Sentenza n. 31/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1966 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 5legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, da n. 2664 a n. 2666, e
18 dicembre 1952, da n. 3104 a n. 3110, promosso con ordinanza emessa
il 26 maggio 1964 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento
civile vertente tra Dussoni Maria, l'Ente per la trasformazione
fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) ed il Ministero
dell'agricoltura e foreste, iscritta al n. 156 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 del
26 settembre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Dussoni Maria, dell'E.T.F.A.S. e
del Ministero dell'agricoltura e foreste;
udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Dussoni, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'E.T.F.A.S. ed il
Ministero dell'agricoltura e foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1953 la signora Maria
Dussoni vedova Arangino conveniva davanti al Tribunale di Cagliari
l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna
(E.T.F.A.S.) ed il Ministero dell'agricoltura e foreste, chiedendo che
- previa rimessione alla Corte costituzionale per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale di tre decreti 29 novembre e di sette
decreti 18 dicembre 1952 del Presidente della Repubblica - l'Ente
convenuto fosse condannato alla restituzione di numerose proprietà
terriere espropriate ad essa attrice a favore dello stesso Ente
mediante i decreti suddetti, che l'attrice asseriva viziati da eccesso
di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernendo
vaste estensioni boschive non comprese nei limiti previsti dall'art. 5
della legge stessa, perché situate ad elevata altitudine e in gran
parte insuscettibili di trasformazione agraria e gravate da vincolo
idrogeologico.
Il Tribunale, ritenuta manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, rigettava la domanda della attrice e
condannava questa nelle spese, con sentenza 17 maggio-24 luglio 1963.
La Corte d'appello di Cagliari, cui fece ricorso l'attrice con atto
notificato il 20 ottobre 1963, ha riconosciuto invece parzialmente
fondata la doglianza della signora Dussoni, e con ordinanza emessa il
26 maggio 1964 ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte,
per il giudizio sulla legittimità costituzionale dei decreti sopra
indicati.
L'ordinanza veniva notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere; per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale essa era quindi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 settembre
1964, n. 238.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna
(E.T.F.A.S.), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, nonché la signora Maria Dussoni vedova Arangino.
Il Ministero e l'E.T.F.A.S. concludevano perché la questione di
legittimità costituzionale fosse dichiarata infondata. Nelle deduzioni
depositate il 15 ottobre 1964 a sostegno di tali conclusioni
l'Avvocatura generale dello Stato rileva che, secondo le vedute della
Corte di appello di Cagliari, il combinato disposto degli articoli 5
della legge n. 841 del 1950 e 7 della legge n. 333 del 1951
attribuirebbe al legislatore delegato un potere vincolato e non
discrezionale. A parere dell'Avvocatura, che si richiama al testo di
una sentenza della Corte costituzionale (n. 66 del 1957), il Governo
disporrebbe invece in siffatti casi di una larga discrezionalità,
deducibile dalle espressioni usate negli atti legislativi. Essa
aggiunge poi alcuni rilievi, che concernono il merito, l'entità
dell'esproprio e la natura e la posizione delle superfici boschive
espropriate.
La difesa della signora Dussoni-Arangino dà atto nelle proprie
deduzioni, che recano la data del 2 ottobre 1964, che la Corte di
appello aveva dichiarato manifestamente infondata la questione
concernente l'esproprio di terreni soggetti al vincolo idrogeologico;
essa rileva però che la Corte stessa ha ritenuto che l'art. 5 della
"legge stralcio", consentendo soltanto l'esproprio dei boschi "in
pianura o in lieve pendio", pone un limite oggettivo alla facoltà del
legislatore delegato, la quale non avrebbe potuto quindi essere
esercitata nei casi in cui, come nella specie, i terreni assoggettati
allo scorporo presentassero una pendenza variabile dal 20 al 40 per
cento. Afferma infine che da un certificato dell'Ispettorato
dipartimentale del Corpo forestale della Provincia di Nuoro, prodotto
in giudizio e richiamato nell'ardinanza della Corte di appello,
risulterebbe che gran parte, se non la totalità, della superficie
boschiva espropriata è costituita da terreni impervi e con forte
pendenza.
Chiede di conseguenza che la Corte costituzionale voglia dichiarare
incostituzionali i decreti presidenziali denunciati.
In data 20 gennaio 1966 le parti hanno depositato le loro memorie,
nelle quali ribadiscono gli argomenti già esposti. L'Avvocatura
generale dello Stato insiste sul punto che il potere degli Enti di
riforma e del legislatore delegato è discrezionale, tanto a norma
della c.d. "legge stralcio", quanto secondo la "legge Sila"; e
sostiene, in punto di fatto, che la espropriazione' a danno della
signora Dussoni comprese soltanto 64 ha. di terreni boschivi, vale a
dire una percentuale dell'1,40 per cento del totale, corrispondente ad
Ha. 4.566: si trattava pertanto di insulae boscose sperdute in una
estensione enorme, la cui esenzione dall'esproprio avrebbe pregiudicato
gravemente le finalità della riforma.
La difesa della Dussoni-Arangino riafferma invece che le furono
espropriati ben ha. 231.31.04 di boschi (oltre ad ha. 33.99.68 di
colture equiparate), siti in una delle zone più impervie e scoscese
della Sardegna, aventi pendenze variabili dal 20-25 per cento al 30-35
per cento, e perfino al 40 per cento, e soggetti a vincolo
idrogeologico per ha. 64.80.80. Contesta poi che la legge conferisca
all'Ente espropriante la illimitata valutazione discrezionale da esso
pretesa ed esercitata al punto, da ritenere in "lieve pendio" terreni
aventi una pendenza dal 20 al 40 per cento. Essa conclude, pertanto,
contestando non solo la interpretazione attribuita dall'Avvocatura
dello Stato alle norme vigenti ed alla sentenza della Corte
costituzionale già ricordata, ma anche i dati di fatto, quantitativi e
qualitativi, concernenti i beni espropriati ed insistendo nelle
conclusioni già formulate.
Nella udienza pubblica del 2 febbraio 1966 i difensori delle parti
hanno illustrato oralmente gli argomenti addotti nelle deduzioni e
nelle memorie scritte. Considerato in diritto :
L'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della signora Maria
Dussoni vedova Arangino hanno insistito, tanto nelle memorie scritte
quanto nel corso della discussione orale, sui dati di fatto concernenti
i caratteri dei beni oggetto della espropriazione, sulle loro misure e,
in particolare, sul grado di pendenza dei terreni espropriati.
Nella ordinanza di rimessione la Corte di appello di Cagliari non
ha omesso di dare atto espressamente che "nella specie, risulta che non
pochi dei terreni boschivi espropriati hanno una pendenza che varia dal
20-25 al 30-35 e 40 per cento", richiamando un certificato
dell'Ispettorato dipartimentale del Corpo forestale della Provincia di
Nuoro in data 10 aprile 1953.
La stessa Corte ha pure aggiunto una propria valutazione
conclusiva, osservando che "trattasi, evidentemente, di pendenze per
cui, anche ammesso un certo grado di discrezionalità di apprezzamento
da parte del legislatore delegato, è da escludere, nel modo più
assoluto, la qualificazione di lievi".
La soluzione del quesito sulla legittimità del provvedimento del
legislatore delegato dipende pertanto esclusivamente dalla
interpretazione della norma contenuta nell'art. 5 della legge 21
ottobre 1950, n. 841 (così detta legge "stralcio"), redatta nei
termini seguenti: "Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi.
L'Ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in
lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal
vincolo idrogeologico".
A quanto risulta dagli atti di causa, riguardo al vincolo
idrogeologico non è sorta questione; si è discusso ampiamente,
invece, a proposito del concetto di boschi "in lieve pendio",
considerato dalla legge come equiparabile - ai fini della
espropriazione - a quello di boschi "in pianura".
Dal testo legislativo si ricava che la regola è data dalla
esclusione della espropriazione dei boschi in genere, mentre sono
ammessi - in via di eccezione alla regola stessa - procedimenti
espropriativi concernenti alcuni tipi di boschi in pianura. Questo
termine avrebbe potuto però essere interpretato alla lettera, come
richiedente un perfetto livellamento della superficie boschiva,
raramente esistente in natura; e perciò la legge ha voluto equiparare
ai boschi in piano quelli che si presentassero in "lieve pendio",
sempre che fossero "suscettibili di trasformazioni agrarie".
Poiché si tratta di eccezioni, è fin troppo evidente che
l'interprete è tenuto ad intendere queste norme nel modo più
rigoroso, e quindi a considerare "lieve" solo quella pendenza,
calcolata rispetto all'estensione del bosco, che si discosti in misura
minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.
Quel "certo grado di discrezionalità di apprezzamento da parte del
legislatore delegato", di cui fa parola la ordinanza della Corte di
appello, può essere consentito, ma solo entro i limiti tracciati dalle
osservazioni esposte fin qui e conseguenti al carattere del
provvedimento, eccezionale rispetto alla regola, che in via generale
esclude i boschi dalla espropriazione. Né occorre soffermarsi sui
motivi di tale esclusione, che risponde alla esigenza di salvare quanto
più è possibile il patrimonio forestale, tanto più nei casi in cui
il giudice di merito ritenga di escludere la possibilità o la
convenienza della trasformazione agraria, in base al disposto dell'art.
5 della c.d. legge stralcio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18
dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all'art. 5 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da
espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni
boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la
trasformazione agraria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte