Sentenza n. 31/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1961 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 aprile 1959,
recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da
mosto", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 9 del
Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1961 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
ricorrente, e gli avvocati Leopoldo Piccardi e Giuseppe Guarino, per il
Presidente della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato in data 11 aprile 1959 al Presidente della
Regione siciliana e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18
aprile 1959, il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha
impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del
3 aprile 1959, recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini,
mosti e uva da mosto", comunicata il 6 aprile 1959 al Commissario
dello Stato agli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano. Del
deposito del ricorso nella cancelleria è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959, e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 30 aprile 1959,
dal Presidente della Corte costituzionale.
Nel ricorso si osserva che il primo comma dell'art. 3 della legge
impugnata autorizza, per l'esercizio in corso (1958-59), la complessiva
spesa di 275 milioni, e che nel secondo comma, invece, si dispone che
l'onere viene fronteggiato "mediante iscrizione nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario
1959-60". Secondo il ricorrente si avrebbe violazione dell'art. 81
della Costituzione, anche per la mancanza di ogni precisazione del
capitolo sul quale dovrebbe far carico la spesa. Si conclude, quindi,
perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'intera
legge.
Il Presidente della Regione siciliana si costituiva in giudizio
mediante deposito delle deduzioni in cancelleria in data 8 maggio 1959,
contestando in via pregiudiziale la competenza della Corte
costituzionale, perché il giudizio sui ricorsi proposti dallo Stato
contro le leggi siciliane deve ritenersi riservato alla competenza
esclusiva dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Nel merito, la
difesa della Regione contesta gli argomenti addotti nel ricorso,
osservando che l'art. 81 si limita a stabilire che "ogni altra legge
che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte"; aggiunge che la legge impugnata ottempera a tale adempimento,
indicando che l'onere viene fronteggiato mediante iscrizione nel
bilancio della spesa della Regione siciliana, rubrica "agricoltura", e
che tale indicazione deve ritenersi sufficiente, essendo preclusa ogni
ulteriore indagine di merito, una volta che non sì contesta
l'esistenza della rubrica; in quanto, poi, agli esercizi futuri,
afferma che corrisponde alla prassi normale che la specificazione dei
capitoli sia operata dalla legge di approvazione del bilancio.
Conclude, pertanto, perché il ricorso sia dichiarato inammissibile e
irricevibile e subordinatamente respinto perché infondato.
In data 26 novembre 1959 la difesa dello Stato ha depositato una
memoria, nella quale - dopo aver affermato che il testo dell'art. 3
della legge impugnata subì notevoli modificazioni nel corso dell'iter
legislativo - si formulano diverse ipotesi sul significato da
attribuire alle sue disposizioni, per concludere che, quale che sia la
interpretazione accolta, esse sono sicuramente in contrasto con la
norma contenuta nell'art. 81 della Costituzione.
La difesa della Regione ha depositato una memoria in data 13 aprile
1961, nella quale, dopo avere riaffermato la tesi della incompetenza
della Corte costituzionale, aggiungendo che la propria costituzione nel
presente giudizio non implica acquiescenza alla tesi dell'assorbimento
da parte della Corte costituzionale della competenza dell'Alta Corte
per la Sicilia, espone la seguente premessa di fatto.
Essa afferma che la legge 12 maggio 1959, n. 22, autorizzava
complessivamente, per l'esercizio in corso, una spesa di 275 milioni e
stabiliva che ai predetti oneri si facesse fronte mediante iscrizione
nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1959-60, rubrica "agricoltura". La legge 8 gennaio 1960, n.
4, che ha approvato il bilancio per l'esercizio 1959-60, ha previsto lo
stanziamento di queste somme con appositi capitoli nn. 640 e 641 della
parte straordinaria; e questa legge non è stata impugnata.
Ciò premesso, la difesa della Regione aggiunge che i fondi di cui
a tali capitoli sono stati integralmente erogati e che i capitoli
stessi sono stati di conseguenza eliminati dal bilancio successivo. E
poiché la legge 12 maggio 1959, n. 22, ha avuto esecuzione per intero
ed ha esaurito i suoi effetti, sarebbe venuto a cessare ogni interesse
concreto e attuale del ricorrente ad ottenere la eliminazione della
legge impugnata. L'eventuale accertamento della illegittimità
costituzionale di questa legge non produrrebbe l'automatica caducazione
del bilancio e delle erogazioni, ma farebbe sorgere soltanto una causa
di invalidità successiva di questi atti, che di per sé non potrebbe
incidere né sulla loro esistenza, né sulla loro efficacia.
Sulla considerazione del fatto che la legge è entrata in vigore il
30 maggio 1959, la difesa della Regione sostiene che, secondo la
volontà della legge, l'inciso "esercizio in corso" significava in
realtà quello 1959-60. Pertanto, la questione di costituzionalità
dovrebbe essere impostata nei seguenti termini: se una legge possa
autorizzare delle spese per il futuro, provvedendo alla copertura con
la semplice autorizzazione alla iscrizione delle somme nei
corrispondenti bilanci futuri. Senonché, sempre secondo la difesa
della Regione, non sarebbe necessario affrontare ai fini della causa
un problema così complesso, trattandosi di un caso di specie nel
quale la Regione avrebbe utilizzato l'unico espediente, tecnicamente
corretto e costituzionalmente ineccepibile, a sua disposizione.
Le stesse conclusioni sono state ribadite all'udienza, nel corso
della discussione orale. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione ha ritenuto opportuno riproporre in
questo giudizio la tesi della incompetenza della Corte costituzionale
rispetto a tutte le controversie già demandate al giudizio dell'Alta
Corte per la Regione siciliana, e l'ha svolta ampiamente nella
discussione orale, con l'aggiunta di nuovi profili, non tutti
rigorosamente giuridici. La difesa dello Stato ha replicato
richiamando il carattere temporaneo della competenza dell'Alta Corte e
la necessità che l'organo di giurisdizione costituzionale sia unico e
identico per tutto lo Stato e non venga ad essere neppure frazionato
in più organi a struttura, almeno parzialmente, diversa.
La Corte, che ha risolto da tempo e ripetutamente la questione, non
può non richiamare la motivazione della sentenza n. 38 del 27 febbraio
1957 e riaffermare che il principio della unicità della giurisdizione
costituzionale, coessenziale alla struttura dello Stato, non tollera
deroghe o attenuazioni di alcun genere.
2. - Anche la eccezione di inammissibilità (o improcedibilità)
del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla
difesa della Regione, non può ritenersi fondata. Qualunque opinione si
voglia accogliere in tema di interesse ad agire rispetto ai giudizi di
legittimità costituzionale proposti in via principale, non è dubbio
che nella specie sussiste l'interesse dello Stato ad ottenere
l'accertamento della legittimità della legge impugnata e che la tesi,
secondo la quale tale interesse sarebbe venuto meno proprio perché la
Regione ha dato applicazione alla stessa legge, che era stata
denunciata come illegittima, non può essere accolta.
La Corte ha avuto già occasione di rilevare (sentenza n. 9 del 25
febbraio 1958, e precedenti ivi richiamati) che il termine di venti
giorni, di cui al primo comma dell'art. 29 dello Statuto della Regione
siciliana, ha carattere meramente ordinatorio e che, correlativamente,
il termine di trenta giorni, di cui al secondo comma dello stesso
articolo, crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e
pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di
promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto
giudizio di legittimità; ha soggiunto che mentre da un lato
l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento, e, quindi,
nella responsabilità degli organi della Regione, la successiva
decisione della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimità
costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei
suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la
promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute.
3. - Nel merito, la difesa della Regione ha sostenuto che l'inciso
"esercizio in corso" contenuto nel primo comma dell'art. 3 della legge
impugnata deve essere interpretato come riferito all'esercizio 1959-60,
posto che la legge stessa non avrebbe potuto trovare concreta
attuazione prima del 30 giugno 1959. La Corte non ritiene di poter
accogliere una interpretazione correttiva del genere, neppure se si
trattasse, come fu detto all'udienza, di una svista del legislatore.
Il disegno di legge era stato presentato all'Assemblea dal
Presidente della Regione in data 19 dicembre 1958, riveduto e
presentato con la relazione dalla Commissione legislativa il 18 marzo
1959, approvato dall'Assemblea il 3 aprile 1959, rimanendo
costantemente immutata la formula, che faceva riferimento
all'esercizio in corso. Del resto, anche al momento della
promulgazione della legge (12 maggio 1959) mancavano quasi due mesi
all'inizio dell'esercizio 1959-60, per designare il quale l'uso del
termine "in corso" sarebbe stato assolutamente improprio.
Il vero è, però, che sussiste una patente violazione della norma
contenuta nell'art. 81 della Costituzione, comunque si interpreti
quell'inciso, perché la legge non indica in alcun modo con quali mezzi
si sarebbe dovuto far fronte alle spese occorrenti per applicare la
legge.
È esatta l'affermazione della difesa della Regione, che nella
legge di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, furono indicate ai capitoli 640
e 641, rubrica "agricoltura-interventi straordinari", le somme di lire
175 milioni per "contributi ai produttori di uve da mosto che
conferiscono l'uva o il mosto all'ammasso volontario presso consorzi,
cantine sociali e loro consorzi o enopoli e cantine sociali gestite
dall'Istituto regionale della vite e del vino" (con richiamo all'art. 1
della legge regionale 12 maggio 1959, n. 22) e di lire 100 milioni
quale "somma destinata per l'assunzione a carico della Regione delle
eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo
comma dell'art. 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34" (con
richiamo all'art. 2 della legge suddetta, impugnata nel presente
giudizio). Senonché tali iscrizioni non solo non sarebbero mai
sufficienti a sanare la violazione della norma dell'art. 81 della
Costituzione, ma - se è vero che in base ad esse furono fatte anche le
erogazioni, come ha affermato la difesa della Regione - aggravano
ancor più, di fatto, quella violazione.
La Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di precisare
il significato delle disposizioni dell'art. 81 della Costituzione. Ha
così chiarito che in tale articolo il quarto comma forma sistema con
il terzo, e che mentre quest'ultimo dispone che con la legge di
approvazione del bilancio non sì possono stabilire "nuovi tributi e
nuove spese", e cioè non si possono aggiungere spese e tributi a
quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il
quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o
maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioè che non
possono emanarsi disposizioni, che importino per l'erario oneri di più
ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione
preesistente, se non venga provveduto con legge sostanziale anche alla
indicazione dei mezzi destinati alla copertura dei nuovi oneri (sent.
n. 66 del 16 dicembre 1959).
Essa ha poi chiarito che l'obbligo del legislatore regionale di
indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può
ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a iscrizioni nel bilancio
(sent. n. 16 del 23 marzo 1961). Tali iscrizioni non producono, e non
possono produrre, alcun effetto di per sé, ove non trovino
corrispondenza in una legge sostanziale che preveda la spesa, nonché i
mezzi per farvi fronte.
Infine, non merita accoglimento la tesi, secondo la quale la
mancata impugnazione della legge del bilancio da parte del Commissario
dello Stato importerebbe sanatoria dei vizi già denunciati da questo.
Se in un bilancio sono stati inclusi alcuni capitoli senza la
dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non è necessario
promuovere un'azione per impugnarli, né emettere una dichiarazione di
illegittimità di essi, proprio perché quella iscrizione, di per sé,
non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giuridico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione;
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, promulgata, in
pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 22) e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del
15 maggio 1959.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
PRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte