Sentenza n. 312/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.
27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere
e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre
1994 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Antuzzi Quintilio e il Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali ed altri e tra il Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali e Nardone Umberto ed altro,
iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Nardone Umberto ed altro, di
Antuzzi Quintilio e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avv.ti Vincenzo Mazzei per Antuzzi Quintilio, Massimo S.
Giannini e Vittorio Mandel per il Consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di più procedimenti civili riuniti, vertenti fra
Antuzzi Quintilio ed altri e il Consiglio nazionale dei ragionieri e
periti commerciali, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza
emessa il 7 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui
non prevede la legittimazione dei professionisti collegiati a
proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni
d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio.
Dopo aver esposto il fatto da cui ha tratto origine il giudizio,
il giudice a quo ritiene che la disposizione impugnata si ponga in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che ogni
nuova iscrizione all'Albo rappresenta una contrazione delle
possibilità di lavoro per i professionisti già iscritti, e che
costoro hanno un innegabile interesse alla salvaguardia dei livelli
tecnico-professionali dell'intera categoria: motivi per i quali
risulterebbe contrastante con il diritto di difesa negare agli stessi
la possibilità di proporre ricorso. Tanto più, si precisa, che
nell'attuale momento storico del Paese non appare ragionevole che la
tutela delle citate esigenze sia rimessa al pubblico ministero in via
esclusiva ed entro termini così angusti da non consentire neppure di
sollecitarne utilmente i poteri.
2. - Con atto congiunto, si sono costituiti dinanzi a questa Corte
Nardone Umberto e Campi Tommaso chiedendo che la questione sollevata
dalla Corte d'appello di Napoli sia dichiarata manifestamente
infondata.
Le parti rilevano in primo luogo che l'interesse legittimo di cui
sarebbero titolari i ragionieri collegiati non sussisterebbe in
quanto tale, essendo piuttosto un interesse di mero fatto, privo di
un collegamento diretto ed immediato con il bene tutelato.
Contestano inoltre la motivazione addotta dal giudice a quo per
ritenere sussistente un interesse legittimo in capo al professionista
collegiato; ritengono altresì che la possibilità di contrazione del
lavoro sia evento del tutto astratto e generico; che la tutela
dell'ordine professionale non possa essere attribuita ai singoli.
Quanto alla congruità del tempo concesso per l'impugnazione, si
rileva che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del
legislatore.
3. - Si è costituito anche Antuzzi Quintilio, concludendo per
l'accoglimento della questione, in quanto la disposizione impugnata
lederebbe il diritto del singolo professionista collegiato alla
tutela amministrativa e giurisdizionale del proprio status, mentre
non vi sarebbe possibilità di una diversa tutela, tanto più che il
potere di vigilanza del Consiglio nazionale non può in nessun caso
condurre allo scioglimento dei Consigli dei collegi locali ma solo
avanzare proposta in tal senso al Ministro di grazia e giustizia; e
quando anche tale scioglimento avvenisse, non sarebbero
automaticamente annullate le deliberazioni adottate da quel
Consiglio. Né tantomeno sarebbe possibile la via del ricorso al
Tribunale ordinario.
4. - Si è costituito altresì il Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali, concludendo per una diversa
interpretazione della disposizione impugnata ed, in subordine, per
l'accoglimento della questione.
In particolare si sostiene che la legittimazione dei
professionisti collegiati a ricorrere anche nelle vie del ricorso
gerarchico improprio è stabilita non solo dall'art. 1 del d.P.R. n.
1199 del 1971, ma ancor prima dall'art. 28 del d.P.R. n. 1068 del
1953: ed anche ammettendo che non di diritti soggettivi ma di
interessi legittimi si trattasse, tale qualificazione non
escluderebbe la legittimazione a ricorrere, dato che gli artt. 24 e
113 della Costituzione non consentono di configurare la tutela degli
interessi legittimi più attenuata rispetto a quella dei diritti
soggettivi, specie per quel che riguarda l'interesse a ricorrere. Si
ribadisce inoltre che l'interesse fatto valere dal professionista
collegiato non è un interesse di fatto né un interesse remoto, ma
un interesse individuale, concreto ed attuale.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
subordine, infondata.
Rileva in particolare la difesa erariale che le norme che
disciplinano l'iscrizione all'Albo tutelano, in via diretta,
l'interesse pubblico a vedere esercitata la professione
esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti
stabiliti dalla legge, ed in via indiretta l'interesse del
professionista che sia in possesso del titolo e dei requisiti
prescritti ad ottenere l'iscrizione, mentre nessuna tutela sarebbe
invece concessa agli iscritti collegiati: per tale ragione non può
invocarsi, a garanzia di tali interessi, l'art. 24 della
Costituzione.
Né sarebbe corretta l'argomentazione circa l'opportunità di un
controllo "diffuso" da parte degli iscritti a che gli aspiranti
all'iscrizione nell'Albo siano professionalmente qualificati:
trattandosi infatti di liberi professionisti in regime di libero
mercato, l'inidoneità professionale dei nuovi iscritti potrebbe
paradossalmente rappresentare un vantaggio per coloro che furono
iscritti a seguito di esame, i quali sarebbero "premiati" dal gioco
naturale del mercato.
6. - In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori
memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura Generale dello
Stato, ribadendo le rispettive posizioni. Considerato in diritto
1. - È sottoposta al giudizio di questa Corte la questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale),
nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti
iscritti al relativo collegio a proporre ricorso (al Consiglio
nazionale) contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal
Consiglio di collegio.
2. - La questione è infondata.
Va subito rilevato che il procedimento di iscrizione all'Albo
presso i Consigli di collegio ed il procedimento previsto dal
denunziato art. 32 dinanzi al Consiglio nazionale, cui dà luogo il
ricorso gerarchico improprio proponibile da parte dei soggetti
indicati dalla legge, hanno natura amministrativa, ancorché le
deliberazioni del Consiglio nazionale possano essere successivamente
sottoposte al vaglio del Tribunale mediante atto proponibile ad opera
degli stessi soggetti, dandosi in tale modo inizio ad un procedimento
giurisdizionale ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068 del
1953.
Questa Corte ha costantemente affermato che "la disciplina del
procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del
legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli
altri principi costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere
quello del giusto procedimento amministrativo, dato che la tutela
delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede
giurisdizionale dagli artt. 24, primo comma, e 113 della
Costituzione" (v. sentenze n. 210 del 1995 e, analogamente, n. 103
del 1993).
Relativamente ai fatti da cui è sorta la presente questione, la
fase giurisdizionale si è svolta solo a seguito del procedimento
amministrativo di iscrizione all'Albo e della relativa impugnazione
dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; ma è soltanto con
riferimento al precedente procedimento amministrativo che è sorto il
problema relativo alla legittimazione dei ragionieri già iscritti,
profilo che ha poi dato luogo al presente giudizio di
costituzionalità. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza di
questa Corte, la questione, così come prospettata nella presente
sede con riferimento all'art. 24 della Costituzione, va dichiarata
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte