Sentenza n. 310/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Abruzzo, riapprovata il 6 febbraio 1990, dal Consiglio
regionale avente per oggetto: "Intervento per la manifestazione 'Le
Maioliche cinquecentesche di Castelli'", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio
1990, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al
n. 16 del registro ricorsi 1990;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 28 febbraio 1990 al Presidente della Giunta della
Regione Abruzzo, è stata impugnata la legge della Regione approvata
l'8 giugno 1989 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 6
febbraio 1990, recante "Intervento per la Manifestazione 'Le
Maioliche cinquecentesche di Castelli'", in relazione agli artt. 119
Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976,
n. 335.
Con tale legge si è prevista l'erogazione di un contributo
finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milioni, in favore
dello Archeoclub d'Italia - Sez. Pescara e del Comune di Castelli,
"allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle iniziative
culturali ed espositive nel quadro della manifestazione 'Le Maioliche
cinquecentesche di Castelli', interessante l'intero territorio
regionale".
1.2 - A copertura dell'onere finanziario, l'art. 3 della legge ha
destinato, per un corrispondente ammontare, il fondo globale iscritto
nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 al Cap. 324000.
Da ciò il rilievo del Governo secondo cui "il citato art. 3,
prevedendo la copertura della spesa - di natura corrente - con
risorse da attingere al fondo globale di cui al capitolo 324000
interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio
del bilancio, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10,
primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Risulterebbe, infatti, violato, insieme con l'art. 119 Cost., il
precetto dell'art. 10 legge n. 281 del 1970 secondo cui le Regioni
possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere
a "spese di investimento", tra le quali non sarebbe suscettibile
d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale,
"risolventesi nella fornitura d'un servizio culturale alla
collettività". Considerato in diritto
1.1. - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo provvede
alla realizzazione di talune iniziative culturali, aventi portata
internazionale, per la valorizzazione delle "Maioliche
cinquecentesche di Castelli", prodotto regionale storicamente tipico
ed esclusivo; si sopperisce all'onere di spesa (art. 3) attingendosi
a un fondo globale di bilancio alimentato con il ricavo dalla
contrazione di mutui.
1.2 - Il ricorrente oppone la violazione del precetto di cui
all'art. 119, primo comma, Cost., là dove è disposto che
l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica: l'impiego dei cespiti
d'entrata alimentati da prestiti resta consentito, infatti, solo per
spese d'investimento (oltreché per l'assunzione di partecipazioni
finanziarie) ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281. Per contro - si osserva - l'impegno in esame costituirebbe mera
fornitura d'un servizio alla collettività e come tale non ricompreso
tra le spese assentibili.
2. - La questione non è fondata.
Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, legge n. 281,
confermato per effetto dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n.
335 (con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilità
delle regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso a
circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche
d'incremento (cfr. sentenza n. 159 del 1990).
Ma fra queste ultime possono annoverarsi, avuto riguardo - al di
là di limitate concezioni d'ordine patrimoniale - agli effetti
globali, le previsioni di cui in fattispecie. Non trattasi, invero,
di mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi (come in
contrario mostra di ravvisare il ricorrente), bensì di intervento
sicuramente inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura
locale: testimonianza di una continuità di interessi, connessa alla
storia del territorio e al costume delle popolazioni.
In definitiva, perciò, come del resto è pacifico nell'ampio
contesto promozionale dei valori di ricerca, all'intervento descritto
ben può sopperirsi con i fondi in parola, senza violazione alcuna
dei precetti in adverso prospettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo "Intervento per la
manifestazione 'Le Maioliche cinquecentesche di Castelli'", approvata
dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio
1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16
maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte