Sentenza n. 310/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 298/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma
quarto, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), in relazione all'art. 1 del
decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298 (Provvedimenti urgenti sulla
proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Giudice
conciliatore di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Spadola
Giuseppe e La Licata Enzo, iscritta al n. 1069 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102
dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel procedimento per la determinazione dell'equo canone di un
appartamento locato ad uso di abitazione, il Conciliatore di Ragusa,
con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980, ha sollevato, su istanza di
parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in
relazione all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298,
convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani), nella parte in cui, ai fini della soggezione a
proroga legale del contratto, viene indicato il reddito massimo (otto
milioni) del conduttore: a) senza tener conto del numero delle
persone a carico del conduttore; b) senza prevedere un adeguamento
del livello di reddito in correlazione al mutamento del costo della
vita.
Ha osservato il giudice a quo che, pur essendo la domanda diretta
alla determinazione dell'equo canone, è tuttavia necessario
accertare se la locazione sia soggetta o meno a proroga legale, alla
stregua dell'ultimo provvedimento di proroga, dal momento che
l'applicazione dell'equo canone, ai sensi della legge n. 392/1978, è
diversa nelle due suddette ipotesi, regolate rispettivamente dagli
artt. 62 e 65.
Ciò premesso in punto di rilevanza, la normativa impugnata è
ritenuta in contrasto con l'art. 3 Cost.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza
della questione, alla stregua dei princìpi affermati dalla Corte
costituzionale con la sent. n. 132/1980. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, comma quarto, della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), concernente le modalità di applicazione dell'equo canone
alle locazioni abitative non soggette a proroga, in relazione
all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298,
convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti
sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli
immobili urbani), nella parte in cui quest'ultima disposizione
stabilisce che "per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la
proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con
conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto
non superiore ad otto milioni di lire".
Secondo il giudice a quo la normativa impugnata sarebbe lesiva del
cennato precetto costituzionale in quanto:
a) non tiene conto del numero dei componenti la famiglia del
conduttore;
b) non prevede un adeguamento del livello del reddito utile per
fruire della proroga in correlazione al mutamento del costo della
vita.
2. - Questa Corte, con la sent. n. 132 del 1980, ha già
dichiarato non fondate identiche censure rivolte a norme sulla
proroga delle locazioni diverse da quella oggi impugnata, ma aventi
finalità e contenuto sostanzialmente eguali, e precisamente a varie
norme che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 392
del 1978, subordinavano il diritto alla proroga legale del contratto
alla titolarità, da parte del conduttore, di un reddito complessivo
netto non superiore a determinati livelli (art. 1, decreto-legge 25
giugno 1975, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 31
luglio 1975, n. 363, che fissa il limite di Lire 4.000.000; art. 1,
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 28, che eleva il
limite a Lire 5.500.000; art. 1, comma secondo, decreto-legge 17
giugno 1977, n. 326, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1977, n. 510, che porta il limite a Lire 8.000.000; art. 1,
comma secondo, decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 ed art. 1, comma
secondo, decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge
24 maggio 1978, n. 220, che tengono fermo il suddetto limite di
reddito, confermato anche dall'art. 1, comma secondo, del
decreto-legge n. 298 del 1978 oggi impugnato che costituisce l'ultimo
dei provvedimenti di proroga antecedenti la legge n. 392 del 1978).
3. - In particolare, circa l'omessa considerazione della
composizione del nucleo familiare del conduttore, la sent. n. 132 del
1980 ha osservato che, nell'ambito del regime vincolistico delle
locazioni, ai fini dell'individuazione dei conduttori meritevoli di
essere ammessi al beneficio della proroga legale in ragione delle
loro modeste condizioni economiche, correttamente il legislatore,
nella sua discrezionalità, ha fatto ricorso, quale indice di
differenziazione, al requisito del reddito annuo del conduttore.
In tal modo, infatti, l'attribuzione, o no, della proroga legale,
è stata fatta dipendere da un dato obbiettivo di facile accertamento
(il reddito percepito), atto a rendere agevole e sollecita la
definizione delle relative controversie, così perseguendosi
apprezzabili esigenze di semplicità e di speditezza; esigenze che,
invece, sarebbero state sacrificate, laddove si fosse conferito
rilievo al dato soggettivo degli oneri gravanti sul conduttore per il
sostentamento proprio e dei suoi più o meno numerosi familiari.
Tali considerazioni si attagliano perfettamente al caso in esame -
in ragione della già rilevata sostanziale identità tra la
disciplina racchiusa nella normativa impugnata e quella dettata dalle
norme oggetto di esame da parte della sentenza n. 132 del 1980 -
sicché la questione sub a) va dichiarata non fondata.
4. - Quanto alla omessa previsione di un meccanismo di
indicizzazione del livello del reddito utile ai fini del godimento
della proroga legale, la stessa sent. n. 132 del 1980, dopo aver
rilevato che, in materia, il legislatore non ha ignorato il fenomeno
della svalutazione monetaria (dal momento che l'entità del reddito
è stata progressivamente aumentata dai vari provvedimenti di vincolo
che si sono succeduti nel tempo), ha ritenuto che l'introduzione nel
singolo provvedimento di proroga (nella specie: decreto-legge n. 326
del 1977, che concedeva una proroga di quattro mesi) di un sistema di
adeguamento automatico costituisce l'oggetto di un potere di scelta
discrezionale (nell' an e nel quomodo) riservato al legislatore,
osservando che il mancato esercizio del detto potere non appariva,
nel caso esaminato, irrazionale.
Alla stregua di tale orientamento, deve ravvisarsi nella normativa
ora impugnata l'uso di un potere discrezionale del legislatore, e
deve ritenersi - tanto più in quanto il decreto-legge n. 298 del
1978 ha concesso una proroga di un solo mese, sicché in tale
ristretto spazio temporale non avrebbe neppure avuto modo di operare
un meccanismo di adeguamento - che il potere discrezionale non è
stato esercitato irrazionalmente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 65, comma quarto, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione
all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito in
legge 28 luglio 1978, n. 395 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei
contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani),
questioni sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice
conciliatore di Ragusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte