Sentenza n. 31/1975
Altra decisione · depositata il 25/02/1975 · relatore Guido Astuti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato
il 23 gennaio 1974, depositato in cancelleria il 1 febbraio successivo
ed iscritto al n. 2 del registro 1974, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del provvedimento 15 novembre 1973, con il quale il
Commissario del Governo si è dichiarato competente per l'istruttoria
del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un provvedimento
della sezione di controllo sugli atti del Comune di Roma.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso alla Corte costituzionale, notificato il 23 gennaio
1974 e depositato il 1 febbraio successivo, la Regione Lazio ha
sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, in relazione al
provvedimento in data 15 novembre 1973, prot. 4262/32902. I, ricevuto
il 24 novembre 1973, nel quale risulta affermata dal Commissario del
Governo la competenza propria e del Ministero dell'interno per
l'istruttoria del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da
Giuseppe Laterza avverso la delibera della sezione di controllo sugli
atti del Comune di Roma del 23 marzo 1973, verbale n. 58, prot. 1.800.
La Regione lamenta, nel ricorso, la violazione dell'art. 125 Cost.,
in relazione agli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953 e agli
artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione
Lazio solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,
rivendicando la propria competenza per l'istruttoria di un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, proposto contro un
provvedimento della sezione del comitato regionale di controllo sugli
atti del Comune di Roma. Il Commissario del Governo, con nota 15
novembre 1973, aveva richiesto a detta sezione di trasmettergli copia
del provvedimento impugnato e della relativa delibera consiliare,
"unitamente alle deduzioni che codesto organo ritenesse di formulare in
ordine al gravame nonché ad ogni altro atto o documento ritenuto utile
ai fini del giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità del
ricorso", e di far conoscere se fossero state presentate
controdeduzioni di eventuali controinteressati, e in caso affermativo
di trasmetterne copia; ciò al fine di poter tempestivamente riferire
al Ministero dell'interno, che doveva predisporre l'invio della
prescritta relazione al Consiglio di Stato entro il termine indicato
dall'art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Con questa
richiesta, secondo l'assunto della Regione, sarebbe stata invasa la sua
competenza ad istruire il ricorso in oggetto, che di fatto essa già
aveva trasmesso al proprio Assessorato enti locali per l'istruttoria,
invitando la sezione di controllo ad inviare all'Assessore le proprie
controdeduzioni e i documenti.
La Regione denunzia violazione dell'art. 125 della Costituzione, in
relazione agli artt. 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
e 9 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sotto un duplice
profilo.
In primo luogo, nel complesso procedimento cui dà inizio la
proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la fase
istruttoria dovrebbe considerarsi logicamente e positivamente
scindibile da quella decisionale: mentre l'attività di rilievo
costituzionale, consistente nella richiesta di parere al Consiglio di
Stato e nella proposta e controfirma del decreto del Presidente della
Repubblica, è di esclusiva ed incontestata competenza dello Stato, si
dovrebbe invece riconoscere che la istruttoria del ricorso, ai sensi
dell'art. 11 del d.P.R n. 1199 del 1971, appartiene, rispettivamente,
allo Stato o alle Regioni, secondo che al primo o alle seconde spetti
la competenza sostanziale in ordine alle funzioni amministrative nella
materia di cui si controverta.
In secondo luogo, per i ricorsi straordinari in materia di
competenza istituzionale delle Regioni, gli adempimenti successivi
all'istruttoria da queste compiuta dovrebbero ritenersi sempre di
competenza del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le Regioni
da esso delegato), quale unico organo costituzionalmente competente ad
esercitare i poteri dello Stato nei confronti delle Regioni; non mai
dei singoli Ministri, e tanto meno del Commissario del Governo, come
rappresentante delle amministrazioni centrali dello Stato, a ciò
ostando il disposto dell'art. 124 della Costituzione, per cui egli
unicamente "sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo
Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione".
2. - L'assunto della Regione contrasta apertamente con la
disciplina positiva del ricorso straordinario al Capo dello Stato e del
relativo procedimento. Senza dubbio si tratta di un ricorso
amministrativo: ma di un rimedio singolare, anomalo, alternativo al
ricorso giurisdizionale, e - indipendentemente dalla sua genesi storica
e dall'originaria natura della decisione sovrana cui in altri tempi
dava luogo - caratterizzato da uno speciale procedimento contenzioso
sui generis, con limitato contraddittorio, che si svolge interamente a
livello governativo, e si conclude con un decreto del Capo dello Stato,
- atto ministeriale, non di prerogativa - , di cui il Ministro
proponente, o il Presidente del Consiglio, assume con la controfirma la
responsabilità politica e giuridica.
Come già nel preesistente ordinamento (cfr. artt. 14 e 16, n.4,
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, e artt. 36,54 e seguenti, 60- 61 del
regolamento approvato con r.d. 21 aprile 1942, n. 444), anche nelle
disposizioni, sotto altri aspetti innovative, del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 (Cap. III, artt. 8-15), l'intero procedimento istruttorio
e decisionale è rimasto affidato alla competenza esclusiva dei
Ministri e del Governo. L'organo che ha emanato il provvedimento
definitivo impugnato col ricorso, quando questo sia ad esso presentato,
è tenuto a trasmetterlo immediatamente al Ministro competente, "al
quale riferisce" (art. 9, comma terzo); ma l'istruttoria del ricorso e
la trasmissione al Consiglio di Stato per il parere, sono attribuite al
Ministero competente (art. 11, primo comma), ovvero alla Presidenza del
Consiglio, quando il ricorso abbia ad oggetto "atti di enti pubblici in
materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le
competenze di un determinato Ministero" (art. 11, terzo comma). Il
Consiglio di Stato, ove ritenga incompleta l'istruttoria o
insufficiente la documentazione, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti, ovvero ordinare al Ministero
medesimo di disporre nuove verificazioni, nonché occorrendo, mandare
allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contradittorio
(art. 13, primo comma). Infine, la decisione del ricorso straordinario
è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro competente, o del Presidente del Consiglio, che, ove intendano
proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato,
debbono sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri (art. 14, primo comma).
Questa normativa non contrasta con il disposto dell'art.125 della
Costituzione, che sicuramente non esclude l'ammissibilità del ricorso
straordinario contro gli atti amministrativi definitivi degli organi
regionali, né con gli artt. 55 e seguenti della legge n. 62 del 1953,
cui del pari ha fatto immotivato richiamo la difesa della Regione
Lazio. Ancor meno pertinente appare il riferimento agli artt. 9 e
seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971, nei quali non trova alcuna
giustificazione l'asserita distinzione ed autonomia della fase
istruttoria rispetto alla fase decisoria, né la pretesa spettanza alle
Regioni della competenza a curare l'istruttoria quando l'oggetto del
ricorso concerna materie attribuite alla loro competenza istituzionale
dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, e ad esse trasferite con i
decreti legislativi emanati a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
L'attribuzione alle Regioni delle funzioni di amministrazione
attiva nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione è qui
ovviamente fuori discussione, e con essa non confligge la competenza
governativa ad istruire i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
D'altra parte anche le disposizioni del primo e del terzo comma
dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971 concernono soltanto una
ripartizione interna di materie di competenza statale, che non tocca i
rapporti costituzionali tra Stato e Regioni.
3. - La difesa della Regione, per coonestare il proprio assunto
circa la scindibilità della fase istruttoria e la sua spettanza
all'Assessorato regionale competente per materia, ravvisa una netta
distinzione, sul piano formale e terminologico, tra l'art. 14 del testo
unico del 1924, che contempla il potere di interrogare il Consiglio di
Stato, potere di rango costituzionale attribuito ai Ministri, e l'art.
11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che fa generico riferimento ai
Ministeri, come uffici investiti di funzioni amministrative; e ne
deduce che la competenza a curare l'istruttoria, conferita ai Ministeri
dal citato art. 11 unicamente sulla base della competenza
amministrativa attiva nella materia cui il ricorso si riferisce,
dovrebbe invece per lo stesso motivo essere riconosciuta alle Regioni,
e per esse ai competenti assessori, in correlazione con le loro
funzioni amministrative.
La prospettata distinzione non ha fondamento testuale: il ricordato
art. 14 del r.d. n. 1054 del 1924 parla bensì di Ministri, ma nelle
disposizioni integrative del r.d. n. 444 del 1942 sono usate
promiscuamente le voci Ministro e Ministero, per indicare l'organo
governativo o gli uffici dipendenti, secondo l'occorrenza, senza
intento di diversificazione (cfr. artt. 36-37, 48-49, 53 e seguenti), e
in particolare nell'art. 61, proprio per i ricorsi straordinari,
ricorrono le stesse formule "Ministero competente", "Ministero a cui
spetta provvedere alla istruzione del ricorso", che troviamo ripetute
negli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 (ove peraltro
l'art. 14, secondo comma, reca: "il Ministro competente per
l'istruttoria"). Dal complesso di questa normativa, nei testi anteriori
come in quello vigente, risulta con chiara evidenza che l'intera fase
istruttoria si svolge a livello ministeriale, e che il Ministro
competente, ovvero il Presidente del Consiglio, richiede il parere del
Consiglio di Stato, organo di consulenza del Governo, e propone quindi
la decisione con decreto del Presidente della Repubblica. Certamente
non è sostenibile la pretesa autonomia del procedimento istruttorio,
che dovrebbe essere attribuito alla Regione nelle materie di sua
competenza, e che - secondo quanto prospettato nella memoria difensiva
della Regione Lazio - dovrebbe estendersi anche alla diretta
trasmissione al Consiglio di Stato, da parte della Regione, degli atti
del ricorso straordinario .È invece ovvio che, ferma la competenza
ministeriale per la cura dell'intero procedimento istruttorio, spetti
alla Regione, come l'Avvocatura dello Stato ha apertamente
riconosciuto, piena facoltà di collaborare alla raccolta degli atti e
documenti necessari per la definizione del ricorso, nonché di
presentare deduzioni o elementi utili ai fini della definizione stessa,
quali precisamente erano stati richiesti dal Commissario del Governo
con la nota 15 novembre 1973, nella quale la Regione Lazio ha ravvisato
una lesione della propria competenza costituzionale.
4. - La denunciata lesione non sussiste nemmeno sotto il profilo
della inammissibilità dell'intervento del Commissario del Governo
nella istruttoria del ricorso straordinario, sia pure come organo di
collegamento con lo Stato, né sotto quello della subordinata pretesa
che, per i ricorsi straordinari vertenti su materie di competenza
sostanziale delle Regioni, la fase istruttoria, e in ogni caso quella
decisionale, dovrebbe sempre ritenersi attribuita al Presidente del
Consiglio, quale unico organo costituzionalmente legittimato, e non mai
ai singoli Ministri.
Come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato, oggetto del
conflitto sottoposto alla decisione di questa Corte non è la
discriminazione delle rispettive competenze del Commissario del
Governo, del Presidente del Consiglio, o dei singoli Ministri, bensì
unicamente la discriminazione tra la competenza costituzionale dello
Stato e quella della Regione. Pertanto, gli eventuali vizi che nel
caso di specie potessero ravvisarsi per la partecipazione di uno o
altro organo statale al procedimento di istruzione del ricorso
straordinario, avendo rilevanza solo all'interno del sistema statale,
sarebbero inidonei ad integrare un vizio di incompetenza assoluta dello
Stato, e non potrebbero comunque ritenersi lesivi della competenza
costituzionale della Regione.
D'altro canto, per quanto concerne l'asserita competenza esclusiva
del Presidente del Consiglio ad esercitare i poteri dello Stato nei
confronti delle Regioni, deve anzitutto rilevarsi che né l'art. 126
né altra norma della Costituzione contengono alcuna formale
enunciativa in tal senso, e che anche altre disposizioni, di leggi
ordinarie, come l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, ricordato dalla difesa della Regione, o l'art. 6, primo e terzo
comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non consentono di desumere
al riguardo l'esistenza di un principio generale, incompatibile con la
disciplina del procedimento per i ricorsi straordinari al Capo dello
Stato, quale è stata dettata dagli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n.
1199 del 1971. Che anzi, anche i decreti legislativi con i quali è
stato attuato il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative nelle materie elencate dall'art. 117 della
Costituzione, oltre a prevedere l'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni
attinenti ad esigenze di carattere unitario "mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio
d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti", dispongono
altresì costantemente che "gli organi statali e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il
tramite del Commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile
allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al
presente decreto" (cfr. d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, art. 5; d.P.R. n.
2, art. 8; d.P.R. n. 3, art. 12; d.P.R. n. 4, art. 8; d.P.R. n. 5, art.
11; d.P.R. n. 6, art. 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 8; d.P.R.
n. 8, art. 9; d.P.R. n. 9, art. 6; d.P.R. n. 10, art. 10; d.P.R. n. 11,
art. 8).
Anche sotto quest'ultimo profilo il ricorso della Regione non
merita accoglimento, dovendosi riconoscere che i poteri di cui si
tratta, relativi al procedimento di istruzione e decisione dei ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica, sono di esclusiva
spettanza dello Stato. Il quale non mancherà, nel farne uso, di aver
riguardo agli interessi delle Regioni, a cui le disposizioni degli
artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 1199 del 1971 non impediscono di
collaborare attivamente con gli organi statali ai quali la legge
attribuisce la cura e responsabilità del procedimento istruttorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza a provvedere alla
istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto da Giuseppe Laterza avverso la delibera della sezione di
controllo della Regione Lazio sugli atti del Comune di Roma del 23
marzo 1973, verbale n.58, prot.1.800.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFUEET
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte