Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1998

Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26legge 4/1929
  • art. 27legge 4/1929
  • art. 669-quaterlegge 4/1929

citata

  • art. 3legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie) e dell'art. 669-quaterdecies del

codice di procedura civile, promosso, con ordinanza emessa il 31

gennaio 1997, dal tribunale di Venezia, nel procedimento civile

vertente tra Legnaro Giancarlo e il Ministero delle finanze, iscritta

al n. 407 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di costituzione di Legnaro Giancarlo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il tribunale di Venezia, con ordinanza in data 31

gennaio 1997 (r.o. n. 407 del 1997) - emessa nel corso del giudizio

civile instaurato da Legnaro Giancarlo nei confronti del Ministero

delle finanze per sentir annullare o revocare il provvedimento con il

quale, sugli immobili di sua proprietà, era stata autorizzata dal

presidente del tribunale di Treviso (in base a processo verbale di

constatazione di infrazioni in materia di IVA e di imposte sui

redditi) l'iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell'art. 26 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 - ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali

per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), "nella

parte in cui consentono all'erario di conseguire sia il sequestro

conservativo sia la ipoteca legale sui beni immobili", nonché "nella

parte in cui essi non consentono all'interessato di esperire i rimedi

di cui agli artt. 669-decies e 669-terdecies c.p.c. e non impongono

alla amministrazione di intraprendere il giudizio di merito dopo

l'ottenimento della misura cautelare";

che, in alternativa al profilo da ultimo indicato, lo stesso

rimettente ha, infine, sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, "nella

parte in cui esso inibisce la applicazione del rito cautelare

uniforme all'istituto disciplinato dagli articoli 26 e 27" della

legge n. 4 del 1929;

che si è costituito Legnaro Giancarlo, attore nel giudizio a

quo, sollecitando l'accoglimento delle sollevate questioni di

costituzionalità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, nell'atto di intervento, ha chiesto che la questione sia

dichiarata inammissibile ovvero rigettata per infondatezza o

manifesta infondatezza;

che la stessa Avvocatura, con memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza, ha osservato che l'ordinanza risulta priva di

motivazione in punto di rilevanza della questione, concernente una

misura cautelare ormai priva di efficacia, essendo intervenuta -

secondo quanto si apprende dallo stesso atto di rimessione - una

decisione della commmissione tributaria di primo grado di Treviso (n.

61/4/1996) che ha "annullato gli avvisi di rettifica emessi

dall'ufficio IVA per le violazioni cui si riferiscono le misure

cautelari contestate";

che, nella medesima memoria, viene, altresì, prospettata

l'esigenza di una nuova valutazione da parte del rimettente in ordine

alla rilevanza delle sollevate questioni, essendo stata, nel

frattempo, "interamente ridisciplinata" la materia sottoposta al

vaglio di costituzionalità.

Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza di

rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni

amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma

dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),

con il quale è stata introdotta una nuova disciplina degli istituti

dell'ipoteca e del sequestro conservativo a garanzia del credito

dell'amministrazione finanziaria (art. 22);

che, al tempo stesso, sono stati abrogati gli artt. 26 e 27 della

legge n. 4 del 1929 (art. 29) e prevista una regolamentazione

transitoria in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in

corso (art. 25);

che, stante la sopravvenienza di detta disciplina, già entrata

in vigore dal 1 aprile 1998 (art. 30), e comportando la medesima un

mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, affinché riesamini, alla luce

dello jus superveniens, se persista tuttora la rilevanza delle

proposte questioni di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte