Sentenza n. 311/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/10/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 132/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, lett. d),
della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera) e 24 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 12
gennaio 1977 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna
nel procedimento sui ricorsi riuniti proposti da Suriani Ugo e
Canciullo Placido contro l'Ente ospedaliero "Ospedali di Bologna",
iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1977.
Udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983, il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due lettere, di identico contenuto, in data 29 dicembre 1975,
dirette a due sanitari ospedalieri a "tempo definito", dipendenti degli
"Ospedali di Bologna", prof. Ugo Suriani (aiuto nel servizio di
anestesia e rianimazione dell'Ospedale S. Orsola) e prof. Placido
Canciullo (primario della divisione otorinolaringologica dell'Ospedale
Maggiore), il Presidente dell'ente ospedaliero, premesso che, in virtù
del combinato disposto degli artt. 43 della legge 12 febbraio 1968, n.
132 (concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera) e 47
del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti
degli enti ospedalieri), dal 31 dicembre 1975, per il personale
sanitario a "tempo definito", l'esercizio di attività professionale in
case di cura private diveniva ope legis incompatibile con quella
inerente al rapporto d'impiego in atto presso l'ente ospedaliero,
invitava i predetti sanitari, "ad ogni conseguente effetto": a) a voler
comunicare all'ente ospedaliero se e quale rapporto avessero con case
di cura private; b) a voler contestualmente dichiarare, in ipotesi di
esistenza di tale rapporto, la formale rinuncia al medesimo con effetto
dal 1 gennaio 1976, nonché l'eventuale disponibilità al passaggio dal
"tempo definito" al "tempo pieno".
Con ricorsi, anch'essi di identico contenuto, i due sanitari,
ravvisando in questa lettera dell'amministrazione ospedaliera una
diffida lesiva del loro interesse, la impugnavano innanzi al TAR per
l'Emilia-Romagna. In via principale essi contestavano che
l'incompatibilità, ivi affermata, fra rapporto d'impiego ospedaliero e
attività libero - professionale in case di cura privata (tranne i casi
in cui ai sanitari a tempo definito fosse stata effettivamente
assicurata, presso lo stesso ospedale, con l'apprestamento delle
necessarie attrezzature, la possibilità della libera professione
"intramurale") fosse in realtà prevista dalla legge. In via
subordinata, tuttavia, nel caso in cui si fosse ritenuto che siffatta
incompatibilità, con il conseguente asserito divieto incondizionato di
esercizio professionale, per i medici ospedalieri a tempo definito,
presso case di cura private, a partire dal 1 gennaio 1976, trovasse
fondamento nelle norme sullo stato giuridico del personale ospedaliero
(oltre all'art. 43 della legge n. 132 del 1968, richiamato nella
impugnata lettera, essi facevano riferimento all'art. 133 del d.P.R.
n. 130 del 1969, all'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 - con la
quale si è convertito in legge il decreto legge n. 264 del 1974,
recante "norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei
confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa
ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria" - e all'art. 3 della
legge della Regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30, sulla
disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla stessa Regione),
le norme stesse in parte qua avrebbero dovuto essere riconosciute
costituzionalmente illegittime, per contrasto, per quanto riguardava la
legge regionale, con i principi generali delle leggi statali in
materia; per quanto riguardava la disposizione del d.P.R. n. 130 del
1969, con il principio, posto dall'art. 42 della legge di delega n. 132
del 1968, per il quale nei decreti legislativi da emanare in base ad
essa dovevano "essere riconosciute le posizioni giuridiche acquisite
dal personale già in servizio", e, quanto alle altre norme statali,
infine, per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione. I
ricorrenti chiedevano pertanto che, se il TAR non avesse ritenuto di
annullare senz'altro, in accoglimento della loro istanza principale, il
provvedimento impugnato, gli atti, previa sospensione del giudizio,
fossero inviati alla Corte costituzionale per la decisione delle
prospettate questioni di legittimità costituzionale.
L'ente ospedaliero resisteva ai ricorsi, sostenendone
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza. Riuniti i ricorsi, il
TAR, con una ordinanza emessa il 12 gennaio 1977, dopo ampia disamina,
respingeva l'eccezione di inammissibilità opposta dall'ente e, al
tempo stesso, la domanda principale dei ricorrenti, mentre, riguardo
alle questioni di legittimità costituzionale da essi prospettate,
riteneva quella concernente la legge regionale, irrilevante, e tutte le
altre manifestamente infondate. Con lo stesso provvedimento, tuttavia,
sollevava, d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale - come precisato nel
dispositivo dell'ordinanza - dell'art. 43, lett. d), della legge n.
132 del 1968, "nella parte in cui, dopo avere affermato che lo stato
giuridico dei medici ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve
prevedere l'incompatibilità con l'esercizio professionale in casa di
cura privata, indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro,
disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo
pieno", "con conseguente estensione della questione alle norme dei
decreti delegati emanate in applicazione del predetto principio e
particolarmente all'art. 24 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130".
Nel motivare il provvedimento di rimessione in ordine alla "non
manifesta infondatezza", il giudice a quo, dopo aver sottolineato che
con il continuo progresso delle discipline mediche sempre più evidente
è l'esigenza dell'incremento, nell'ambito ospedaliero, di attività di
gruppo, e che, di conseguenza, specialmente in certi settori, l'opera
del singolo medico, se non si svolge in collaborazione con quella di
altri medici, non può conseguire risultati utili, osserva che, quindi,
non sempre, anzi quasi mai, certi tipi di attività diagnostiche o
terapeutiche o certi interventi sono attuabili, nell'ambito
dell'ospedale, nel quadro della libera professione "intramurale", in
proporzioni tali da sostituire, per il medico ospedaliero a tempo
definito - e senza che peraltro ne derivino apprezzabili vantaggi per
l'ente ospedaliero, né, quindi, per la collettività - il cessato
esercizio professionale presso case di cura private. Del resto -
prosegue l'ordinanza di rinvio anche nel quadro del rapporto d'impiego
dei medici ospedalieri la presenza nell'ospedale, secondo l'attuale
sistema, di un certo numero di sanitari a rapporto pieno, accanto ad
altri a rapporto definito, fa sì che in certi casi l'attività di
gruppo possa svolgersi soltanto durante l'orario giornaliero del tempo
definito, cosicché il rapporto a tempo pieno, nonostante i maggiori
oneri che pur comporta per l'ospedale, potrebbe rivelarsi inutile, con
danno - anche sotto questo aspetto - oltre che per il medico, per la
collettività, privata della possibilità di avvalersi della sua opera,
in un settore che pure è costituzionalmente considerato e protetto,
come quello della salute pubblica.
Secondo il TAR, perciò, la disparità di trattamento tra categoria
e categoria, tra medico e medico, è riconducibile alle gravi
contraddizioni che emergono dalla lettera d) dell'art. 43 della legge
n. 132 del 1968, e, conseguentemente, dalle norme dei decreti delegati,
prima fra tutte quella dell'art. 24 del d.P.R. n. 130 del 1969. È
assolutamente irragionevole - si afferma nell'ordinanza - che le
predette norme, nel momento in cui privano il medico ospedaliero di una
forma così rilevante, anche sotto l'aspetto economico, di attività
libero - professionale come è l'attività in casa di cura privata,
attività che per alcune categorie e per alcuni medici costituiva la
sola forma di attività libero - professionale possibile, pongono poi
il tempo definito, con la sua parziale utilizzazione del sanitario,
come regola del rapporto di lavoro ospedaliero, lasciando alla
discrezione dell'amministrazione, da parte sua tenuta a tutelare,
naturalmente, interessi diversi da quelli del medico, la possibilità
di concedere la piena utilizzazione della sua attività a favore
dell'ente ospedaliero. Una esigenza di giustizia - se ne conclude -
porterebbe ad affermare una preferenza per la utilizzazione completa,
in seno all'ospedale, di coloro che più risultano danneggiati dalle
limitazioni poste all'esercizio della loro libera attività
professionale. Quanto meno, però, la logica necessità di porre tutti
gli appartenenti alla categoria dei medici ospedalieri in condizioni di
uguaglianza di diritti, richiederebbe "che il tempo pieno fosse la
regola del rapporto di lavoro del medico ospedaliero, lasciando alla
sua facoltà la scelta del tempo definito in omaggio a ciò che resta
del diritto alla libera attività professionale". Nella quale -
ribadisce il TAR - non si può far rientrare la professione intramurale
che, vincolata com'è alla regolamentazione, da parte dell'ente, circa
il luogo, i mezzi, la quantità, la compartecipazione, costituisce
soltanto un'appendice anomala dell'impiego ospedaliero.
Poiché la questione "se fondata, travolgerebbe la norma dalla quale
trae fondamento la legittimità del provvedimento impugnato", essa
appare al TAR rilevante "per il giudizio in corso, instaurato da
sanitari con rapporto a tempo definito".
Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e
pubblicazione dell'ordinanza, nessuna delle parti del giudizio di
provenienza si è costituita innanzi alla Corte, né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Come esposto in narrativa, il giudizio a quo è stato instaurato con
i ricorsi, di due sanitari ospedalieri "a tempo definito", intesi -
come sottolineato nell'ordinanza di rimessione - "a far dichiarare
illegittimo il provvedimento di applicazione del divieto di attività
in casa di cura privata". Divieto sancito dall'art. 43, lett. d), della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 133 del d.P.R. 27 marzo
1969, n.130 Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna;
disattese le eccezioni di illegittimità costituzionale, sollevate dai
ricorrenti, di tali norme, nonché dell'art. 7 della legge 17 agosto
1974, n. 386, e dell'art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 14
maggio 1975, n. 30, prospetta d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del già
citato art. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, ma "nella parte
in cui, dopo avere affermato che lo stato giuridico dei medici
ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura deve prevedere
l'incompatibilità con l'esercizio professionale in casa di cura
privata, indica nel tempo definito il rapporto normale di lavoro,
disponendo che l'amministrazione, a domanda, possa consentire il tempo
pieno". Ed estende la questione "alle norme dei decreti delegati
emanate in applicazione del predetto principio, e particolarmente
all'art. 24 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130", che disciplina
diversamente l'orario di servizio per il personale sanitario medico, a
seconda che il rapporto d'impiego sia "a tempo pieno" o "a tempo
definito".
La censura investe il principio, secondo il quale il rapporto "a
tempo definito" costituirebbe la regola del rapporto d'impiego del
medico ospedaliero, mentre il rapporto "a tempo pieno" rappresenterebbe
l'eccezione. Principio che la prevalente giurisprudenza amministrativa
desume dal vigente ordinamento ospedaliero, anche se non mancano
decisioni che lo considerano superato per effetto dell'art. 54 della
legge 18 aprile 1975, n. 148, in virtù del quale la scelta della
prestazione del "tipo" di servizio è rimessa alla valutazione
dell'amministrazione, che può prescrivere la prestazione del servizio
"a tempo pieno" anche in carenza di specifica richiesta
dell'interessato. Una pronuncia di questa Corte, dichiarativa in parte
qua della illegittimità costituzionale dell'art. 43, lett. d),
capovolgerebbe perciò il principio, poiché - come puntualizza
l'ordinanza di rimessione - il "tempo pieno" diverrebbe "la regola del
rapporto di lavoro del medico ospedaliero, lasciando alla sua facoltà
la scelta del tempo definito". Ma tale questione non appare rilevante
nel giudizio a quo. I ricorrenti, invero, non si dolgono del loro
rapporto "a tempo definito", né aspirano a quello "a tempo pieno",
avendo respinto l'invito, rivolto con il provvedimento impugnato, a
dichiarare la loro disponibilità al riguardo. Essi, nell'ambito della
rivestita posizione "a tempo definito", che consente l'esercizio
professionale nelle ore libere, lamentano l'impedimento opposto
all'esercizio medesimo in case di cura private; e tale impedimento,
appunto, intendono rimuovere con i loro ricorsi, attraverso il
richiesto annullamento del provvedimento impugnato, che fa applicazione
del divieto, o in via subordinata attraverso le eccepite questioni di
legittimità costituzionale, dal giudice a quo disattese, della
normativa che il divieto medesimo pone. Tale normativa, che il giudice
adito è chiamato ad applicare per rendere la sua pronuncia, non
verrebbe travolta, come si assume, ove la questione deferita alla Corte
fosse dichiarata fondata. L'art. 43, lett. d), della legge n. 132 del
1968, non è stato, infatti, denunciato dal giudice a quo nella sua
interezza ma solo in parte qua, e cioè, come già riferito, nella
parte in cui indica nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro,
disponendo che l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo
pieno". Invertita, dunque, la regola, per effetto della eventuale
pronuncia affermativa di questa Corte, rimarrebbe pur sempre in vigore
per i medici ospedalieri "a tempo definito" (anche se tale posizione
dovesse di conseguenza venir acquisita , non più ope legis, ma a
domanda) la parte della norma stessa che pone il divieto dell'esercizio
professionale in case di cura private, contro il quale si appuntano le
doglianze dei ricorrenti.
Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione deferita a questa Corte in ordine all'art.
43, lett. d), della legge n. 132 del 1968, nella parte in cui indica
nel "tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che
l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno". Resta
in conseguenza assorbita la dedotta estensione della questione medesima
"alle norme dei decreti emanate in applicazione del predetto principio,
e particolarmente all'art. 24 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti
ospedalieri e assistenza ospedaliera), nella parte in cui indica nel
"tempo definito" il rapporto normale di lavoro, disponendo che
l'amministrazione possa, a domanda, consentire il "tempo pieno",
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 12 gennaio 1977 (R.O. n. 203 del 1977) dal
tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte