Sentenza n. 31/1968
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1968 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11r.d.l. 1827/1935
- art. 15r.d.l. 1827/1935
citata
- art. 18r.d.l. 1827/1935
- art. 1r.d.l. 1827/1935
- art. 22legge 1047/1957
- art. 24legge 1047/1957
- art. 29legge 1047/1957
- art. 7legge 1047/1957
- art. 10legge 1047/1957
- art. 54legge 463/1959
- art. 56legge 463/1959
- art. 7legge 788/1945
- art. 10legge 138/1943
- art. 15legge 138/1943
- art. 24legge 138/1943
- art. 27legge 138/1943
- art. 39d.l. 548/1948
- art. 97d.l. 548/1948
- art. 10legge 788/1945
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 (n. 1 e
2), 15, 18, 22, 24 e 29 del R D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni; dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047; dell'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463; degli artt. 54 e
56 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni; degli artt. 7 e 10 del D.L. L. 9 novembre
1945, n. 788, e successive modificazioni; e degli artt. 15, 24 e 27
della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni,
promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 1966 dal pretore di
Agropoli nel procedimento penale contro Lordi Nicola, iscritta al n.
110 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 182 del 23 luglio 1966.
Visto l'atto di costituzione di Lordi Nicola; udita nell'udienza
pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del Giudice Costantino
Mortati;
udito l'avv. Nicola Crisci, per Lordi Nicola.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con vari rapporti, tutti datati 22 dicembre 1965, l'Ispettorato del
lavoro di Salerno denunciava al pretore di Agropoli Lordi Nicola per
una serie di contravvenzioni alle norme della legislazione sociale del
lavoro, e precisamente per la mancata registrazione sui libri matricola
e paga del lavoro svolto dal dipendente Comite Antonio e per l'omesso
versamento del vari tipi di contributi assicurativi in relazione al
medesimo lavoratore.
Nel corso del procedimento penale che ne seguiva, il difensore
dell'imputato, avv. Nicola Crisci, sollevava questione di legittimità
costituzionale delle norme che regolano la composizione degli organi
dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M., nella parte in cui stabiliscono che di
essi devono far parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro designati dalle rispettive organizzazione sindacali più
rappresentative a carattere nazionale, per violazione degli artt. 39 e
97, primo comma, della Costituzione. Egli faceva presente, a questo
fine, che il Lordi è iscritto all'Associazione Piccole e Medie
Industrie di Salerno, aderente alla Confederazione Nazionale Piccola e
Media Industria, e che, né l'una, né l'altra di queste hanno alcun
rappresentante in seno agli organi dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.,
competenti a decidere sulle istanze di conciliazione amministrativa
delle contravvenzioni del tipo di quelle contestate al suo cliente.
Con ordinanza dibattimentale in data 29 aprile 1966, il pretore di
Agropoli osservava innanzi tutto che la questione sollevata non
appariva manifestamente infondata e ciò perché le norme impugnate
darebbero luogo ad una patente violazione delle norme costituzionali di
cui agli artt. 39, primo comma, e 97, primo comma.
La legge ordinaria, infatti, introducendo i criteri della "maggiore
rappresentatività" e della "base nazionale" delle organizzazioni
sindacali, determinerebbe l'assoluta obliterazione della prima norma
costituzionale, ed una evidente menomazione della seconda, come si
desumerebbe anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del
17 marzo 1966, espressamente richiamata nell'ordinanza.
A dimostrazione della rilevanza della questione il pretore osserva
che gli organi, la cui composizione è regolata dalle norme impugnate,
hanno poteri di ingerenza e di decisione sulle istanze di conciliazione
amministrativa per reati come quelli per cui si procede nel giudizio in
corso; che la facoltà di effettuare l'oblazione, concessa
all'imputato, è un onere in senso tecnico e costituisce condizione di
prosecuzione dell'azione penale; che non può legittimamente ritenersi
non adempiuto l'esercizio di tale facoltà quando, per una disfunzione
costituzionale della legge, l'imputato non ha possibilità di
adempiervi in condizioni di parità con gli altri consociati, nel
rispetto dell'art. 3 della Costituzione; che, infine, anche il potere
di chiedere l'oblazione deve essere compreso fra quelle attività -
previste dall'art. 185, n. 3, del Codice di procedura penale - la cui
inibizione dà luogo a nullità assoluta.
Disposta conseguentemente la sospensione del giudice penale e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, l'ordinanza,
debitamente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1966.
Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito per il Lordi l'avv.
Nicola Crisci il quale, con deduzioni in data 11 agosto 1966, dopo aver
richiamato le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, ha
prospettato alla Corte l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'art.
13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'acquisizione di elementi
relativi all'applicazione delle norme impugnate da parte della pubblica
amministrazione ed in particolare l'attuale composizione (con
indicazione delle organizzazioni sindacali designanti) dei seguenti
organi: Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.; Comitato esecutivo
dell'I.N.P.S.; Collegio dei sindaci dell'I.N.P.S.; Comitato speciale
per l'assicurazione per la tubercolosi; Comitato speciale per
l'assicurazione sulla disoccupazione; Comitato speciale per gli assegni
familiari; Collegio del sindaci per la Cassa unica per gli assegni
familiari; Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni operai
dell'industria; Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.M.; Comitato
esecutivo dell'I.N.A.M.; Comitati di esecuzione dell'I.N.A.M.; Collegio
sindacale dell'I.N.A.M.; Comitati provinciali dell'I.N.A.M.
Dopo avere richiamato alcune decisioni del Consiglio di Stato ed
un'opinione dottrinale, nonché la sentenza della Corte costituzionale
n. 93 del 16 dicembre 1965, il difensore insiste per la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Nella discussione orale ha illustrato i motivi già dedotti e
confermate le richieste formulate. Considerato in diritto :
Risulta dalla precedente esposizione che la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni di legge denunciate è
stata dal pretore considerata rilevante, al fine della decisione a lui
demendata sui reati imputati a Lordi Luigi, nella considerazione che
l'ostacolo posto dalle disposizioni predette all'esercizio, in
condizioni di parità con gli altri consociati, della facoltà di fare
oblazione, produttiva di estinzione dell'azione penale, è tale (a
causa del vizio di costituzione dell'organo che avrebbe dovuto
pronunciare sulla richiesta relativa) da aver reso necessaria
l'omissione della facoltà stessa, con la conseguenza di inficiare di
nullità assoluta il rapporto processuale, ai sensi del n. 3 dell'art.
185 del Codice di procedura penale.
Non si può concordare in tale tesi, essendo evidente che il
ritenere incostituzionale la composizione di un organo non giova in
nessun caso a giustificare l'astensione dal tempestivo compimento di
atti necessariamente richiesti per la tutela dei diritti i quali
esigano l'intervento dell'organo stesso, dato che, anche in mancanza di
istituti analoghi a quelli della ricusazione, rimane sempre aperta la
possibilità di una successiva impugnativa avverso la pronuncia
eventualmente contraria dell'organo stesso.
Pertanto, apparendo prima facie evidente che la soluzione della
questione prospettata non avrebbe alcuna influenza sulla decisione del
giudizio a quo, deve dichiararsi la inammissibilità della medesima
riguardo ai reati come sopra rubricati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione sulla legittimità
costituzionale degli artt. 11, n. 1, e 2 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827,
art. 15 stesso R.D.L.; art. 18 sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S..
13 maggio 1947, n. 436; art. 22, art. 24, art. 29 delle citate
disposizioni; art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; art. 10
legge 4 luglio 1959, n. 463; art. 54, 56 del T.U. delle norme
concernenti gli assegni familiari D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797,
modificato con leggi successive; art. 7 D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788
con modificazioni successive, nonché art. 10; artt. 15, 24 e 27 legge
11 gennaio 1943, n. 138 modificati dal D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n.
435 e dal D.L. 15 aprile 1948, n. 548, sollevata con ordinanza del 29
aprile 1966 del pretore di Agropoli, in riferimento agli artt. 39 e 97,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte