Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice

di procedura civile, promossi con sei ordinanze emesse il 22 giugno

2001 dalla Corte di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai

nn. 807, 808, 809, 810, 811 e 812 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Sitaf S.p.a. nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Fabrizio Magrì per la Sitaf S.p.a. e l'avvocato

dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con sei ordinanze di

identico contenuto, emesse il 22 giugno 2001, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, laddove

condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente

all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di

appello;

che la Corte rimettente, chiamata a decidere sulla

sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata prima

dell'udienza di comparizione, ritiene di dover preliminarmente

verificare se la disciplina processuale consenta la partecipazione al

giudizio incidentale della parte resistente che non sia ancora

costituita nella causa di merito;

che il giudice a quo osserva come nella disciplina tipica

dell'appello, inteso quale revisio prioris instantiae dopo una fase

preparatoria, in cui si verifica la regolare costituzione del

contraddittorio, sussista una fase, di carattere endoprocessuale,

degli incidenti relativi alla sospensione dell'esecuzione, la quale

postula che il contraddittorio sia completo, in presenza di tutte le

parti costituite e la già pronunciata dichiarazione di contumacia

delle parti non costituite, non essendo altrimenti possibile delibare

la non manifesta infondatezza dell'appello e la sussistenza o meno

dei gravi motivi per la sospensione;

che tale situazione non muta qualora sull'istanza di

sospensione si provveda anticipatamente in camera di consiglio

anziché alla prima udienza, poiché anche in questa ipotesi la parte

resistente, per poter contrastare il provvedimento di sospensione,

deve essere costituita nel giudizio di merito;

che dalla impossibilità per la parte resistente non

costituita di partecipare all'udienza camerale e dall'asserita

impossibilità di ipotizzare una diversa interpretazione

costituzionalmente compatibile, il giudice a quo trae la conseguenza

del contrasto di tale disciplina con i principi sanciti dagli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la parte resistente

sarebbe privata del potere di contraddire sull'istanza di sospensione

avanzata dalla controparte, ovvero, per poter interloquire su di

essa, sarebbe costretta a costituirsi anticipatamente, rinunciando

così all'integrale godimento dei termini a comparire;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con il

novellato art. 111 della Costituzione, essendo incompatibile sia con

il principio del contraddittorio che con una reale situazione di

parità delle parti;

che, infine, vi sarebbe una irragionevole discriminazione tra

le parti resistenti nell'inibitoria e non ancora costituite, a

seconda che sia o meno proposta dalla controparte l'istanza di

pronuncia anticipata sulla sospensione;

che in tutti i procedimenti innanzi a questa Corte si è

costituita la parte appellante e ricorrente dei giudizi a quibus,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa dell'appellante, il giudice

rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo,

attribuendo al termine parti, contenuto nel terzo comma dell'art. 351

cod. proc. civ., il significato di parti costituite, anziché quello

di parti del procedimento di anticipata sospensione, con la

conseguenza che, in base a tale interpretazione, l'istanza di

anticipazione non potrebbe proporsi se non dopo la scadenza del

termine di costituzione dell'appellato;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque

per l'infondatezza della questione, in quanto il rimettente avrebbe

eseguito una ricostruzione basata su un erroneo presupposto

interpretativo, in assenza di un testuale riscontro normativo, e

senza dare della norma una lettura conforme alla Costituzione.

Considerato che le censure di incostituzionalità dell'art. 351

cod. proc. civ., mosse dalla Corte d'appello di Torino, si basano

tutte sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione

postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel

giudizio di merito;

che tale affermazione non trova tuttavia riscontro nella

formulazione letterale della norma, la quale prevede modalità di

trattazione diverse in relazione alla urgenza della richiesta di

decisione sulla sospensione e con riferimento al momento in cui

interviene la pronuncia, ma non detta alcuna disposizione circa la

costituzione delle parti in tale fase;

che deve sottolinearsi come il procedimento incidentale di

inibitoria conservi tuttora, anche in seguito alla novella introdotta

con la legge di riforma n. 353 del 1990, uno spiccato carattere di

autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, come del

resto è stato riconosciuto dalla prevalente dottrina;

che proprio in ragione di tale autonomia è consentito alla

parte resistente di costituirsi ai soli fini di contraddire

all'istanza di sospensione, analogamente a quanto si verifica nei

procedimenti incidentali di natura cautelare che si svolgono

anticipatamente rispetto alla trattazione del merito;

che, pertanto, qualora la decisione sulla sospensione debba

essere pronunciata prima dell'udienza di comparizione e non siano

ancora decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito,

la parte nei cui confronti è proposta l'istanza di sospensione ben

può scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria;

che la norma, ove correttamente interpretata, è del tutto

esente dai lamentati vizi di incostituzionalità e che la sollevata

questione risulta perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

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