Sentenza n. 313/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 7d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) nel testo sostituito dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1983 dalla Commissione
tributaria di I grado di Verbania sul ricorso proposto dalla s.r.l.
Nuova S.A.L.C.I., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno
1984;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dalla Commissione tributaria
di II grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a.
Siderurgica contro l'Ufficio II.DD. di Udine, iscritta al n. 741 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A) Con ricorso in data 27 maggio 1980, Zanuttigh Erminio impugnava
davanti alla Commissione tributaria di Udine un avviso di mora
notificatogli dall'Esattoria II.DD. di Cardoli il 26 marzo 1980, quale
debitore solidalmente responsabile con la S.p.a. Siderurgica di
Remansacco.
L'adita Commissione respingeva il ricorso per difetto di
giurisdizione, osservando che tale atto poteva essere impugnato
soltanto davanti all'Intendente di Finanza ex art. 53 del d.P.R. n.
602/73.
La Commissione di II grado, in sede di gravame, premesso che
l'avviso di mora non era previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del
1972, fra gli atti suscettibili di ricorso alle Commissioni tributarie,
il che risultava lesivo del diritto di difesa dell'intimato, cui veniva
preclusa la facoltà di contestare l'avverso potere di procedere in
executius, con ordinanza 11 maggio 1983 (R.O. n. 741/83), sollevava
l'eccezione di illegittimità costituzionale della citata norma, in
relazione all'art. 24 Cost.. In punto di rilevanza osservava che la
questione era pregiudiziale alla fattispecie sottoposta al suo esame.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, era pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1984, n. 39.
L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri, rilevava che l'autorità
remittente aveva trascurato l'avvenuta sostituzione della norma
impugnata con l'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ove
espressamente si prevede l'impugnabilità davanti alle Commissioni
tributarie anche dell'avviso di mora, non solo per far valere vizi
propri dell'atto, ma anche per motivi attinenti alla sussistenza del
debito o della responsabilità dell'intimato, nel caso in cui non vi
sia stata preventiva notificazione dell'avviso di accertamento.
L'Avvocatura deduceva, inoltre, che la nuova norma ha, in parte
qua, mero valore interpretativo, posto che, già nel vigore
dell'originario testo dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/72, doveva
ritenersi consentita l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni
tributarie dell'avviso di mora, anche per motivi attinenti al merito
dell'obbligazione tributaria, ove la notificazione dello stesso non
fosse stata preceduta da quella di altro atto da tale norma
espressamente menzionato nel novero di quelli ricorribili; che nel
senso indicato è anche l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Corte di cassazione (sent. nn. 359/81 e 6262/80) e che tale
orientamento è pienamente coerente con la natura propria della
giurisdizione tributaria, che è non solo o non è tanto di
impugnazione di atti, quanto, anche e prevalentemente, di cognizione
del rapporto tributario.
B) Con ordinanza del 19 dicembre 1983 (R.O. n. 289/84), la
Commissione tributaria di I grado di Verbania, adita in sede di
impugnazione del provvedimento con il quale l'Ufficio II.DD. di Arona
aveva dichiarato inammissibile una domanda di condono presentata ai
sensi del D.L. n. 429/82 (convertito con modificazioni nella legge n.
516/82), sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 16 del
d.P.R. n. 636/72, nel testo novellato con l'art. 7 del d.P.R. n.
739/81, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 113, primo comma
Cost..
A sostegno dell'avanzato dubbio di illegittimità l'autorità
remittente premetteva che l'anzidetto provvedimento non poteva
ritenersi compreso neanche implicitamente nel novero di quelli che,
secondo l'impugnata norma, sono impugnabili davanti alle Commissioni
tributarie; pur dandosi carico dell'opposto orientamento ermeneutico
sostenuto dalla Corte di cassazione, osservava poi che l'elenco
figurante in tale norma ha valore tassativo e non meramente
esemplificativo, sicché non consente la impugnabilità di qualsivoglia
atto che, pur non essendo espressamente menzionato, influisca comunque
sulla determinazione del debito di imposta, sì da essere ascrivibile
alla categoria degli "avvisi di accertamento" lato sensu intesa; che la
ritenuta tassatività sarebbe ugualmente illegittima, sia che si
configuri la giurisdizione tributaria come impugnazione di atti, sia
che la si ritenga strumentale all'accertamento del rapporto: nel primo
caso, invero, vi sarebbe violazione del principio generale di
giustiziabilità degli atti amministrativi; nel secondo resterebbero
arbitrariamente discriminati taluni atti i quali, pur potendo, al pari
di quelli espressamente menzionati, fondare l'interesse, giuridicamente
qualificato, al suddetto accertamento, non consentirebbero, tuttora,
per il solo fatto della loro omessa menzione, l'ingresso alla tutela
giurisdizionale.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1984, n. 238.
Anche in questo giudizio interveniva il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che
depositava una memoria di contenuto sostanzialmente analogo a quello
innanzi esaminato ed in particolare insisteva sull'interpretazione
estensiva da dare alla locuzione "avviso di accertamento", che figura
nella norma impugnata.
Le questioni sono state rimesse, per la decisione, alla camera di
consiglio. Considerato in diritto :
1) La Commissione di II grado di Udine dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in
quanto non prevede l'impugnabilità dell'avviso di mora ove la sua
notificazione non sia stata preceduta da quella di altri atti
anteriormente impugnabili secondo la stessa norma per cui risulta leso
il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost..
2) La Commissione tributaria di I grado di Verbania, invece,
solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16
del d.P.R. n. 636/72 nel testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739 in quanto nella elencazione tassativa degli atti
impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, in esso contenuta, non
è compreso l'atto di declaratoria di inammissibilità o di rigetto
della domanda di condono, nonostante la sussistenza dell'interesse del
contribuente alla tutela giurisdizionale di merito del rapporto
tributario. E ciò in riferimento all'art. 3 Cost., al principio
generale della giustiziabilità degli atti amministrativi portato
dall'art. 113 Cost. e al diritto di difesa garantito dall'art. 24
Cost..
3) Le questioni non sono fondate.
L'interpretazione restrittiva, escludente l'avviso di mora dal
novero degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, che
la Commissione tributaria di II grado di Udine mostra di seguire anche
al momento della decisione de qua, non trovava seguito né da parte dei
giudici tributari, né dei giudici ordinari, compresa la Corte di
cassazione.
L'indirizzo giurisprudenziale che riteneva meramente
esemplificativa la elencazione contenuta nell'art. 16 citato e, quindi,
la possibilità dell'impugnazione anche dell'avviso di mora, era del
tutto prevalente, costante ed uniforme. Tanto che certamente esso è
stato tenuto presente dal legislatore che lo ha poi codificato nel
testo novellato dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/72 (e cioè nell'art. 7
d.P.R. n. 739/81) che testualmente prevede, tra gli atti impugnabili
dinanzi alle Commissioni tributarie, anche l'avviso di mora.
È opportuno ricordare, anche ai fini della decisione dell'altra
questione sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di
Verbania, che il citato indirizzo giurisprudenziale, (cfr. Cass. 25
ottobre 1980, n. 6262), si è fondato anzitutto sulla considerazione
che l'accertamento tributario deve intendersi come atto efficace nei
confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un
procedimento o di un subprocedimento di accertamento comunque
denominato; di un procedimento, cioè , che accerta e dichiara la
sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un
suo elemento e che l'accertamento di siffatto obbligo è in ogni caso
impugnabile dinanzi ai giudici, in ispecie le Commissioni tributarie,
qualunque sia la forma e la denominazione che ha l'atto che lo
contiene.
Inoltre, si è considerato (Cass. n. 3047/84), ed anche da questa
Corte (sent. n. 63/82), che l'obbligazione tributaria è una
obbligazione ex lege; che l'accertamento e tutti gli atti del
procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione
dell'esazione del tributo; che il ricorso del contribuente ai giudici
tributari ed ordinari è , in ogni caso, diretto a contestare la
sussistenza e l'entità dell'obbligazione tributaria.
Si è osservato anche che il giudizio che si instaura riguarda
sempre il rapporto tributario ed è diretto all'accertamento della
sussistenza della pretesa tributaria dell'ente impositore ed, in via
conseguenziale, alla pronuncia di legittimità degli atti posti in
essere dallo stesso per provvedere alla riscossione coattiva
dell'imposta.
4) I surrichiamati principi determinano anche l'infondatezza
dell'altra questione sollevata dalla Commissione tributaria di I grado
di Verbania.
La Corte osserva, in via generale, che la qualificazione come
tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art.
7, d.P.R. n. 739/81 che ha sostituito il testo dell'art. 16 del d.P.R.
n. 636/72, non è di ostacolo, nella fattispecie, all'interpretazione
estensiva della norma.
Anzitutto va considerato che l'atto di cui trattasi, il quale
consiste nella declaratoria di inammissibilità dell'istanza di condono
tributario, non è un atto tipico del procedimento tributario, pur
avendo certamente, nel caso di mancata impugnazione, l'effetto di
rendere definitivo l'accertamento dell'obbligazione tributaria e della
pretesa tributaria e di rendere esigibile il credito di imposta dando
all'amministrazione finanziaria, in caso di mancato pagamento del
tributo, la possibilità di azionare la procedura per la riscossione
coattiva del credito. Inoltre, oltre alla mancanza di tipicità, l'atto
de quo è di natura eccezionale per la rara ricorrenza del condono
tributario. E, quindi, il legislatore non poteva certamente
comprenderlo espressamente nella suddetta elencazione.
Ora però, la mancanza di una specifica previsione, sia pure
giustificata e razionale, non può impedire all'interprete di ritenere
il suddetto atto impugnabile in via giurisdizionale proprio in
considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce, i quali
sono quelli propri di ogni atto di accertamento per cui, in sostanza,
esso è assimilabile ad uno di essi.
L'interpretazione che si compie si adegua ai principi giuridici
richiamati e, cioè , alla natura dell'obbligazione tributaria, che è
ex lege, allo scopo e alla direzione degli atti del procedimento
tributario in cui si inserisce anche l'atto di cui trattasi, alla
natura e alla finalità del giudizio tributario non potendosi
minimamente dubitare che tutti gli atti che hanno la comune finalità
dell'accertamento della sussistenza e dell'entità del debito
tributario siano equivalenti, qualunque sia la denominazione data ad
essi dal legislatore.
Essi, siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed
immediata della situazione soggettiva del contribuente, sono
immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari.
Non sarebbe certamente giustificabile, specie sul piano
costituzionale (artt. 113 e 24 Cost.), la posticipazione nel tempo
della tutela giurisdizionale contro gli atti successivi alla
declaratoria di rigetto o di inammissibilità della domanda di condono.
Tanto più che detti atti potrebbero essere meramente eventuali e
non sempre ipotizzabili.
La tutela del contribuente risulterebbe certamente aggravata e
limitata.
Del resto, l'interpretazione compiuta trova conforto nella
relazione ministeriale allo stesso d.P.R. n. 739/81 e, quindi, nella
stessa ratio della norma. Si è ivi affermato che l'elencazione degli
atti impugnabili contenuta nell'art. 7 di esso, costituisce una
riformulazione più precisa dell'art. 16 d.P.R. n. 636/72; che si è
tenuta presente la caratterizzazione del giudizio tributario come
giudizio sul credito di imposta e sulla correlata obbligazione; che si
è voluto assicurare la tutela del contribuente, in ogni caso, dinanzi
agli organi più tecnicamente idonei, quali le Commissioni tributarie,
e ciò in applicazione dell'art. 113 Cost..
Pertanto, le due questioni sollevate vanno dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi (R.O. n. 741/83 e 289/84), dichiara non fondate,
nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sia nel
testo originario sia in quello sostituito con l'art. 7 del d.P.R. n.
739/81, sollevate rispettivamente dalla Commissione tributaria di II
grado di Udine e dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania,
in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte