Sentenza n. 311/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto
comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico
delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dalla legge
24 marzo 1989, n. 122, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre
1993 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra
Rossi Stefano ed il Comune di Tarvisio, iscritta al n. 774 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'ingiunzione di
pagamento di una somma, escussa con cartella esattoriale, a titolo di
sanzione amministrativa per infrazione a norme del codice della
strada del 1959, il pretore di Tolmezzo ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 142, quinto comma, e 142- bis
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), nel testo novellato dalla legge 24 marzo
1989, n. 122, per violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo il combinato disposto delle norme
impugnate, derogando con una normativa speciale al procedimento
"comune" dettato per l'applicazione delle sanzioni amministrative
dalla legge n. 689 del 1981, eliminerebbe la fase del riesame del
fatto e della valutazione circa la sanzione da parte del Prefetto,
nell'ipotesi in cui il presunto trasgressore non inoltri un
tempestivo ricorso amministrativo allo stesso Prefetto, perché nel
sistema del codice della strada del 1959 come novellato dalla legge
n. 122 del 1989 (sistema, peraltro, riprodotto anche nel nuovo codice
della strada del 1992), non vi è più l'obbligo del rapporto ed il
Prefetto non conosce gli atti e non emette alcun provvedimento. Ciò
impedirebbe quindi di proporre l'opposizione prevista dall'art. 22
della legge n. 689 del 1981, con ingiustificabile discriminazione del
trasgressore di norme sulla circolazione stradale, rispetto
all'autore di qualsiasi altra violazione amministrativa.
In subordine il giudice della rimessione denuncia, in riferimento
allo stesso parametro costituzionale, l'intero art. 142 del codice
della strada del 1959, nel testo novellato dalla legge n. 122 del
1989, nella parte in cui non prevede che nel verbale di accertamento
della violazione debba essere inserito l'avvertimento, per il
trasgressore, circa la facoltà di proporre ricorso al Prefetto nel
termine di 60 giorni dall'accertamento o dalla notificazione della
violazione stessa, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore nonché le conseguenze della omessa
impugnativa e del mancato pagamento, quali l'esecutività del verbale
per una somma pari alla metà del massimo edittale, e, non essendo
prevista la trasmissione degli atti al Prefetto, la impossibilità di
proporre opposizione dinanzi al Pretore. Ciò anche in relazione al
principio espresso nell'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto
1990, n. 241 sulla trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a
quanto previsto in tema di decreto ingiuntivo dall'art. 641 c.p.c..
Di entrambe le questioni il giudice a quo ravvisa la rilevanza,
perché, in caso di accoglimento della prima, diverrebbe nulla la
cartella esattoriale in quanto "emessa senza titolo esecutivo", e,
nel caso di accoglimento della seconda, sarebbe nullo anche lo stesso
verbale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando che il sistema sanzionatorio previsto dal codice della
strada, derogatorio rispetto a quello dettato dalla legge n. 689 del
1981, si giustifica per l'esigenza di snellimento delle procedure di
contestazione delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
che, per numero, frequenza e diffusione, costituiscono una categoria
speciale.
La scelta del legislatore del 1989, reiterata nel nuovo codice del
1992 e non posta in discussione nemmeno nella recente modifica
attuata con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, non appare
all'Avvocatura dello Stato censurabile né sotto il profilo della
ragionevolezza né sotto quello della violazione del diritto di
difesa, non sembrando difficoltosa la proposizione del ricorso
amministrativo al Prefetto, da inoltrare allo stesso ufficio o organo
cui appartiene l'agente accertatore, ed essendo l'ordinanza-ingiunzione prefettizia che decide il ricorso, in forza della
completezza della sua motivazione e dell'apprezzamento in essa
operato di tutti gli atti e documenti d'ufficio e di parte, l'unico
atto suscettibile di venire compiutamente esaminato dall'autorità
giudiziaria in sede di opposizione.
La difesa dello Stato conclude, pertanto, per il rigetto delle
questioni in quanto infondate. Considerato in diritto
1.1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 142,
quinto comma, e 142- bis del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393,
come modificati dalla legge 24 marzo 1989 n. 122.
Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che con la legge n. 122 del
1989 cit. (applicabile secondo il rimettente al giudizio a quo, data
l'epoca del fatto) si è introdotto, rispetto al regime sanzionatorio
comune dettato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, un regime
speciale per le infrazioni al codice della strada all'epoca vigente -
regime speciale poi trasfuso nel nuovo codice della strada approvato
con decreto legislativo n. 285 del 1992 - il quale, non prevedendo
che gli atti di accertamento dell'infrazione siano inviati al
Prefetto, elimina il riesame di ufficio del fatto e la determinazione
della sanzione da parte del predetto organo ed esclude di conseguenza
la possibilità della opposizione al Pretore ai sensi dell'art. 22
della legge n. 689 del 1981 cit.
1.2. - Altra questione di legittimità di costituzionale, sempre
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, si solleva, da parte
del giudice a quo, con riguardo all'art. 142 del codice della strada
cit. per la mancata previsione, in detta disposizione, dell'obbligo
della indicazione, nel verbale di accertamento notificato al
trasgressore, della facoltà di proporre ricorso al Prefetto entro
sessanta giorni dalla notifica del verbale medesimo "e delle
conseguenze (esecutività dell'atto per una somma pari alla metà del
massimo edittale)", come invece dovrebbe essere previsto in armonia
con l'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990 "che
disciplina in generale il procedimento amministrativo nell'ottica
della trasparenza della attività amministrativa e dell'effettiva
tutela del cittadino rispetto agli abusi dell'autorità", nonché con
quanto previsto dall'art. 641 del codice di procedura civile circa
l'obbligo di menzionare alla parte, cui viene notificato il decreto
ingiuntivo, "il termine per l'opposizione e l'esecutività del
provvedimento".
2.1. - Le questioni non sono fondate, nei sensi che verranno di
seguito enunciati.
Per quel che riguarda la questione che investe gli artt. 142,
quinto comma, e 142- bis del codice della strada emanato nel 1959,
come modificati dalla legge n. 122 del 1989, osserva la Corte che in
base a tali disposizioni (riprodotte nel nuovo codice della strada
del 1992) il riesame della contestazione da parte dell'autorità
prefettizia non è stato eliminato, ma, anziché avvenire di ufficio
come era in precedenza in base alla legge n. 689 del 1981, consegue
al ricorso dell'interessato avverso il verbale di accertamento.
Indipendentemente perciò dal rilievo secondo cui dall'art. 24 della
Costituzione non deriva l'esigenza del riesame d'ufficio in sede
amministrativa della contestazione, la facoltà di proporre ricorso
all'autorità amministrativa consente all'interessato di far valere
comunque le proprie ragioni e di ottenere quel riesame in questa
sede.
Inoltre, per l'aspetto che propriamente investe l'art. 24 della
Costituzione, diversamente da quanto sembra ritenersi nell'ordinanza
di rinvio, il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al
Prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude
all'interessato la possibilità di proporre opposizione al Pretore,
secondo l'interpretazione adeguatrice offerta da questa Corte nella
sentenza n. 255 del 1994 e che si intende ribadire nel presente
giudizio.
2.2. - Per quel che riguarda la seconda questione prospettata
nell'ordinanza di rinvio, esattamente il giudice a quo, in vista
dell'esercizio del diritto di difesa, richiama l'esigenza del
rispetto di quelle regole di trasparenza, poste in via generale
dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che obbligano
l'autorità amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengano
notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere. Tale previsione deve
ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti
amministrativi disciplinati, come nella specie, da disposizioni
anteriori.
Anche questa interpretazione adeguatrice appare idonea a superare
il secondo dubbio di costituzionalità sollevato nell'ordinanza di
rinvio, mentre non può ritenersi conferente, come tertium
comparationis, la disciplina del codice di procedura civile dettata
per il decreto ingiuntivo, data l'evidente diversità della
situazione oggetto di tale disciplina rispetto al procedimento
amministrativo di cui alla norma denunziata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 142,
quinto comma, e 142- bis del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo
unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificati dalla
legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142
del medesimo d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dalla
legge 24 marzo 1989 n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte