Sentenza n. 31/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo
comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo
per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50,
n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26
ottobre 1990 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale -
sul ricorso proposto da Antonino Vitarelli ed altri contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 314 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima sperie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Maria Ambrosini ed altri e
Antonino Vitarelli, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avvocato Massimo Colarizi per Antonino Vitarelli e
l'avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 16 aprile 1991) il Consiglio di Stato - Sez. VI
Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Vitarelli Antonino ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro (Reg. ord. n.
314/1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
"degli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980,
n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in
cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai
giudizi di idoneità per professore associato, i titolari di assegni
di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre
1973, n. 766, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto
per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da
pubblicazioni edite documentate dal preside di facoltà in base ad
atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime",
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di
trattamento, ad asserita parità di condizioni, rispetto ai tecnici
laureati, ai medici interni di cui alla sentenza della Corte
costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, nonché rispetto ai
contrattisti universitari di cui all'altra sentenza della Corte 13
luglio 1989, n. 397.
Il giudizio a quo verte sul ricorso in appello avverso la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale, nel
respingere il ricorso del dott. Vitarelli, si affermò che non poteva
estendersi il dettato della citata sentenza n. 89 del 1986 fino a
comprendervi i medici assegnisti (quale si era presentato il
ricorrente), ai fini dell'ammissione alla seconda tornata dei giudizi
di idoneità a professore associato.
Osservato che il dottor Vitarelli non rientra in alcuna delle
puntuali categorie, individuate dalla legge, ovvero introdotte dalla
giurisprudenza costituzionale, il Collegio remittente richiama, in
particolare, la sentenza della Corte 13 luglio 1989, n. 397, per
rilevare come la questione ivi trattata sia stata ritenuta fondata
sulla considerazione che, giusta l'art. 5 del decreto-legge n. 580
del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973, i titolari di
contratto sono equiparati agli assistenti qualora, a parità delle
altre condizioni, oltre i limiti di impegno attinenti alla loro
qualità scientifica previsti dallo stesso articolo, svolgano
attività di assistenza e cura. Precisazione questa che rende palese
come i contrattisti venivano a trovarsi in posizione sostanzialmente
analoga a quella dei medici interni, oggetto della precedente
sentenza n. 89 del 1986, recante disparità rispetto ai tecnici
laureati.
E dunque, per quanto concerne gli assegnisti ex art. 6 del
decreto-legge n. 580 del 1973, la medesima disparità rispetto ai
tecnici laureati è per il Collegio a quo irrazionale e lesiva del
principio di eguaglianza come recepito dall'art. 3 della
Costituzione, versandosi - si sostiene - in situazione simile qualora
gli assegnisti abbiano svolto, a parità di condizioni oggettive
(concorso, triennio di riferimento, attività scientifica
documentata), compiti di assistenza e cura. Anche per costoro
ricorrerebbe la medesima ratio che, muovendo dalla constatazione
della situazione di fatto venutasi all'epoca a determinare
nell'ambito universitario a seguito del decreto-legge n. 580 del
1973, consentiva - attraverso il transitorio sistema dei giudizi di
idoneità - il passaggio alla figura, di nuova istituzione, del
professore associato.
2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti unendosi ai dubbi
di costituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione e
assumendo l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della
questione. L'inammissibilità deriverebbe dal fatto che si richiede,
in sostanza, un provvedimento fondato su precedenti sentenze "additive": con ciò la Corte "finirebbe per allontanarsi troppo" dal
modello delineato dalle disposizioni costituzionali regolatrici del
giudizio di legittimità costituzionale.
Nel merito non vi sarebbe "alcun dato normativo di equiparazione
agli assistenti ospedalieri come invece per i contrattisti medici con
l'art. 5 della legge n. 580 del 1973". Considerato in diritto
1. - Quanto prospettato nell'ordinanza di rimessione importa
stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3, del
d.P.R. 11 luglio 1980. n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della
Costituzione non essendo state contemplate tra le qualifiche da
ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore
associato, i titolari di assegni di formazione scientifica e
didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1' ottobre 1973, n.
580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 con
modificazioni, che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto,
per un triennio, comprovata attività didattica e scientifica.
Secondo l'assunto del Collegio remittente sarebbe identica la
posizione dei titolari di assegno, nell'ambito della facoltà di
medicina con il connesso esercizio di attività medica, con i tecnici
laureati specificamente previsti dalla legge, nonché con i medici
interni (aiuti e assistenti) ed i contrattisti universitari, oggetto
delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e, rispettivamente, n.
397 del 1989.
2. - L'Avvocatura dello Stato oppone preliminarmente
l'inammissibilità della questione: essa - nell'unicum che si è
venuto a formare, per gli specifici fini in esame, tra tecnici
laureati, medici interni e contrattisti verrebbe a fondarsi, in gran
parte, sui principi contenuti nelle sentenze della Corte indicate in
narrativa.
Ma l'eccezione va disattesa in radice: quel che è in giuoco -
l'asserita disparità di trattamento - concerne, in ogni caso, un
presunto contrasto con l'ordinamento ed il tertium comparationis
offerto riguarda, nella susseguente verifica, soggetti comunque
ammessi a sostenere il giudizio di idoneità.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
La Corte ha già considerato e posto in luce la funzione
strumentale e spiccatamente coadiuvante dell'attività dei tecnici
laureati in armonia con quella didattica e scientifica svolta dal
personale docente, così come precisato dall'art. 35 del d.P.R. n.
382 citato (sentenza n. 89). Di conseguenza, con la medesima sentenza
è stata affermato, nell'unità di posizioni che si è venuta a
costituire, l'ammissione al giudizio de quo dei medici interni (aiuti
e assistenti), potendosi ingenerare altrimenti evidente sperequazione
rispetto a un trattamento avente conferente identità di requisiti.
Quanto poi ai titolari di contratto viene rilevato che per costoro
vennero normativamente fissati (d.-l. n. 580, art. 5,) rigorosi
impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e
soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di
esercitazioni; elementi tutti che risultano rispondenti ad integrare
l'espletamento di prestazioni istituzionali d'ordine didattico (sent.
n. 397). Sì che per i contrattisti presso la facoltà di medicina e
chirurgia che ebbero a svolgere attività di assistenza e cura oltre
i limiti di impegno sopra ricordati, si rese necessaria e
giustificata l'equiparazione in toto, da parte del legislatore, agli
assistenti ospedalieri fin dal 1973 (predetto art. 5, undicesimo
comma - cfr.sent. n. 549 del 1990).
Per converso, per i titolari degli assegni, di cui alla presente
controversia, è meramente prevista una generica partecipazione ai
seminari ed alle esercitazioni per gli studenti (art. 6 del d.-l. n.
580), con il che non viene rivelata, di certo, alcuna identità nei
sensi di cui innanzi. D'altronde, il servizio di assistenza e cura
prestato è sì equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di
ruolo, ma - esplicitamente - soltanto ai fini dei concorsi
ospedalieri (d.-l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge
19 febbraio 1979 n. 54): beneficio, adunque, operante all'interno
dell'ordinamento ospedaliero e non suscettibile di alcun riferimento
estensivo.
Non rinvenendosi, pertanto, indizio alcuno di quella identità,
che si assume vulnerata per disparità ex art. 3 Costituzione, la
questione è infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28
(Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa
e didattica) e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di
Stato - Sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte