Sentenza n. 31/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1964 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11
dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 24 agosto
1963 dal Pretore di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Barresi Ernesto e di Costantino Giuseppe, iscritte ai nn. 195
e 196 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Palermo a
carico di Barresi Ernesto, imputato della contravvenzione prevista
dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere
accantonato presso la Cassa edile palermitana le somme dovute per 29
operai da lui impiegati per lavori edilizi, in base alla clausola 9
dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 30 settembre 1959, è
stata sollevata eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 11 dicembre
1961, n. 1642, per la parte relativa al riconoscimento dell'obbligo di
iscrizione a detta Cassa. Il Pretore, affermata la rilevanza della
questione sollevata, ebbe a ritenerla fondata nella considerazione che
l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nello stabilire
che i rapporti di lavoro costituiti per le attività edili, per le
quali, relativamente agli operai, è stato stipulato, per la Provincia
di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da
norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto stesso, e quindi
anche a quella consacrata nel n. 9, che istituisce una Cassa edile, in
conformità all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, ha
sorpassato, ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione, i limiti della delega conferita al Governo dalla citata
legge n. 741, in quanto l'obbligo erga omnes di iscrizione alla Cassa
non rientra nel compito ad esso assegnato di fissare i minimi salariali
e normativi. In conseguenza ha emesso ordinanza di rinvio a questa
Corte, in data 24 agosto 1963.
2. - Con altra ordinanza in pari data emessa dallo stesso Pretore
nel corso del giudizio contro Costantino Giuseppe, anch'egli imputato
di analoga contravvenzione, veniva sollevata per gli stessi motivi
questione di eccesso di delega e, previa sospensione del giudizio, sono
stati trasmessi gli atti a questa Corte.
Le due ordinanze, debitamente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299.
Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte, e pertanto, ai
sensi dell'art. 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, il
giudizio si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - L'identità delle questioni sottoposte dalle due ordinanze
induce a deciderle con unica sentenza.
2. - Con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, questa Corte ha ritenuto
che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere
al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei
contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non
hanno inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non
appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione
alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti dai
lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed
ha quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il
riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina
l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e
conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per
la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile
costituita dall'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
Provincia di Salerno.
Che nella specie il decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1961, n. 1642, denunciato dalle ordinanze in esame, rende
obbligatorio per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo
stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di
lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure nella costituzione
di una Cassa edile, consacrata nella clausola 9, in riferimento
all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,
sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse
considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con tale sentenza
della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960 che estendeva ai lavoratori non
iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale
abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti
integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo.
Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si
rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo
provinciale, espressione della potestà propria delle relative
organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di
fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia.
Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in
tutto o in parte identico) si rende necessaria un apposita pronuncia di
illegittimità costituzionale che faccia venire meno l'efficacia erga
omnes delle norme stesse;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende
obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30
settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte