Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il

25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul

ricorso proposto da Bragagnolo Palma contro l'Ufficio IVA di Padova

ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 luglio 2000 - 25 gennaio 2001,

la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude dalle norme

applicabili al processo tributario l'art. 373 del codice di procedura

civile, nonché - "ove si ritenga il predetto decreto legislativo

corretta attuazione della legge di delega" - dell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale);

che, ad avviso del rimettente, la limitazione della tutela

cautelare, nel processo tributario, al primo grado di giudizio,

stabilita dagli artt. 47, comma 4, e 49 del decreto legislativo

n. 546 del 1992, si porrebbe in contrasto - a fronte dell'estensione

dei poteri cautelari attribuiti al giudice di secondo grado, nella

giurisdizione ordinaria ed in quella amministrativa - con il criterio

di ragionevolezza;

che la questione, sotto tale profilo, sarebbe diversa da

quella dichiarata non fondata, in riferimento ai parametri di cui

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 165 del 2000;

che l'esclusione di qualsiasi potestà cautelare in capo al

giudice tributario di secondo grado non sarebbe d'altro canto

imposta, secondo lo stesso rimettente, dal citato art. 30, lettera

h), della legge n. 413 del 1991, in quanto tale norma, nel fissare

quale criterio direttivo un'efficacia temporale del provvedimento di

sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato limitata al solo

giudizio di primo grado, non precluderebbe espressamente

l'impugnabilità del provvedimento di sospensione né tanto meno

inibirebbe l'attribuzione al giudice di seconda istanza del potere di

sospendere la propria sentenza, in pendenza del ricorso per

Cassazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza

della questione;

che l'Avvocatura ricorda come la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546 del

1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

sia stata dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 2000 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 325 del 2001;

che la questione sarebbe ugualmente infondata - secondo la

parte pubblica - anche con riferimento al principio di

ragionevolezza, che il rimettente ritiene non pregiudicato dalle

richiamate pronunce;

che una volta affermata, infatti, l'inesistenza di un

principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra

i vari tipi di processo, la differenziata ampiezza dei poteri

cautelari attribuiti al giudice tributario rispetto a quello civile o

amministrativo troverebbe la propria non irragionevole

giustificazione nella necessità del contemperamento tra il diritto

del cittadino e la preminente esigenza pubblica di assicurare il

flusso delle entrate tributarie e dunque nella peculiare natura delle

controversie oggetto del processo tributario;

che nella valutazione riguardo alla ragionevolezza della

disposizione dovrebbe, d'altro canto, tenersi conto, secondo

l'Avvocatura, dell'esistenza, nel sistema del contenzioso tributario,

di un articolato meccanismo di pagamento frazionato del tributo in

pendenza del processo (art. 68 del decreto legislativo n. 546 del

1992), costituente una forma di parziale sospensione ope legis

dell'atto impugnato.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ed

eventualmente dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel

processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile;

che risulta peraltro dall'ordinanza di rimessione che il

Presidente del collegio, con decreto, ha sospeso provvisoriamente gli

effetti della sentenza "ai sensi dell'art. 373, comma 2, ultimo

inciso, c.p.c.";

che inoltre la stessa Commissione tributaria rimettente, nel

sospendere il giudizio ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

ha disposto che il contribuente presti cauzione, "ai sensi

dell'art. 373 primo comma del codice di procedura civile";

che tali provvedimenti, adottati in applicazione

dell'art. 373 del codice di procedura civile, si pongono in palese ed

insanabile contrasto con la premessa interpretativa della

inapplicabilità al processo tributario della suddetta norma, sulla

quale il rimettente fonda la questione di legittimità

costituzionale;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte