Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

maggio 1999 dal Tribunale di Forlì nei procedimenti penali riuniti a

carico di Bellini Luciano e altri, iscritta al n. 469 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di L.B.

e altro, imputati del delitto di cui all'art. 416-bis del codice

penale, il Tribunale di Forlì, udita l'eccezione d'incompetenza per

territorio sollevata dalla difesa, ha promosso, in riferimento agli

artt. 3 e 112 della Costituzione, giudizio di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale;

che, con decreto del 30 luglio 1996, il giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Bologna aveva disposto il rinvio a

giudizio di L.B. dinanzi allo stesso tribunale, che però, con

sentenza del 10 marzo 1998, aveva declinato la propria competenza e

trasmesso gli atti al Tribunale di Forlì, indicato come competente

per territorio;

che, per l'effetto, il Presidente del Tribunale di Forlì

emetteva decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati,

sennonché uno dei difensori eccepiva la violazione dell'art. 23 del

codice di procedura penale, in quanto gli atti, anziché al pubblico

ministero, erano stati trasmessi al tribunale funzionalmente

competente;

che, attraverso la rimessione degli atti, i giudici di

Bologna avrebbero ritenuto per implicito che, essendo il giudice

dell'udienza preliminare del capoluogo del distretto competente

(funzionalmente) per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis del

codice di procedura penale, la fase delle indagini preliminari

dovesse considerarsi conclusa e gli atti potessero essere rimessi

direttamente all'autorità giudicante;

che, secondo il rimettente, tale decisione si porrebbe in

contrasto insanabile con la disciplina dettata dal già menzionato

art. 23, così come modificato da questa Corte con le sentenze nn. 70

del 1996 e 76 del 1993;

che per il diritto vivente avverrebbe con automatismo la

regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari,

con la conseguente abnormità del provvedimento ordinatorio di

trasmissione degli atti, direttamente, all'autorità giudicante;

che il fondamento di tale orientamento risiederebbe nella

tutela del diritto inviolabile di difesa e nel principio del giudice

naturale, poiché la remissione immediata al collegio priverebbe

l'imputato di queste garanzie;

che, ad avviso del giudice a quo, l'osservanza del diritto

vivente dovrebbe indurre il tribunale a dichiarare la nullità del

decreto di rinvio a giudizio e a trasmettere gli atti alla direzione

distrettuale antimafia di Bologna;

che tale situazione processuale non sarebbe ragionevole,

essendo in contrasto con i canoni di celerità ed economicità

processuale;

che il giudice per le indagini preliminari del capoluogo del

distretto, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di

procedura penale, sarebbe titolare di una competenza funzionale, sia

per la celebrazione dell'udienza preliminare sia per l'eventuale

giudizio abbreviato, a nulla rilevando il luogo dove si deve

celebrare il dibattimento;

che la regressione del processo alla fase delle indagini

preliminari risulterebbe, di conseguenza, priva proprio delle

giustificazioni poste a fondamento delle ricordate decisioni di

questa Corte, poiché l'imputato sarebbe, in ogni caso, giudicato dal

giudice dell'udienza preliminare naturalmente competente, qual è

quello distrettuale;

che, altrimenti, si verrebbe a creare un meccanismo

automatico e farraginoso di regressione del procedimento, privo di

giustificazione sostanziale e perciò in contrasto con i principi di

cui agli artt. 3 e 112 della Costituzione;

che vi sarebbe infatti violazione dell'art. 3, perché

situazioni processuali profondamente diversificate sarebbero

assoggettate alla medesima disciplina, in spregio al canone di

ragionevolezza;

che la peculiarità dei procedimenti richiamati dall'art. 51,

comma 3-bis del codice di procedura penale imporrebbe la previsione

di una specifica disciplina rispetto ai procedimenti ordinari,

poiché le funzioni di pubblico ministero, di giudice delle indagini

preliminari e giudice dell'udienza preliminare - quale che sia il

Tribunale competente per territorio nel distretto - comunque si

concentrano, in deroga ai criteri ordinari, in capo al pubblico

ministero e al giudice delle indagini e dell'udienza preliminari, ai

sensi, rispettivamente, dell'art. 51, comma 3-bis e dell'art. 328,

comma 1-bis;

che, inoltre, l'ingiustificata previsione della regressione

processuale rallenterebbe la definizione del processo, con rischi di

prescrizione dei reati e sostanziale vanificazione del principio di

obbligatorietà dell'azione penale, con lesione, altresì,

dell'art. 112 della Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto "trattasi della

regola che disciplina le attività processuali conseguenti alla

declaratoria di incompetenza territoriale già pronunciata dal

tribunale di Bologna";

che il giudice a quo ha pertanto sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevede la trasmissione degli

atti al pubblico ministero presso il giudice competente anche nel

caso di reati per i quali, ai sensi del citato art. 51, comma 3-bis

la funzione di pubblico ministero è attribuita a quello presso il

tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il

giudice competente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la non fondatezza della questione;

che, ad avviso dell'interventore, la questione sarebbe

rilevante, ma infondata, poiché non si potrebbe ravvisare la

violazione dei parametri costituzionali invocati;

che la prospettazione del rimettente invertirebbe i termini

logici del giudizio di ragionevolezza, poiché assumerebbe il

confronto fra due situazioni eterogenee assoggettate alla medesima

disciplina, anziché tra due situazioni omogenee diversamente

trattate;

che si invocherebbe, dunque, la necessità di un intervento

che regoli diversamente tali situazioni, compito del legislatore e

non della Corte costituzionale;

che, con riferimento alla violazione dell'art. 112 della

Costituzione, non sarebbe individuato alcuno specifico profilo di

contrasto, se non quello legato al fatto che ogni attività ritenuta

superflua aumenterebbe il rischio di prescrizione del reato;

che, a parte l'esigenza di assicurare le ulteriori attività

difensive nell'ambito dell'udienza preliminare, nel frattempo utili o

necessarie, questo rilievo non inciderebbe sull'obbligatorietà

dell'esercizio dell'azione penale.

Considerato che la questione è stata sollevata con riferimento a

due parametri costituzionali, il primo dei quali inconferente (v.

ordinanze nn. 137 del 1995 e 224 del 1985), e l'altro non

correttamente invocato;

che, in particolare, l'art. 112 della Costituzione attiene al

principio di obbligatorietà dell'azione penale, estraneo a una

questione che riguarda un momento successivo al suo esercizio, già

avvenuto da parte del pubblico ministero distrettuale (sentenze

nn. 460 e 280 del 1995);

che nessuna seria ragione di ordine costituzionale viene

addotta a sostegno della richiesta mirante alla rottura della

identità di regolamento processuale per la fase del giudizio e alla

creazione di riti differenziati, ov'è sovrana la discrezionalità

del legislatore (da ultimo, ordinanza n. 15 del 2000);

che il richiamo a siffatti parametri costituzionali impone la

declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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