha emanato una serie di decreti-legge, l'ultimo dei
quali è quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, il cui art. 2 forma
oggetto della sollevata questione e che ha rinviato alla disciplina
dei predetti decreti. La stessa norma ha, poi, disposto - con effetto
dal 1 gennaio 1995 - una nuova revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe di estimo, delle rendite delle unità
immobiliari urbane e dei criteri di classamento, ad opera di un
decreto ministeriale volto a determinare la redditività media, in
riferimento al valore del mercato degli immobili e delle locazioni,
in luogo del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile,
determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989,
giusta la previsione dei precedenti provvedimenti sopra menzionati.
Lo stesso art. 2 del decreto-legge impugnato ha stabilito, inoltre,
fino al 31 dicembre 1993, la permanenza in vigore e quindi
l'applicazione delle tariffe di estimo e delle rendite già
determinate in esecuzione del decreto 20 gennaio 1990 (art. 2, comma
1, terzo periodo). A sua volta la legge 24 marzo 1993, n. 75, nel
convertire il decreto menzionato, ha aggiunto al predetto art. 2 i
commi 1-bis e 1-ter, con i quali si è data facoltà ai comuni di
ricorrere alle commissioni censuarie provinciali e, in sede di
appello, alla commissione censuaria centrale "con riferimento alle
tariffe di estimo e alle rendite vigenti ai sensi del primo comma"
del medesimo art. 2.
Le tariffe d'estimo e le rendite modificate in conseguenza di tali
ricorsi, nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine
di mantenere l'invarianza del gettito, recepite in un apposito
decreto legislativo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge
24 marzo 1993, n. 75, sarebbero state applicate per l'anno 1994.
Peraltro, ai fini delle imposte dirette (salve alcune esclusioni),
l'applicazione sarebbe stata anticipata al 1 gennaio 1992 ove fossero
risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27
settembre 1991.
4. - Ciò stante, può concordarsi con il giudice remittente, nel
senso che il riferimento alle rendite catastali di cui al comma 3
dell'art. 7 della legge istitutiva dell'imposta straordinaria
immobiliare debba intendersi oggi operante non più direttamente nei
confronti della disciplina contenuta nei predetti decreti
ministeriali, bensì nei confronti di quella contenuta nell'art. 2
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con
modificazioni nella legge n. 75 del 1993, con il quale si fa rinvio
ai decreti stessi.
5. - Quanto detto consente di ritenere le proposte questioni
rilevanti ai fini del decidere, anche se, nel merito, le stesse sono
da reputare non fondate.
Il remittente lamenta, anzitutto, violazione dell'art. 53,
deducendo al riguardo che la disposizione censurata si appaleserebbe
affetta da irrazionalità per essere informata a criteri di cui la
stessa norma prevede l'abbandono a partire dal 1995.
Osserva la Corte che la censura, anche in ragione della sua
assoluta genericità e della invero non chiara connessione che il
remittente tende a stabilire fra transitorietà ed irrazionalità
della norma, non permette in definitiva di scorgere sotto quale
aspetto si verificherebbe l'ipotizzato contrasto con il principio
della capacità contributiva sancito dal richiamato parametro
costituzionale.
Non può ignorarsi che la norma di cui trattasi è già stata
sottoposta, sotto il profilo della eventuale violazione dell'art. 53,
al vaglio di questa Corte che, con sentenza n. 263 del 1994, ha
rilevato, tra l'altro, che il previsto mutamento di indirizzo
normativo in materia, a partire dal 1995, per effetto dei nuovi
criteri indicati dal legislatore, e cioè il valore di mercato
insieme al valore locatizio, si spiega con la più recente evoluzione
legislativa che tende, come è noto, a superare il regime
vincolistico delle locazioni.
Lo stesso remittente dubita, poi, della legittimità della
disposizione di cui trattasi, per il fatto che essa riconoscerebbe la
provvisorietà delle attuali rendite, prevedendo la possibilità di
un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate, con
efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già
effettuati. Da tale prospettazione, nella quale appare evidente il
sia pure implicito riferimento all'eventuale attivazione della
procedura di revisione degli estimi contemplata dai commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 2, non è, ad avviso della Corte, possibile far
discendere la conclusione cui perviene il giudice a quo lamentando il
contrasto con l'art. 53 della Costituzione.
Non si può ritenere violato il principio di capacità
contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via
oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i
criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore,
bensì i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro
più esatta determinazione.
6. - Ulteriori doglianze vengono avanzate con riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, assumendo la discriminazione di quei
contribuenti che, effettuando esborsi per somme che risultino, in
seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del
fisco; nonché in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in
relazione all'onere, imposto ai medesimi contribuenti, di
intraprendere le procedure di rimborso.
A parte l'improprio riferimento all'art. 24 della Costituzione,
che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, che non è in
discussione, dal momento che i dubbi sollevati dal giudice remittente
attengono a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto
eventualmente pagato in eccedenza al fisco, non pare a questa Corte
che i prospettati risultati, cui l'applicazione della norma può
portare, vadano al di là di inconvenienti di fatto, tali comunque da
non configurare vizi di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di
termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi
ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte