Sentenza n. 31/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli l, 2, 3, 4,5 , 6, 7, 20, 22
della legge 2 agosto 1975, n. 393: "Norme sulla localizzazione delle
centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia
elettrica" (n. 20 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del
referendum.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio e Vigevano Paolo, sul
seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 20,22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 "Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è
stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le
firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni
regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e
considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In data 10 gennaio 1981, il Comitato promotore del referendum in
esame ha presentato una memoria. In essa si osserva che
sull'ammissibilità della richiesta nessuna questione potrebbe
sorgere. L'omogeneità del quesito sarebbe infatti fuori di
discussione, in quanto la proposta referendaria è chiaramente diretta
a bloccare, attraverso l'abrogazione delle norme sulla localizzazione
delle centrali nucleari, un programma destinato ad attuarsi, oltre
tutto, con il sacrificio di interessi locali fondamentali. Peraltro,
anche l'ipotesi che la legge in questione, per il fatto che vi si fa
riferimento alle regioni o ad alcune di esse, possa considerarsi una
"legge cornice", dovrebbe senz'altro escludersi. Il fatto che in essa
si disponga, in modo particolare, per l'insediamento delle centrali
nucleari in alcune regioni, è comunque, secondo il Comitato
promotore, argomento più che sufficiente per abrogarla.
Nessuna memoria è stata presentata da parte dell'Avvocatura dello
Stato. Considerato in diritto :
La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con
ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale costituito presso
la Corte di cassazione, e sulla cui ammissibilità la Corte è
chiamata a pronunciarsi, investe, come si rileva dal quesito, gli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393
(Norme sulla localizzazione delle centrali elettro - nucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica). Gli articoli da 1 a 7
sono compresi nel Capo I (Centrali elettronucleari); gli articoli 20 e
22 nelle Disposizioni finali e transitorie.
Le disposizioni suindicate regolano le varie fasi del procedimento
per la localizzazione delle centrali elettro - nucleari, la cui
costruzione è affidata all'ENEL; il quesito referendario, avendo a
suo oggetto un complesso normativo riconducibile ad una matrice
unitaria, può essere riconosciuto "omogeneo", alla luce dei principi
affermati dalla Corte nella sentenza n. 16 del 1978. Occorre perciò
verificare se sussista alcuna delle altre ragioni d'inammissibilità
enunciate dalla Corte in quell'occasione.
Considera in proposito la Corte che lo Stato italiano fa parte
della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), al cui
Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ha dato
esecuzione la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Nel Preambolo al
Trattato gli Stati contraenti si dichiarano "coscienti che l'energia
nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo
e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere
di pace"; "convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza
indugio è possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla
capacità creativa dei loro paesi"; e "risoluti a creare le premesse
per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste
disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e
così pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al
benessere dei loro popoli". Si dan carico, nel contempo, "d'instaurare
condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la
salute delle popolazioni". Per il perseguimento di siffatte finalità
viene appunto decisa la creazione di apposita Comunità, il cui
compito, precisato dall'art. 1, è di "contribuire, creando le
premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle
industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita degli Stati
membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi". A tal uopo
l'EURATOM deve, fra l'altro, agevolando gl'investimenti ed
incoraggiando le iniziative, "assicurare la realizzazione degli
impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare
nella Comunità" (art. 2, lett. c). Nel titolo II del Trattato sono,
poi, dettate particolareggiate disposizioni "intese a favorire il
progresso nel campo dell'energia nucleare" con un vasto ambito di
applicazione, che va dallo sviluppo delle ricerche, dalla diffusione
delle cognizioni, dalla protezione sanitaria, agl'investimenti, alle
imprese comuni, all'approvvigionamento di minerali, materie grezze e
materie fissili speciali, al controllo di sicurezza, al regime di
proprietà delle anzidette materie fissili, al mercato comune
nucleare, alle relazioni con Stati terzi, con organizzazioni
internazionali e con cittadini di Stati terzi.
Il "progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare",
scopo primario cui, come si è visto, è preordinato l'EURATOM,
s'inquadra poi, condizionandone l'attuazione, nella "politica
energetica comunitaria", obiettivo prioritario che le Comunità
europee perseguono per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico, in attuazione dell'art. 103 del coevo Trattato che
istituisce la Comunità economica europea, egualmente oggetto della
legge di ratifica ed esecuzione n. 1203 del 1957 dianzi citata.
Infatti, già con la risoluzione del Consiglio delle Comunità
europee del 17 dicembre 1974, concernente gli obiettivi per il 1985
della politica energetica comunitaria, è stato deciso, al comma 5, di
modificare la struttura del consumo di energia "avvalendosi sempre più
dell'elettricità via via che in particolare evolverà l'energia
nucleare". Con la successiva risoluzione adottata dallo stesso
Consiglio in data 13 febbraio 1975, concernente i mezzi da porre in
opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica
comunitaria, si è poi stabilito, al comma 3, di basare essenzialmente
i programmi di equipaggiamento elettrico degli Stati membri
"sull'energia nucleare per le centrali di grande potenza". Infine, con
la risoluzione del 20 novembre 1978 si è considerato che "la scelta
dei siti d'ubicazione delle nuove centrali elettriche - tanto nucleari
quanto di tipo tradizionale - rappresenta uno dei problemi importanti
posti dallo sviluppo dell'energia elettrica", pur dando atto che "le
decisioni relative all'ubicazione delle centrali elettriche sono di
competenza degli Stati membri".
La normativa investita dalla richiesta referendaria in esame è
strettamente collegata al richiamato ambito di operatività del
Trattato di Roma, indirizzato alla finalità di progresso nella
utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, che lo Stato italiano ha
fatto propria, mediante la partecipazione alla Comunità europea
dell'energia atomica, concorrendo così a costituire quell'ordinamento
comunitario e sovranazionale, la cui importanza storica ed il cui
rilievo, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, sono stati già
posti in evidenza dalla Corte fin dalla sentenza n. 183 del 1973. La
normativa stessa, infatti, ha inteso sopperire - secondo quanto si
desume dai relativi lavori parlamentari - agli ostacoli pressoché
insormontabili che avevano fino allora impedito all'Ente nazionale per
l'energia elettrica (ENEL) di procedere, mediante la realizzazione
delle centrali elettronucleari, al necessario potenziamento degli
impianti di produzione di energia elettrica. Come è stato posto in
evidenza in quella sede, si è voluto evitare il persistere di tali
difficoltà con "una soluzione che, pur esaltando le autonomie locali,
permetta che una decisione finale, riservata al Parlamento, surroghi
la eventuale carenza delle autorità locali". Con l'abrogazione di
tale normativa, allora, si ritornerebbe innegabilmente a quella
situazione di "paralisi", cui si era inteso ovviare. Il che,
d'altronde, è esplicitamente confermato dal Comitato promotore che,
nella presentata memoria, afferma essere "la proposta chiaramente
diretta a bloccare l'attuazione di un programma nucleare".
Siffatto "blocco" non inciderebbe soltanto nella sfera riservata
dal Trattato allo Stato italiano per la discrezionale scelta delle
modalità più idonee volte alla realizzazione del programma nucleare
nel rispetto delle autonomie locali e delle esigenze di sicurezza ed
ecologiche; ma impedirebbe addirittura la stessa attuazione di un
qualsiasi programma nucleare e concreterebbe, perciò, la palese
violazione di un fondamentale impegno assunto dallo Stato italiano con
l'adesione al Trattato di Roma, vanificando conseguentemente la sua
partecipazione alla Comunità dell'EURATOM. Significativo rilievo, a
tal proposito, va dato all'art. 192 del Trattato medesimo, a mente del
quale gli Stati membri della Comunità sono tenuti ad agevolare
quest'ultima "nell'esecuzione della sua missione": a tal uopo essi
devono adottare "tutte le misure, di carattere generale o particolare,
atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal
Trattato" ed astenersi "da qualsiasi misura che possa risultare
pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del Trattato". Né va
taciuto che alle attività inerenti alla costruzione ed all'esercizio
nei rispettivi territori di impianti per uso pacifico dell'energia
nucleare (tra i quali assumono precipuo rilievo le centrali elettro -
nucleari), gli Stati membri della Comunità soprintendono proprio in
tale veste, come è implicitamente presupposto dai regolamenti e dalle
direttive comunitarie dettate per il "controllo di sicurezza Euratom" e
per la "protezione delle popolazioni contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti".
La responsabilità che lo Stato italiano assumerebbe verso la
Comunità e verso gli altri Stati membri a cagione della
"disapplicazione" del Trattato conseguente all'abrogazione della
normativa oggetto del quesito è una responsabilità - come la Corte
ha affermato nella sentenza n. 30 di pari data - che è stata
riservata alla valutazione politica del Parlamento, con il risultato
di sottrarre le leggi di esecuzione dei trattati internazionali e
quelle produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di
operatività dei trattati medesimi (come, nella specie, la Corte
ritiene siano le norme in parola) alla consultazione popolare, alla
quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della
Costituzione. Per tali ragioni, la richiesta referendaria in esame va
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la
parziale abrogazione della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica), nei termini indicati in epigrafe,
dichiarata legittima, con ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte