Sentenza n. 31/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 marzo
1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Gaspare Nuccio, promosso con ricorso del Tribunale di
Pesaro, notificato l'8 marzo 2000, depositato in cancelleria il 13
successivo ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'avv. Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Pesaro ha proposto - con ordinanza in data
12 febbraio 1999, depositata nella cancelleria della Corte il
17 luglio 1999, nel corso di un processo penale nei confronti del
deputato Gaspare Nuccio, per il reato previsto e punito dall'art. 326
cod. pen. - conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione
adottata dall'Assemblea nella seduta del 5 marzo 1997 (documento
IV-quater n. 3), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i
quali è in corso il processo devono essere considerati insindacabili
ex art. 68, primo comma, della Costituzione.
2. - Il Tribunale premette che si procede nei confronti del
deputato Gaspare Nuccio per il reato dell'art. 326 cod. pen., in
quanto egli avrebbe divulgato le liste degli iscritti a logge
massoniche attive nella provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta
parlamentare, coperte dal segreto istruttorio, e che, con ordinanza
del 4 aprile 1997, aveva proposto conflitto di attribuzione in
relazione alla delibera con la quale la Camera dei deputati, nella
seduta del 5 marzo 1997, aveva dichiarato che i fatti per i quali era
in corso il procedimento penale devono essere considerati
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
La Corte, dopo avere dichiarato ammissibile il conflitto con
ordinanza n. 325 del 1997, successivamente, con la sentenza n. 274
del 1998, lo ha dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e
l'ordinanza di ammissibilità, benché notificati alla Camera dei
deputati, non erano stati depositati nella cancelleria della Corte
entro i termini stabiliti dall'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Ad avviso del ricorrente, "le motivazioni della sentenza di
improcedibilità parrebbero venute meno", in quanto l'art. 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, ha previsto la sospensione dei
termini sostanziali e processuali in scadenza dal 26 settembre al
31 dicembre 1997 nei confronti dei soggetti residenti o con sede
operativa nelle regioni Umbria e Marche. Inoltre, benché la norma,
nel testo modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 1997,
n. 434, non abbia più compreso la città di Pesaro tra le località
per le quali era stata prevista la sospensione dei termini, l'art. 61
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha fatto salvi gli effetti
della disposizione nel testo originario, sicché il conflitto, a suo
avviso, sarebbe riproponibile.
Nel merito, il Tribunale deduce che la Camera dei deputati
avrebbe deliberato l'insindacabilità ritenendo non provato che gli
elenchi diffusi dal deputato Gaspare Nuccio coincidessero con quelli
acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia. In tal modo, la
Camera avrebbe, però, espresso un giudizio di merito eccedente le
sue competenze, esercitando altresì un potere riservato
all'autorità giudiziaria.
Il ricorrente, richiamando la propria ordinanza del 4 aprile
1997, conclude, infine, affermando che, per le suesposte
argomentazioni, "ritiene che insorga conflitto di attribuzione della
cui risoluzione va investita la Corte costituzionale".
3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di
consiglio, il ricorso è stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con ordinanza n. 61 del 9 febbraio 2000, notificata - unitamente al
ricorso - alla Camera dei deputati l'8 marzo 2000, e successivamente
depositata nella cancelleria della Corte.
4. - La Camera dei deputati si è ritualmente costituita in
giudizio e, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in
prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato irricevibile, inammissibile o comunque infondato.
Preliminarmente, la resistente deduce che l'ordinanza sarebbe
carente dei requisiti stabiliti dall'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale per il ricorso che propone un
conflitto di attribuzione. In particolare, sostiene che mancherebbe
la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del Collegio; non
sarebbero state indicate tutte le norme costituzionali che
disciplinano la materia; mancherebbe la domanda diretta ad ottenere
l'annullamento della delibera di insindacabilità e la dichiarazione
di non spettanza alla Camera del relativo potere. Queste carenze, a
suo avviso, determinerebbero una irrefutabile incertezza in ordine
sia alla forma ed al contenuto dell'atto introduttivo, sia al suo
destinatario, in quanto esso, prima ancora che fosse dichiarato
ammissibile, è stato notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere e, dopo la dichiarazione
di ammissibilità, è stato dapprima solo comunicato, quindi anche
notificato.
Secondo la resistente l'atto introduttivo sarebbe altresì
irricevibile, poiché manca l'ordine alla cancelleria di notificare
l'atto alla Camera dei deputati.
Il conflitto sarebbe comunque inammissibile (o improponibile), in
quanto è stato già dichiarato improcedibile e non potrebbe essere
riproposto, poiché il ricorrente avrebbe consumato il relativo
potere. La mancata previsione di un termine di decadenza per la
proposizione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sarebbe, infatti, giustificata dalla natura politica del conflitto,
che però non sussisterebbe in riferimento a quelli sollevati
dall'autorità giudiziaria, per i quali si impone l'esigenza di una
giustizia certa e sollecita. D'altronde, la giurisprudenza
costituzionale ha costantemente qualificato come perentorio il
termine stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale e, comunque, la non
riproponibilità deriverebbe dal fatto che la dichiarazione di
improcedibilità pronunziata all'esito della seconda fase del
conflitto configura una decisione di merito. In ogni caso, ad avviso
della Camera dei deputati, l'eventuale riproponibilità del conflitto
violerebbe il valore della certezza del diritto, oltre tutto in un
giudizio che ha ad oggetto prerogative costituzionali, perciò
imprescrittibili, con conseguente rischio di una prosecuzione della
controversia senza alcun limite temporale.
Secondo la resistente, il conflitto sarebbe altresì
inammissibile, in quanto l'ordinanza non conterebbe nessuna
esplicitazione diretta a dimostrare l'esistenza di un interesse a
ricorrere.
4.1. - Nel merito, la Camera dei deputati deduce che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, il nesso tra le opinioni e l'esercizio
della funzione parlamentare sussisterebbe anche allorché sia
identificabile un "complessivo contesto parlamentare" nel quale le
opinioni sono state espresse. A suo avviso, la delibera in oggetto,
nel fare riferimento alla questione dell'identità tra gli elenchi
diffusi dal deputato Gaspare Nuccio e quelli acquisiti dalla
Commissione parlamentare antimafia, non conterrebbe affatto
valutazioni di merito della vicenda processuale, ma avrebbe
esplicitato un elemento indispensabile allo scopo di verificare se
egli avesse o meno espresso opinioni riguardanti fatti in discussione
alle Camere. D'altronde, poiché l'attività parlamentare del
deputato Gaspare Nuccio sarebbe stata caratterizzata da una costante
e particolare attenzione alla questione dell'iscrizione alle logge
massoniche - dimostrata dalla presentazione di interrogazioni
parlamentari in data 25 gennaio 1994, 4 agosto 1993 e 16 dicembre
1993 - risulterebbe dimostrata l'inerenza dei fatti all'esercizio
della funzione, anche all'esito di un controllo sulla corrispondenza
sostanziale tra detti fatti e gli atti parlamentari tipici.
5. - All'udienza pubblica il difensore della Camera dei deputati
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle
difese scritte. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato
sollevato dal Tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla deliberazione assunta nella seduta del
5 marzo 1997 (documento IV-quater n. 3), con la quale si è stabilito
che i fatti contestati al deputato Gaspare Nuccio nel procedimento
penale in corso innanzi al predetto Tribunale rientrano nella
previsione normativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e
sono pertanto da considerare insindacabili.
2. - Il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.
La fase preliminare di delibazione, in camera di consiglio, di
questo giudizio si è conclusa con una pronuncia di ammissibilità
(ordinanza n. 61 del 2000), restando peraltro "impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità", ora la Corte
costituzionale è chiamata a pronunciarsi definitivamente, con
cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, su tutti i
profili del conflitto.
Ciò premesso, appare del tutto prioritario il rilievo che, nella
specie, il ricorrente non ha assolto compiutamente all'onere, ai fini
di una valida instaurazione del giudizio, di precisare, nell'atto di
promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che intende fare
valere (cfr. sentenze n. 363 e n. 364 del 2001). È infatti carente
l'indicazione del petitum, giacché il Tribunale di Pesaro si è
limitato a "solleva(re) conflitto di attribuzione avverso la
deliberazione della Camera dei deputati assunta in data 5 marzo 1997
nei confronti del parlamentare Nuccio Gaspare", senza prospettare
alcuna specifica forma di rivendicazione o di menomazione
dell'attribuzione costituzionale in contestazione e senza richiedere
il conseguente annullamento dell'atto asseritamente lesivo.
Si è pertanto verificata una situazione del tutto analoga a
quella esaminata, in particolare, nella recente sentenza n. 15 del
2002, nella quale proprio la mancata formulazione di qualsiasi
richiesta ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso in quanto carente di uno dei suoi requisiti essenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro nei confronti
della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte