Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977

dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Consiglieri Aldo ed altri e SIP s.p.a., iscritta al n. 163 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 127 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della SIP nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 il Tribunale

di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui nel

delegare all'autorità amministrativa l'onere di determinare l'entità

delle tariffe telefoniche ivi specificate non stabilisce "criteri di

base e linee generali" idonei a delimitare "la discrezionalità

dell'ente impositore", in violazione del principio di riserva di legge

relativa sancito dall'art. 23 Cost.;

che si è costituita in giudizio la SIP concludendo per

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sollevata;

che analoghe conclusioni di infondatezza sono state prese

dall'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che il denunciato art. 304 deve necessariamente essere

valutato in relazione al potere di determinazione dei prezzi dei

servizi devoluto in via esclusiva al Comitato interministeriale

istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.

347 (e successive modificazioni) - ai sensi dell'art. 4 -;

che analoga questione è stata già decisa dalla Corte con la

sentenza n. 72 del 1969 che dichiarò non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 232 del regio decreto 27 febbraio

1936, n. 645, contenente il "codice postale e delle telecomunicazioni"

con riferimento all'art. 23 della Costituzione;

che nella motivazione della predetta sentenza venne affermato tra

l'altro (richiamando la sentenza n. 103 del 1957) che la legge

attribuisce al Comitato interministeriale un potere che "lungi

dall'essere illimitato sì da sconfinare in una valutazione di fattori

riservata al legislatore, è collegato ad elementi di natura tecnica

che ne circoscrivono l'ambito";

che nella stessa sentenza venne altresì accertato che il potere

spettante al Governo non può essere esercitato se non uniformandosi

alle deliberazioni adottate dal CIP;

che le stesse ragioni vanno nella specie ribadite non trovando

nella ordinanza di rimessione argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata,

in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dall'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte