Sentenza n. 31/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del T.U.
del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso con
ordinanza emessa il 24 marzo 1961 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nel
procedimento penale a carico di Casini Bruno, iscritta al n. 60 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Presso la Pretura di Borgo S. Lorenzo pendeva procedimento penale a
carico di Casini Bruno per violazione dell'art. 70 del Codice della
strada, per aver guidato una trattrice agricola trainante una
trebbiatrice e relativo rimorchio con una lunghezza complessiva di
convoglio di m. 23, e senza che le operatrici agricole trainate fossero
munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice stessa. Il
Pretore, con ordinanza del 24 marzo 1961, a seguito dei rilievi fatti
dall'interessato in base alla circolare 8 luglio 1959 del Ministro dei
lavori pubblici, la quale disponeva una deroga, per il periodo della
trebbiatura, alle condizioni prescritte per il traino dall'art. 70,
sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale in ordine
alla parte di questa norma concernente la potestà di deroga concessa
all'autorità amministrativa. Riferendosi agli artt. 70 e 76 della
Costituzione, l'ordinanza prospetta il dubbio che l'art. 70 del Codice
stradale, nel consentire di derogare alle disposizioni legislative in
materia di traino, abbia attribuito all'autorità amministrativa una
funzione di carattere legislativo. Secondo la stessa ordinanza, né
l'art. 70, né altre norme del Codice stradale e del suo regolamento
esecutivo enunciano i criteri, i limiti, le modalità cui dovrebbe
essere subordinata la concessione delle deroghe, con la conseguenza che
tale facoltà di deroga verrebbe esercitata senza controlli e limiti, e
con la possibilità di modificare anche la norma legislativa,
realizzandosi così, ad opera dell'autorità amministrativa, una
funzione sostanzialmente legislativa.
L'ordinanza del Pretore, regolarmente notificata e comunicata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1961, n. 124.
Il 19 aprile 1961 si è costituito in giudizio, con atto di intervento
e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura ritiene che il precetto dello
impugnato art. 70 dovrebbe intendersi nei termini seguenti: "È vietato
il traino su strada, per mezzo di trattrici agricole di più macchine
agricole se queste non siano provviste di dispositivi di frenatura
comandati dalla trattrice o se la lunghezza del convoglio superi i m.
14, 'salvo che tale traino sia eccezionalmente autorizzato' ".
L'Avvocatura si sofferma, inoltre, a considerare i motivi per i
quali la potestà di concedere la deroga sarebbe stata disposta e i
gravi danni che, in difetto, avrebbe potuto subire in pratica la
agricoltura. Si conclude chiedendo che si dichiari non fondata la
proposta questione di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
L'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale l'art. 70 del
Codice stradale, col dare all'autorità amministrativa potestà di
accordare deroghe alle disposizioni in esso contenute, sarebbe in
contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione, non ha fondamento.
La norma impugnata non ha attribuito all'autorità amministrativa, come
nell'ordinanza si assume, funzioni di carattere legislativo, e le
invocate norme della Costituzione non possono riguardare la materia in
esame. Fra le molteplici esigenze del traffico stradale, il T.U. del
15 giugno 1959, n. 393, ha dovuto prendere in considerazione quella
relativa alla circolazione delle trattrici agricole; e poiché la
sicurezza del traffico può subire notevoli intralci e pericoli dalla
circolazione di trattrici trainanti più macchine operatrici, la norma
dell'impugnato art. 70 ha inteso, appunto, disporre limiti a detta
circolazione: limiti che riguardano i dispositivi di frenatura, da
comandarsi dalla stessa trattrice, e la lunghezza del convoglio, che
normalmente non dovrebbe superare i metri quattordici. Ma poiché era
prevedibile, per la stessa qualità e destinazione dei veicoli cui
queste disposizioni si riferivano, che si sarebbero presentate
circostanze ed esigenze particolari tali da richiedere una qualche
modificazione alla disciplina in quel modo stabilita, lo stesso art.
70, evidentemente considerando come rispondenti soltanto a criteri
normali e generalissimi le limitazioni da esso disposte, ha dato
facoltà all'Amministrazione di provvedere in modo diverso in caso di
necessità. Con ciò l'art. 70 non ha fatto altro che procedere ad una
attribuzione di competenza amministrativa al fine di soddisfare
esigenze particolari del settore agricolo, valutabili per loro natura
secondo criteri tecnici e contingenti. La stessa norma stabilisce che
le relative disposizioni siano emanate su richiesta del Ministero
dell'agricoltura e foreste, vale a dire a seguito di una concreta
valutazione delle particolari necessità dei lavori agricoli, e inoltre
con provvedimento di altro Ministero, competente nella materia del
traffico.
Pertanto, il precetto dell'art. 70 del Codice stradale contiene in
se stesso la delimitazione del suo contenuto, e deve intendersi, anche
dal punto di vista penale, nel senso che i conduttori delle trattrici
hanno l'obbligo di attenersi alle caratteristiche in via generale
fissate in detto articolo, ovvero a quelle che l'autorità
amministrativa, in virtù della stessa norma, eventualmente stabilisca
in riguardo a particolari esigenze e nell'interesse dell'agricoltura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 del T.U. del 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),
proposta con ordinanza del 24 marzo 1961 del Pretore di Borgo S.
Lorenzo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINOPAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNICASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte