Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

novembre 1996 dal tribunale di Forlì, nel procedimento penale a

carico di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per calunnia e

altro delitto, poi riuniti, il tribunale di Forlì, nel rilevare che

l'imputato aveva depositato dichiarazione di ricusazione, disponeva

la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale,

con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile;

che ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata

parimenti inammissibile con ordinanza del 13 maggio;

che altre ancora erano proposte, il 18 giugno e il 4 luglio,

entrambe dichiarate inammissibili;

che in occasione del deposito di un'ulteriore dichiarazione di

ricusazione il tribunale di Forlì, il 6 novembre 1996, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo

comma, 97 e 112 della Costituzione, per l'assenza di un potere

delibativo in capo al giudice ricusato circa l'ammissibilità di

un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre già in precedenza

dichiarate inammissibili;

che tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di

rinviare la definizione del processo sino al decorso del termine

prescrizionale o all'intervento di altra causa estintiva del reato,

con lesione del canone di ragionevolezza, danno all'amministrazione

della giustizia, vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione

penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge;

Considerato che è stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto con

gli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale;

che questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la

dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto

al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino

a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o

rigetta la ricusazione;

che, pertanto, in difetto della norma perché già censurata con

la citata sentenza n. 10 del 1997, la questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo

comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Forlì, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15-22 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte