Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, n.

2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il

20 marzo 1986 dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, nel

ricorso proposto da Cennerazzo Sebastiano ed altri contro Comune di

Torrioni ed altri iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1986; 2)

ordinanza emessa il 6 febbraio 1986 dal TAR per la Campania - Sezione

di Salerno, sul ricorso proposto da De Cristofaro Giuseppe ed altri

contro Comune di Castelvetere sul Calore ed altri, iscritta al n. 719

del registro ordinanze 1986; entrambe pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 17 aprile 1986 dal TAR per la Campania Sezione

di Salerno, sul ricorso proposto da Giardino Carlo contro Comune di

Ariano Irpino ed altri, iscritta al n. 757 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, 1ª

serie speciale, dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 17 aprile 1986

dal TAR per la Campania - Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da

Battista Vincenzina contro Comune di Avellino ed altri iscritta al n.

823 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania

- sezione di Salerno, con ordinanze emesse in data 6 febbraio, 10

marzo e 17 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo

comma, n. 2 (ma, rectius, secondo comma) del d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570, nella parte in cui impone la vidimazione delle liste

elettorali di sezione a pena di nullità della votazione, allorché

le elezioni amministrative non si svolgano contemporaneamente a

quelle politiche;

Considerato che l'identica questione è stata dichiarata non

fondata dalla Corte con la sentenza n. 129 del 1987, e che il giudice

a quo non prospetta altri profili ulteriori o diversi da quelli ivi

esaminati;

Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

per la Campania - sezione di Salerno, con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SAJA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte