Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 3

maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente

tra Mirabella Tommaso, l'Esattoria comunale di Palermo e D'Arpa Angelo,

iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al

Tribunale di Palermo è stata sollevata di ufficio la questione di

legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29

gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione;

che, in conseguenza, il Tribunale ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti alla Corte non v'è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 209, in riferimento all'art.

24 della Costituzione;

che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non

fondata la questione di costituzionalità della norma contenuta nel

medesimo comma, in riferimento all'art. 113 della Costituzione;

che il Tribunale di Palermo non ha proposto la questione sotto

profili nuovi o in termini diversi, tali, comunque, da indurre la Corte

a mutare la sua decisione che, pertanto, deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPERE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte