Sentenza n. 31/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16
della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promosso con
l'ordinanza 24 aprile 1956 del Tribunale di Bari nel procedimento
penale a carico di Palasciano Italino e di Scionti Renato, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 9 giugno 1956 ed
iscritta al n. 193 del Reg. Ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Palasciano Italino e Scionti Renato furono denunziati all'autorità
giudiziaria per il reato preveduto dall'art. 16, in relazione all'art.
5, della legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948, n. 47.
Lo Scionti, come direttore, e il Palasciano, come condirettore
responsabile, furono incolpati di avere pubblicato, in Bari, il
periodico "La Voce", senza la registrazione prescritta dall'art. 5
della legge sulla stampa.
Nell'udienza del 24 aprile 1956 davanti al Tribunale di Bari,
presente il Palasciano ed assente lo Scionti, la difesa degli imputati
sollevò la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e
16 della ricordata legge sulla stampa, con riferimento all'art. 21,
secondo comma, della Costituzione.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 aprile 1956, ritenne la
questione di costituzionalità rilevante ai fini del decidere e non
manifestamente infondata; e, pertanto, sospendendo il giudizio, dispose
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Osservò il Tribunale che l'art. 5 della legge sulla stampa non
esige, è vero, alcuna autorizzazione, nel significato tecnico
giuridico di controllo preventivo di merito da parte della pubblica
amministrazione; ma che tuttavia l'obbligo degli adempimenti, richiesto
ai fini della registrazione, non esclude la possibilità che, di fatto,
derivi una limitazione al diritto soggettivo di manifestare
pubblicamente il pensiero con lo scritto, per il periodo di tempo
necessario all'espletamento della formalità della registrazione.
L'ordinanza del Tribunale di Bari è stata notificata all'imputato
assente Scionti Renato il 3 maggio 1956, al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 5 maggio 1956 e comunicata ai Presidenti delle Camere
del Parlamento. L'ordinanza è stata altresì pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 1956.
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 25 maggio 1956. Non si sono costituiti gli imputati.
L'Avvocatura osserva, in via preliminare, che, nei giudizi di
legittimità costituzionale, quando con un accertamento di carattere
formale è da escludere, come nel caso, l'esistenza o la
configurabilità di un contrasto fra la norma ordinaria e la norma
costituzionale, si possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Sostiene nel merito l'infondatezza della questione sollevata con
l'ordinanza del Tribunale di Bari.
Nella memoria, depositata il 22 novembre 1956, l'Avvocatura dello
Stato precisa che l'obbligo della registrazione non rappresenta una
deroga alla disposizione dell'art. 21 secondo comma della Costituzione,
trattandosi di una formalità richiesta dall'interesse generale e che
non implica alcuna discrezionalità.
Contesta, d'altra parte, che il lasso di tempo, che eventualmente
possa verificarsi per l'adempimento della formalità della
registrazione, possa costituire limitazione, almeno temporanea, alla
libera manifestazione del pensiero.
Sostiene al riguardo che la libertà di stampa è una delle forme
in cui si manifesta la libertà di pensiero; che peraltro la libertà
di stampa ammette limitazioni in relazione al mezzo con cui viene
esercitata; che, essendosi ormai riconosciuta (con sentenza n. 3 della
Corte costituzionale in data 28 giugno 1956) la legittimità
dell'istituto del direttore responsabile, non può non ammettersi,
nell'interesse generale, un controllo circa l'esistenza in concreto di
questo organo, anche in relazione alla norma dettata dall'art. 21,
terzo comma, per l'indicazione dei responsabili. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente, come si è già
accennato, l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale ed osserva che l'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, sulla stampa, non prescrive alcuna autorizzazione, in senso
tecnico, ma soltanto determinati adempimenti per la registrazione del
giornale o del periodico. Ritiene quindi che un contrasto fra la norma
ordinaria e quella contenuta nell'art. 21, secondo comma, della
Costituzione sia da escludere in base al confronto fra le due norme; e
che manchi perciò il presupposto per l'esame, nel merito, della
questione sollevata dal Tribunale di Bari.
È da obiettare peraltro che, per risolvere tale questione, è
necessario, interpretando la disposizione dell'art. 5, stabilire se,
data la natura giuridica della registrazione, sussista, o meno,
incompatibilità fra lo stesso art. 5 e la norma costituzionale. E
poiché si tratta di indagine che attiene al contenuto della legge
ordinaria, è chiaro che l'eccezione di inammissibilità, nel senso
prospettato dall'Avvocatura, non può essere accolta.
Nel merito la Corte osserva che l'art. 21 della Costituzione, nel
primo comma, riconosce, in linea generale, a tutti il diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. Nel secondo comma, per quanto riguarda
in particolare la stampa, stabilisce che non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure. Cioè a quei provvedimenti preventivi che,
rimessi al potere discrezionale dell'autorità amministrativa,
potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti
destinati al pubblico, come appunto i giornali e i periodici, ai quali
si riferiscono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge sulla
stampa sopra citata.
L'articolo dispone, nel primo comma, che nessun giornale o
periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la
cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi. Nel secondo comma, fra i documenti necessari per
ottenere la registrazione (art. 5, nn. 1, 2, 3 e 4), richiede una
dichiarazione, con le firme autenticate, del proprietario e del
direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome
e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo
e la natura della pubblicazione. Stabilisce, nel penultimo comma, che
il Presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, verificata
la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni,
l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla
cancelleria.
Da queste disposizioni si desume che la registrazione è disposta
in seguito all'accertamento della rispondenza tra una situazione di
fatto e le norme legislative. Ma non vi è margine di discrezionalità
per l'organo competente ad emettere il provvedimento, poiché, come si
è ricordato, l'autorità giudiziaria verificata la regolarità dei
documenti, ordina l'iscrizione. Si tratta perciò di un provvedimento
di natura giuridica sostanzialmente diversa dall'autorizzazione
amministrativa di carattere discrezionale, alla quale, ai sensi
dell'art. 21, secondo comma, della Costituzione, non può essere
subordinata la stampa.
È altresì da tener presente che la competenza a ordinare la
registrazione non è devoluta ad un organo della pubblica
amministrazione, bensì al Presidente del Tribunale; cioè
all'autorità giudiziaria, cui la Costituzione affida la tutela dei
diritti di libertà dei cittadini, come risulta dagli artt. 13, 14, 15
e dallo stesso art. 21, terzo comma.
Inoltre sostanziale differenza, quanto alla finalità, si riscontra
fra le disposizioni della legge ordinaria e la norma costituzionale.
Questa è diretta a rimuovere ogni ostacolo preventivo alla libertà di
manifestazione del pensiero, l'altra ad identificare preventivamente i
responsabili dei reati commessi a mezzo della stampa ed a reprimere gli
abusi della stampa clandestina, come si desume anche dall'art. 16 della
stessa legge, contenente le sanzioni per la violazione degli obblighi
imposti dall'art. 5.
Tutto ciò chiarisce che le disposizioni contenute negli artt. 5 e
16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, emanata dallo stesso legislatore
costituente, non sono incompatibili con l'art. 21, secondo comma, della
Costituzione. Se ne ha conferma del resto nel terzo comma dello stesso
art. 21, che ammette il sequestro, per atto motivato dell'autorità
giudiziaria, sia nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, sia nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili; vale a
dire nel caso di violazione delle norme dell'art. 5.
Né ha alcun fondamento il rilievo, che si legge nell'ordinanza del
Tribunale di Bari, circa una eventuale limitazione di fatto, che
potrebbe derivare alla libertà di stampa, per il periodo di tempo
necessario all'espletamento della formalità della registrazione.
Escluso, infatti, che questa si sostanzi in un provvedimento emanato
discrezionalmente da una autorità amministrativa, l'eventuale ritardo,
oltre i quindici giorni indicati nel penultimo comma dell'art. 5,
riguarda, se mai, il funzionamento dell'ufficio giudiziario; e non può
far sorgere alcuna questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura
dello Stato;
dichiara non fondata la questione sollevata, con ordinanza 24
aprile 1956 del Tribunale di Bari, sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8
febbraio 1948, n. 47, in riferimento alle norme dell'articolo 21
secondo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte