Sentenza n. 310/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo
comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13
novembre 1986 dal T.A.R. per la Sicilia-Sezione staccata di Catania
sui ricorsi riuniti proposti da Rascona' Concetta contro
l'Università degli Studi di Messina ed altro, iscritta al n. 193 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per l'Amministrazione
della Pubblica Istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 13 novembre 1986 il T.A.R. per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980
n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria per contrarietà
L'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di un
giudizio promosso da Rascona' Carmela per l'annullamento del
provvedimento adottato dal Rettore dell'Università di Messina che
l'aveva esclusa dalla partecipazione alla seconda tornata dei giudizi
di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori
universitari bandita con D.M. 22 dicembre 1982, in quanto tale
tornata, ai sensi del cit. art. 59, era riservata a coloro i quali,
avendo partecipato alla prima tornata, non avessero conseguito il
giudizio di idoneità.
Secondo il giudice a quo la norma denunziata è illegittima per
eccesso di delega, "ponendosi al di fuori dei principi e criteri
direttivi contenuti nella legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28".
L'art. 7, primo comma, di questa legge istituisce il ruolo dei
ricercatori universitari, e nei comma ottavo e seguenti detta i
principi e i criteri cui deve conformarsi il Governo, in sede di
prima applicazione della legge, per inquadrare nel nuovo ruolo il
personale "precario" delle Università (contrattisti, borsisti, ecc.)
senza concorso, previo soltanto un giudizio di idoneità. Il comma
undicesimo prevede il bando di due tornate di giudizi di idoneità
"aperte a tutti gli aventi diritto", e il comma successivo dispone
che "se l'interessato non presenta domanda per partecipare al
giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto".
Ad avviso del T.A.R. siciliano, l'eccesso di delega consiste in ciò,
che, mentre la legge delegante ricollega alla mancata partecipazione
alla prima tornata soltanto l'estinzione del rapporto di servizio con
l'Università, invece la norma delegata vi riconnette anche la
perdita della legittimazione a partecipare alla seconda tornata.
Questa viene ridotta a una prova di appello per coloro che non
abbiano ottenuto il giudizio di idoneità nella tornata precedente,
mentre anche la seconda tornata, a norma dell'art. 7 della legge di
delega, deve essere aperta a tutti gli aventi diritto.
In sostanza, per gli aventi diritto che non hanno fatto domanda di
partecipare alla prima tornata dei giudizi di idoneità verrebbe a
determinarsi una situazione analoga a quella del personale precario
non più in servizio alla data del bando, ma in possesso dei
requisiti di cui all'art. 7, nono comma, della legge n. 28 del 1980,
in presenza dei quali esso era tuttavia ammesso a partecipare al
giudizio di idoneità.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita la parte
privata. Si è costituita l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,
mentre non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
L'Avvocatura contesta l'assunto dell'ordinanza di rimessione che
denuncia un vizio di eccesso di delega nella norma denunziata. Essa
ritiene invece "razionale la previsione che subordina alla
partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità anche
l'ulteriore partecipazione alla successiva tornata. Non si
giustificherebbe altrimenti l'estinzione dei rapporti in corso".
Pertanto l'espressione "due tornate di giudizi di idoneità... aperte
a tutti gli aventi-diritto", usata nel comma undicesimo dell'art. 7
della legge di delega, non può essere intesa nel senso di "una
ultrattività della legittimazione a partecipare ai giudizi di
idoneità di coloro che per una ben precisa e libera scelta hanno
manifestato in modo non equivoco un palese disinteresse alla
prosecuzione della loro attività nel mondo universitario".
Nessun argomento in contrario - soggiunge l'Avvocatura - può
desumersi dal confronto fra la categoria dei titolari di contratti,
assegni, ecc. in servizio alla data del bando della prima tornata con
la categoria del personale precario già cessato, ma avente tuttavia
titolo di partecipazione in forza del servizio prestato (art. 7, nono
comma, della legge n. 28 del 1980), "per il quale si ripropongono in
via interpretativa le stesse preclusioni derivanti dalla ratio della
norma di delega (art. 7, dodicesimo comma) e dalla ratio stessa della
previsione per cui la mancata partecipazione alla prima tornata dei
giudizi determina una preclusione definitiva, per carenza di
interesse, all'ulteriore partecipazione al giudizio di idoneità".
Correttamente perciò il legislatore delegato ha interpretato la
seconda tornata dei giudizi di idoneità come una prova di appello
per un eventuale insuccesso nella prima tornata, e non quale
possibilità alternativa rimessa alla discrezionale valutazione del
candidato. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77
Cost., non è fondata.
L'art. 7, dodicesimo comma, della legge delega 21 febbraio 1980,
n. 28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: "I
contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le
supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano
in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda
tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati
idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non
presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima
tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è
risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di
idoneità neppure nella seconda tornata".
Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che,
salva l'eccezione prevista nel precedente comma nono, il rapporto di
servizio in corso è un presupposto di legittimazione a partecipare
al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di questo di
consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruolo dei
ricercatori del personale universitario precario addetto alla ricerca
scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di
insegnamento ufficiali.
Pertanto gli interessati che non hanno partecipato alla prima
tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope
legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di
presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare alla
seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre parole, come
correttamente ha interpretato l'art. 59, secondo comma, del decreto
delegato 11 luglio 1980, n. 382, la seconda tornata è prevista dalla
legge delega come prova d'appello, in funzione di repêchage per
coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano
conseguito il giudizio di idoneità.
L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessione
è confutabile anche con l'argomento della reductio ad absurdum. Se
l'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 28 avesse voluto scindere
l'estinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla
prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare alla
seconda tornata, la norma produrrebbe una irrazionale disparità di
trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda di
partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola presentata,
non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essendo, per
ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla seconda
tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno economico per
l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sarebbe negato ai
primi dalla norma che solo per essi dispone l'immediata estinzione
del rapporto.
2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il comma
nono dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i quali
la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non è
legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con
l'Università. L'argomento è inconferente. Concorrendo i requisiti
ivi indicati, il comma nono equipara il personale universitario
precario già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla
data in cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per
questa categoria vale poi il limite risultante dal comma dodicesimo,
per cui sono esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone
diritto, non hanno domandato di partecipare alla prima.
3. - L'interpretazione che fa emergere questo limite trova
conferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7,
comma dodicesimo, del disegno di legge delega per il riordino della
docenza universitaria nel testo inizialmente approvato dalla Camera
dei deputati il 19 dicembre 1979, nella parte che qui interessa,
disponeva semplicemente: "Se l'interessato non presenta domanda per
partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto
di diritto". Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto
per coloro che non presentassero domanda di partecipazione alla prima
tornata. Così formulata, la norma avrebbe potuto essere interpretata
nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idoneità fosse
aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero partecipato
senza successo alla prima, sia, come unica prova senza appello, a
coloro che alla prima non si fossero presentati.
Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe
introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente
squilibrate, il Senato ha ripristinato il testo originario del
disegno di legge proposto dal Governo, che è poi divenuto il testo
di legge definitivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
sollevata, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal
T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte