Sentenza n. 31/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1980 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 20/1962
- art. 4legge 20/1962
- art. 5legge 20/1962
- art. 6legge 20/1962
- art. 7legge 20/1962
- art. 8legge 20/1962
- art. 9legge 20/1962
- art. 11legge 20/1962
- art. 12legge 20/1962
- art. 13legge 20/1962
- art. 14legge 20/1962
- art. 16legge 20/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calderisi Giuseppe, Bises Andrea e
Pietroletti Glauco, in nome e per conto del Comitato promotore del
referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente
agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a parte degli artt. 11, 12, 13, 14 e
16), ricorso depositato in Cancelleria il 31 gennaio 1979 ed iscritto
al n. 4 del registro 1979, per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza 24 maggio 1978, dell'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, che ha
dichiarato non aver più corso le operazioni di cui alla richiesta di
referendum popolare presentato il 30 giugno 1977, riguardante i
suddetti articoli della legge n. 20 del 1962.
Vista l'ordinanza n. 2 dell'8 gennaio 1979, con la quale questa
Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di
attribuzione di cui sopra;
Udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 1979 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
Uditi gli avvocati Corrado De Martini e Mauro Mellini per Calderisi
Giuseppe, Bises Andrea e Pietroletti Glauco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Col ricorso in epigrafe Giuseppe Calderisi, Andrea Bises e
Glauco Pietroletti, tre dei promotori del referendum abrogativo della
legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente agli artt. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 16) hanno, in rappresentanza dei firmatari della
relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri
dello Stato in riferimento all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum , depositata presso la cancelleria della Corte di
cassazione, con la quale l'Ufficio centrale disponeva la cessazione
delle operazioni connesse con detta richiesta.
2. - La suddetta richiesta di referendum era stata presentata il 30
giugno 1977; successivamente l'Ufficio centrale, con ordinanza in data
6 dicembre 1977 e questa Corte con sentenza n. 16 del 1978 ne
dichiaravano - rispettivamente, ai sensi dell'art. 32 della legge n.
352 del 1970 e 33 della stessa legge e dell'art. 21. cost. 11 marzo
1953, n. 1 - la legittimità e l'ammissibilità.
3. - Nelle more della procedura, venivano presentate altre otto
richieste di referendum abrogativo; di esse tutte, l'Ufficio centrale
dichiarava successivamente la legittimità, con la sola eccezione della
richiesta riguardante l'art. 5 legge 22 maggio 1975, che veniva escluso
dal referendum, in quanto sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto
1977, n. 533. Dal canto suo, con sentenza n. 16 del 1978, la Corte
dichiarava ammissibili quattro delle otto richieste referendarie sopra
menzionate, incluse quelle concernenti la legge 152 del 1975. Dal
quesito referendario rimaneva tuttavia eccettuato l'art. 5 di
quest'ultima legge, come aveva disposto la citata ordinanza
dell'Ufficio centrale. In riferimento a tale ordinanza, i promotori del
referendum abrogativo della legge n. 152 del 1975, proponevano quindi,
il 7 gennaio 1978, ricorso per conflitto di attribuzione fra i poteri
dello Stato; il conflitto era da questa Corte dichiarato ammissibile
con ordinanza n. 17 del 1978. Nel corso del giudizio così instaurato,
la Corte sollevava d'ufficio, con ordinanza n. 44 del 1978, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del
1970, per possibile contrasto con l'art. 75 Cost.; la questione veniva
successivamente decisa con sentenza n. 68 del 1978. Tale pronunzia
dichiara l'illegittimità dell'art. 39, in quanto esso dispone che
l'abrogazione delle leggi, degli atti legislativi, o delle singole
disposizioni, a cui si riferisce il referendum, implichi in ogni caso
la cessazione delle relative operazioni. Nella stessa decisione sono
enunciati i criteri discretivi che soccorrono l'Ufficio centrale
nell'applicare il disposto della norma in questione; criteri che il
legislatore aveva, appunto, mancato di stabilire. Lo svolgimento della
consultazione popolare resta necessariamente precluso - è stato
affermato in quel giudizio - soltanto quando le norme contemplate dalla
richiesta referendaria siano state espressamente abrogate, e
l'abrogazione non venga accompagnata da altra disciplina della stessa
materia. Diversamente, l'Ufficio centrale è tenuto ad accertare, prima
di dichiarare cessate le operazioni in corso, che la nuova normativa
abbia modificato i principi ispiratori della legge, dell'atto avente
forza di legge, (comunque, dell'intero ed organico corpo) della
disciplina preesistente, ovvero gli essenziali contenuti normativi dei
singoli precetti, dei quali sia stata richiesta l'abrogazione popolare.
Dove non ricorrano siffatti estremi, si rende necessaria una diversa
soluzione. I principi costituzionali - è stato al riguardo precisato -
esigono da un canto che l'abrogazione non possa non dispiegare i suoi
effetti, dall'altro che non vada frustrata l'iniziativa assunta dai
promotori del referendum con riguardo alla legislazione preesistente.
L'Ufficio centrale dovrà, allora, trasferire dalla normazione
anteriore a quella sopravvenuta il quesito referendario che è
sottoposto agli elettori.
Il conflitto di attribuzione instaurato dai promotori del
referendum veniva conseguentemente deciso con sentenza n. 69 del 1978:
l'Ufficio centrale, ha statuito la Corte, non è costituzionalmente
investito del potere di disporre la cessazione delle operazioni
referendarie senza prima aver accertato, secondo i criteri sopra
descritti, se le leggi, gli atti legislativi o le singole disposizioni,
cui il referendum si riferisce, risultino o no sostanzialmente
modificati dalla normazione medio tempore intervenuta.
4. - Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, i promotori
del referendum deducono che l'Ufficio centrale ha erroneamente
applicato alla specie i canoni ermeneutici enunciati nelle suddette
pronunzie della Corte. L'organo decidente avrebbe, altresì,
trascurato che gli artt. 10 e 11 della legge 10 maggio 1978, n. 170
"Nuove norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25 gennaio
1962, n. 20", mantengono ancora in vigore - con riguardo ai
procedimenti presso la Commissione inquirente, per i quali siano già
stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria - le norme della legge
n. 20 del 1962, che formavano oggetto della richiesta di referendum :
con il risultato che, nei confronti di tali ultime norme, la nuova
disciplina non avrebbe prodotto quell'effetto abrogativo al quale
l'ulteriore effetto preclusivo della consultazione referendaria è
logicamente subordinato. All'erroneo procedimento interpretativo così
denunziato sarebbe conseguita la decisione impugnata col ricorso per
asserita invasione della sfera garantita ai promotori del referendum.
Il conflitto di attribuzione sorgerebbe dunque, con riguardo alla sfera
di applicazione dell'istituto del referendum, fra la frazione del corpo
elettorale che ha promosso la consultazione elettorale e l'Ufficio
centrale, che ha disposto la cessazione delle relative operazioni.
5. - In successive memorie, e all'udienza pubblica del 6 aprile
1979, la difesa dei promotori del referendum ha insistito nelle
conclusioni già prese, per dedurre l'ammissibilità e la fondatezza
del ricorso. I ricorrenti eccepiscono altresì in via pregiudiziale
l'incostituzionalità, vuoi dell'intera legge n. 170 del 1978, per
presunto contrasto con gli artt. 1, comma secondo, e 75 Cost., vuoi -
in riferimento, oltre che ai citati precetti, all'art. 48 Cost. -
dell'art. 3 legge n. 352 del 1970. L'una e l'altra questione di
legittimità costituzionale sono prospettate sul presupposto che, una
volta indetto il referendum , il potere di abrogare o modificare le
norme, investite dalla relativa richiesta, sia sottratto al monopolio
del parlamento e restituito al popolo: al quale, si dice, sarebbe così
garantito il concreto e diretto esercizio della sovranità che ad esso
costituzionalmente appartiene, non importa se in contrasto con gli
orientamenti espressi dalla maggioranza parlamentare. La potestà
altrimenti devoluta all'organo legislativo incontrerebbe qui un limite
di ordine temporale; la legge n. 170 del 1978 - in quanto emanata in
ispreto a tal limite, dopo che il referendum sulle norme da essa poste
era stato indetto, e allo scopo prevalente di precluderne lo
svolgimento - risulterebbe viziata da eccesso di potere e frode alla
Costituzione. Nel merito, si afferma che l'Ufficio centrale avrebbe
condotto le indagini ad esso riservate assumendo erroneamente che le
disposizioni della legge n. 20 del 1962, oggetto della richiesta
referendaria, esaurissero la disciplina dei poteri e del funzionamento
della Commissione inquirente, e andassero, quindi, poste a raffronto
con le sopravvenienti norme della legge n. 170 del 1978 sotto il
profilo dei rispettivi principi ispiratori. L'organo decidente avrebbe
comunque errato nell'applicazione del criterio prescelto, ritenendo di
poter ricostruire detti principi in base alla pura e semplice
ricognizione quantitativa delle attribuzioni affidate alla Commissione
nella vecchia legge e nella nuova, senza indagarne la natura e senza
risalire agli intenti perseguiti dal legislatore nel configurarle. Si
osserva altresì dai ricorrenti che gli artt. 10 e 11 della legge n.
170 del 1978, con l'eccettuare dal nuovo regime i procedimenti in corso
per i quali siano stati compiuti atti di rilevanza istruttoria,
implicherebbe un'ingiustificata discriminazione nel trattamento di chi
è soggetto all'attività inquirente della Commissione, e perciò la
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla Corte viene pertanto
chiesto di: "in via preliminare ritenere la illegittimità
costituzionale della legge 10 maggio 1978, n. 170 perché viziata per
eccesso di potere, frode costituzionale, e comunque per contrasto con
gli artt. 1, secondo comma, e 75 Cost.; nel merito, dichiarare che
all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
non è attribuito il potere di disporre la cessazione delle operazioni
del referendum abrogativo riguardante gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
parte, 13, 14 parte, 16 parte della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
dichiarando al tempo stesso - previa declaratoria di illegittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11 legge 10 maggio 1978, n. 170 per
contrasto con l'art. 3 Costituzione - che la richiesta di referendum va
trasferita agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della legge 10 maggio
1978, n. 170; ovvero, in subordine, dichiarando che la richiesta di
referendum va estesa anche agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
della legge 10 maggio 1978, n. 170; in ogni caso, annullando
conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio centrale in data 25 maggio
1978" (impugnata con il ricorso). Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe tre dei promotori del referendum
per l'abrogazione della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente
agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 parte, 12 parte, 13 parte, 14
parte, 16 parte) hanno, in rappresentanza dei sottoscrittori della
relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
I ricorrenti impugnano l'ordinanza con la quale quell'Ufficio, ex art.
39 della legge n. 352 del 1970, aveva disposto la cessazione delle
operazioni connesse con detta richiesta. Con ordinanza n. 2 del 1979,
la Corte ha ritenuto la concorrenza dei requisiti prescritti dal primo
comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 perché possa aversi
conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Tale pronunzia è
stata resa, tuttavia, in linea di prima e sommaria delibazione,
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità ed il merito
del ricorso.
Rimane, dunque, anzitutto da accertare - definitivamente, in questa
sede - se il ricorso in esame sia ammissibile. Si assume dai ricorrenti
che il conflitto riguardi la sfera di applicazione dell'istituto del
referendum , configurato dal testo costituzionale, ed insorga fra la
frazione del corpo elettorale, la quale ha nel nostro caso promosso il
referendum e l'Ufficio centrale che ha, dal canto suo, disposto la
cessazione delle relative operazioni; si deduce infatti che detto
organo ha con l'ordinanza impugnata invaso la sfera garantita ai
promotori del referendum, e leso il loro interesse, costituzionalmente
protetto, allo svolgimento della consultazione popolare; si chiede
pertanto alla Corte di dichiarare che all'Ufficio centrale non è
attribuito il potere di disporre la cessazione delle operazioni
referendarie, e di annullare in conseguenza l'ordinanza impugnata con
il ricorso. La Corte ritiene di doversi fermare a considerare il
prospettato conflitto sotto il profilo afferente al possibile oggetto
della controversia.
2. - Per prima cosa, giova richiamare - in quanto esso viene in
rilievo, nella specie, com'è di seguito spiegato - il sistema delle
disposizioni emanate con la legge 25 maggio 1970, n. 352 ("Norme sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo"). Ai sensi dell'art. 32 della legge citata, l'Ufficio
centrale esamina tutte le richieste referendarie "allo scopo di
accertare che siano conformi alle norme di legge": cioè alle norme,
poste con legge ordinaria, che governano la procedura conseguente
all'iniziativa del referendum abrogativo; il successivo giudizio
sull'ammissibilità è invece riservato alla cognizione di questa Corte
(ai sensi dell'art. 2 1. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e dell'art. 33
della legge n. 352), ed esige che la richiesta referendaria, una volta
dichiarata legittima dall'Ufficio centrale, sia esaminata alla stregua
della Costituzione, ed in particolare della norma (art. 75, comma
secondo, Cost.), la quale individua le categorie di leggi, o di atti
aventi forza di legge, eccettuate dal regime dell'abrogazione popolare.
Nel citato art. 32 sono poi puntualmente previste le attribuzioni
dell'Ufficio centrale nel corso della procedura: esso si pronunzia, in
ogni caso, con ordinanza, comunicata e notificata a norma dell'art. 13
della stessa legge n. 352. I presentatori della richiesta referendaria,
o i delegati o i rappresentanti dei promotori (cfr. artt. 9, comma
primo, 19, comma secondo, della legge n. 352) hanno facoltà di
produrre memorie o deduzioni. Dopo di che, l'Ufficio centrale decide in
via definitiva, ex art. 32, ultimo comma, sulla legittimità di tutte
le richieste depositate.
3. - Si colloca nel quadro della disciplina sopra descritta anche
il potere, attribuito all'Ufficio centrale ex art. 39 della legge n.
352.
"Se prima della data di svolgimento del referendum" - dispone
testualmente il citato articolo - "la legge, o l'atto avente forza di
legge, o le singole disposizioni di esse, cui il referendum si
riferisce, siano state abrogate, l'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione dichiara che le operazioni
relative non hanno più corso". Di questa disposizione, com'è detto in
narrativa, la Corte ha - con sentenza n. 68 del 1978, e nei limiti ivi
precisati - dichiarato l'illegittimità costituzionale. Nella stessa
pronunzia sono enunciati i criteri che qui soccorrono all'Ufficio
centrale nel decidere, ma che il legislatore aveva omesso di adottare.
Le operazioni referendarie devono essere in ogni caso fatte cessare -
ha in proposito avvertito la Corte - quando le norme, alle quali esse
si riferiscono, siano state rimosse col solo mezzo tecnico
dell'abrogazione espressa. Dove l'abrogazione sia invece accompagnata
da nuova disciplina, sostitutiva delle norme inizialmente contemplate
dalla richiesta referendaria, l'Ufficio centrale decide diversamente,
secondo i casi: deve disporre la cessazione delle operazioni, se
accerta che la più recente disciplina abbia modificato i principi
essenziali dell'intero atto legislativo (comunque, dell'organico corpo
normativo), ovvero gli essenziali contenuti normativi dei singoli
precetti, dei quali sia stata richiesta l'abrogazione popolare;
altrimenti, esso deve disporre che il referendum abbia luogo,
trasferendo tuttavia il quesito, sul quale sono chiamati a pronunziarsi
gli elettori, dalle norme poste in precedenza alle altre che le hanno
sostituite (ma non ne hanno, qui, modificato principi ispiratori o
singoli precetti). In quest'ultima evenienza, è stato infatti
ritenuto, il successivo atto del legislatore produce pur sempre il
caratteristico effetto dell'abrogazione: non produce, però,
l'ulteriore effetto, che vulnererebbe il disposto dell'art. 75 Cost.,
di impedire lo svolgimento della consultazione popolare già promossa
con riguardo alla legislazione preesistente.
Ora, senza una simile pronunzia, il disposto dell'art. 39 avrebbe -
indistintamente in ogni sopravvenienza del fenomeno abrogativo da esso
considerato - implicato una corrispondente compressione della sfera di
attuazione di un fondamentale istituto del nostro ordinamento, qual è
il referendum. La Corte ha stabilito come il congegno di detta norma
debba operare, e ne ha rimesso l'applicazione al motivato apprezzamento
dell'Ufficio centrale. Ciò - è bene ricordare - proprio al fine di
assicurare il rispetto della volontà manifestata dalla frazione del
corpo elettorale che ha promosso la consultazione referendaria, e in
tutto l'ambito in cui le attribuzioni a questa riconosciute risultano
costituzionalmente protette. Ad analoga esigenza risponde, poi, il
requisito, enucleato con la citata decisione dal sistema della legge n.
352, che l'Ufficio centrale decida ex art. 39 solo dopo aver sentito
chi avanti ad esso rappresenta i promotori del referendum: per questa
via è estesa al nostro caso la garanzia procedurale, che troviamo
sancita nell'art. 32 della stessa legge.
Le considerazioni testé esposte trovano, ancora, accoglimento e
sviluppo nella sentenza n. 69 del 1978, che dirime un precedente
conflitto di attribuzione, sollevato dai promotori di altro referendum
abrogativo nei confronti dell'Ufficio centrale. Il potere che l'art. 39
configura - è stato affermato in quel giudizio - spetta all'Ufficio
centrale, se ed in quanto esso abbia previamente accertato, secondo la
sentenza n. 68 del 1978, che ricorrono gli estremi per disporre la
cessazione delle operazioni in corso, ed abbia escluso per converso che
il referendum vada trasferito dalle norme preesistenti alle nuove.
Esaurite le indagini ad esso in proposito riservate, l'Ufficio centrale
è d'altra parte investito del potere, come previsto dalla legge, in
piena conformità dei principi costituzionali. Il che conferma che
questa sua attribuzione, così configurata, sorge necessariamente entro
i limiti posti a salvaguardia della sfera riconosciuta ai promotori del
referendum .
4. - Delle precedenti sentenze della Corte occorre tener conto
nell'esame della specie. I ricorrenti lamentano infatti che l'Ufficio
centrale ha erroneamente applicato al caso attuale i canoni ermeneutici
in esse indicati. Le norme investite dalla richiesta di referendum , si
afferma, non contengono la compiuta, e nemmeno l'essenziale disciplina
dei poteri e delle attività procedurali della Commissione inquirente,
essendo la materia disciplinata anche in altre sedi normative. L'organo
decidente - si soggiunge - avrebbe quindi, nel seguire le prescrizioni
di questa Corte, dovuto condurre il suo esame sui contenuti normativi
dei singoli disposti, e non, come esso ha invece fatto, sui principi
che ispirano rispettivamente la legge n. 20 del 1962 e la legge n. 170
del 1978, intervenuta nelle more della procedura referendaria.
Comunque, l'Ufficio centrale avrebbe adoperato uno scorretto metodo di
valutazione, ritenendo di poter dedurre tali principi dalla semplice
ricognizione quantitativa delle competenze affidate alla Commissione
nell'una e nell'altra normativa, senza indagare la complessiva
fisionomia dell'organo, la quale sarebbe rimasta fondamentalmente
inalterata nella legge n. 170 del 1978. L'Ufficio centrale non avrebbe
poi considerato che gli artt. 10 e 11 di quest'ultima legge - con
riferimento ai procedimenti di accusa in corso, per i quali siano stati
compiuti atti di rilevanza istruttoria - lasciano in vigore le norme
già poste dalla legge n. 20 del 1962: con il risultato, si deduce, di
sottrarle a quell'effetto abrogativo, che giustificherebbe l'ulteriore
effetto impeditivo della consultazione referendaria.
All'interpretazione denunziata come erronea sarebbe infine
conseguita la decisione che, col precludere il ricorso alle urne, si
assume abbia invaso la sfera, e leso l'interesse dei ricorrenti.
Ma con tutto ciò non si contesta - anzi, si presuppone - che
l'Ufficio centrale abbia adempiuto alle indagini, dalle quali ogni sua
decisione ex art. 39 deve essere preceduta, ed abbia motivato in
conseguenza l'ordinanza impugnata con il ricorso. Non si contesta,
nemmeno, che prima di decidere esso abbia sentito i promotori del
referendum . Pacificamente, dunque, sussistono i presupposti, in
presenza dei quali l'attribuzione del potere qui considerato si
concreta, in capo all'Ufficio centrale, precisamente come esige la
sentenza n. 69 del 1978. L'attribuzione ha il suo pieno titolo
giustificativo proprio in quel che risulta dalle stesse deduzioni dei
ricorrenti: l'Ufficio centrale ha valutato la disciplina sopravvenuta
in rapporto alle norme che formavano oggetto della richiesta di
referendum; siffatta indagine - si deve aggiungere - è evidentemente
servita a stabilire non soltanto se fra l'una e l'altra normativa vi
fosse corrispondenza di principi ispiratori, ma, anche - e in primo
luogo - se ricorresse l'ipotesi della abrogazione configurata dall'art.
39, e con quali effetti temporali. Così atteggiandosi la specie, va
allora escluso che la controversia prospettata alla Corte verta sulla
titolarità - sull'appartenenza all'Ufficio centrale, appunto - del
potere di disporre la cessazione delle operazioni referendarie; potere
che, peraltro, come si è detto, ha sicuro fondamento nella
Costituzione.
Resta il fatto che i ricorrenti denunziano comunque l'invasione
della propria sfera, e censurano, a questo riguardo, il modo come
l'Ufficio centrale avrebbe deciso. Ma vale in proposito un duplice e
concorrente ordine di osservazioni.
Da un lato, siamo di fronte a un potere che si è nella specie
esplicato in base ai criteri appositamente stabiliti dalla Corte per
tutelare la sfera dei promotori: e che pertanto, ai fini del presente
giudizio, questa stessa sfera non può invadere, o ledere altrimenti.
D'altro lato, entro la sfera delle proprie attribuzioni, l'Ufficio
centrale è investito di un potere decisorio, e così decide, anche nel
nostro caso, con le garanzie procedurali e nelle forme, che si
connettono con la sua qualifica di organo decidente. Ad esso, in quanto
tale, è dunque garantita una funzione, le cui modalità di esercizio
non spetta alla Corte sindacare. Una volta che, come nella specie, si
radichi il potere, riconosciuto all'Ufficio centrale, di decidere ex
art. 39, la decisione nel merito, che a detto organo è riservata in
via esclusiva e definitiva, non può essere censurata in questa sede.
Né si può trascurare che nella specifica materia di cui ci occupiamo
vige la distinzione, rilevata anche in altre pronunzie (sentenze n.251
del 1975 e 16 del 1978), fra i compiti, rispettivamente attribuiti alla
Corte e all'Ufficio centrale, di accertare la conformità delle
richieste referendarie, nell'un caso ad un parametro costituzionale,
nell'altro alle norme della legge ordinaria. ora, anche le indagini
affidate all'Ufficio centrale in sede di applicazione dell'art. 39
involgono - come necessaria operazione dell'interprete, retta dai
criteri sopra visti - sia il coordinamento sia la valutazione
comparativa di norme, che si succedono nel tempo, sempre sul piano
della legge ordinaria e delle fonti normative a questa equiparate:
tale, però, non è la sfera in cui la Corte è abilitata ad
intervenire; essa è l'altra, autonoma e particolare, del controllo di
costituzionalità, che si esercita col giudizio di ammissibilità, ed
è la sola, del resto, riservata alla Corte secondo il vigente
ordinamento del referendum.
La conclusione raggiunta vale a maggior ragione - anche alla luce
di precedenti pronunzie (sentenza n. 289 del 1974) - se si voglia
ritenere che il presente giudizio sia stato promosso attribuendo
all'Ufficio centrale natura di organo giurisdizionale in senso stretto,
con le conseguenze che scaturirebbero da una simile prospettazione del
conflitto. Difetta comunque, per le ragioni già dette, la materia
propria di un conflitto di attribuzione, di cui la Corte possa
conoscere: con il che resta assorbito ogni altro rilievo in ordine
all'ammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte