Sentenza n. 31/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971
dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra
Paulmichì Wilhemine e Paulmichì Franz, iscritta al n. 100 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 nel procedimento civile
vertente fra Paulmichì Wilhelmine in Ortler e Paulmichì Franz, il
tribunale di Bolzano, premesso di dover applicare nella specie l'art.
93 del codice di procedura civile, essendovi domanda di distrazione
delle spese ed onorari a favore del difensore dell'attrice ed a carico
del convenuto soccombente, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale della detta norma, per preteso contrasto
con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Al riguardo il tribunale osserva che la parte avente diritto al
rimborso delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., per effetto della
pronuncia sulla domanda stessa di distrazione che avverrebbe sul dato
puramente formale della richiesta del suo difensore, si verrebbe a
trovare privata del diritto al rimborso senza essere stata in grado di
esercitare né tecnicamente né materialmente il diritto di difesa.
Invero essa, secondo l'ordinanza, stando in giudizio esclusivamente per
ministero del difensore, "non avrebbe altra voce in giudizio", e
comunque non potrebbe aver notizia della domanda di distrazione in
tempo utile, perché la stessa può proporsi fino alla udienza di
precisazione delle conclusioni, e non sarebbe previsto "un mezzo
tecnico di conoscenza" per la parte interessata.
Né varrebbe obiettare che, a norma del capoverso dell'articolo
impugnato, la parte può chiedere la revoca del provvedimento di
distrazione con la forma del procedimento per la correzione delle
sentenze. Tale diritto, invero, sarebbe concesso solo in fase di
sostanziale impugnazione, con lesione quindi dei diritti non goduti nel
precedente stato e grado del giudizio, e comunque in difetto di idonei
mezzi processuali tendenti ad assicurare alla parte direttamente la
conoscenza del provvedimento, comunicato solo al difensore. Inoltre il
termine finale per l'avvio della procedura di revoca è costituito
dall'avvenuto pagamento delle spese distratte a favore del difensore da
parte del soccombente, e sarebbe così collegato ad un evento
indipendente dalla volontà e dalla conoscenza della parte vincitrice.
Ciò senza dire, che come afferma il tribunale, dalla procedura di
revoca resterebbero esclusi i casi di distrazione solo parzialmente
ingiusta e quelli di diretta anticipazione delle spese dalla parte.
Infine, mentre non sarebbe dubbio l'interesse della parte alla
garanzia invocata, essendo il diritto del difensore alla distrazione
subordinato al controllo dell'effettiva sussistenza delle relative
condizioni, la validità di tutte le esposte considerazioni non sarebbe
intaccata dall'obbligo di correttezza professionale che investe il
difensore, e che non potrebbe tenere luogo del diritto di difesa.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 21 aprile 1971. Non
essendovi stata costituzione di parti, la causa è stata assegnata per
la decisione in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale è posta
dall'ordinanza di rinvio nei seguenti termini.
Mentre, secondo l'art. 91 cod. proc. civ., la parte soccombente è
condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte -,
quest'ultima, ai sensi del successivo art. 93, primo comma, deve
sottostare alle conseguenze di una mera istanza del proprio difensore,
che dichiari di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le
spese: ciò, senza che le siano apprestati i mezzi preventivi di
cognizione e di controllo del contenuto della predetta istanza di
distrazione, sulla quale il giudice provvede poi con sentenza, da
notificarsi al solo procuratore costituito. Il postumo rimedio della
revoca è bensì con sentito dal secondo comma dell'art. 93, ma
soltanto "anche' il difensore non abbia conseguito il rimborso", ossia
finché permane il predetto stato di menomazione dei diritti di difesa.
Da qui, la denunciata violazione dell'art. 93, "nell'intero suo
testo" in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
2. - La Corte osserva che, nel sistema del codice di rito, la
domanda del difensore con procura, per la distrazione delle spese a suo
favore, dà luogo ad un rapporto processuale diretto tra lo stesso
difensore e la parte contraria, con conseguenze condizionate alla
soccombenza di quest'ultima.
La legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di
tutela per conseguire gli onorari spettantegli ed il rimborso delle
spese anticipate e ciò anche con l'effetto di escludere la
possibilità di compensazione tra crediti della parte vittoriosa per
spese giudiziarie ed eventuale credito che verso la stessa possa
vantare la parte soccombente.
Del resto, tale effetto si connette, come motivo di valutazione
positiva della norma, alla finalità di assicurare al difensore la
possibilità di un recupero delle spese anticipate e il conseguimento
degli onorari e di garantire la difesa di quei clienti che non siano in
grado di provvedere ad anticipazioni.
Si assume in ordinanza che il cliente, non edotto formalmente e
personalmente, né della presentazione dell'istanza del proprio
patrono, né dell'accoglimento dell'istanza stessa in sentenza, non è
posto in condizione di poterla contestare mediante l'esercizio del
diritto di difesa contro eventuali alterazioni della verità, ove
sussistano motivi che riguardino le premesse dell'anticipazione di
spese e della non riscossione di onorari.
La questione, così posta, non è fondata.
Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese è che
questa possa essere chiesta soltanto da un difensore munito di procura,
cioè munito di potere di rappresentanza della parte nel compimento di
atti riguardanti il processo, tra i quali va sicuramente annoverato
l'atto di cui all'art. 93 del codice di procedura civile. La
sostituzione procuratoria deriva dalla volontà della parte e gli
effetti che conseguono si riflettono sulla parte stessa. Il che è
confermato per la notificazione delle sentenze, che deve essere
eseguita soltanto presso il procuratore costituito (art. 284 in
relazione al 170 c.p.c.).
Tutto ciò trova sua base nel rapporto a carattere fiduciario che
si instaura tra cliente e suo rappresentante, e nel presupposto che il
rapporto nasca e si svolga reciprocamente in obbedienza a canoni di
lealtà e di probità, come prescritto dall'art. 88 p.p. del codice di
procedura civile. Tra i quali canoni deontologici va senza dubbio
compresa l'esigenza di una diligente, comune partecipazione alla
conoscenza dell'iter processuale, tutelata, ove la mancanza sia da
parte del difensore, dall'esercizio di ufficio del potere disciplinare
di cui al secondo comma del citato art. 88.
Sono bensi ipotizzabili casi di conflitto di interesse, ove si
contesti dalla parte la verità o l'esattezza dei dati posti a base
della domanda di distrazione. Ma, al fine di controllo e di eventuale
rettifica, il capoverso dell'art. 93 appresta il rimedio della revoca,
nelle forme per la correzione delle sentenze e, quindi, in
contraddittorio. Vero che tale specialissimo rimedio, improntato, come
il resto dell'istituto, a rapidità e semplicità di mezzi, è
sottoposto a un termine di decadenza segnato dal conseguimento del
rimborso da parte del difensore, il quale momento potrebbe
eventualmente rimanere estraneo all'attenzione del cliente. Ma
tratterebbesi pur sempre di circostanza contingente, che, nell'interno
del sistema, quale sopra delineato nei suoi presupposti, non sposta i
termini della questione.
Comunque, a parte l'uso del cennato procedimento di revoca, il
sistema non esclude l'uso, da parte del cliente, delle ordinarie azioni
di restituzione nei confronti del patrono, con ampia possibilità di
far valere, nella sede ordinaria, tutte le proprie ragioni. Il che
basta per riconoscere, contrariamente all'assunto contenuto
nell'ordinanza di rinvio, che il diritto di difesa sostanziale non
viene in alcun modo compromesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 93 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe dal tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 24
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte