Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 234, 468, secondo comma, e 495, secondo comma, del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992

dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone nel

procedimento penale a carico di Pedrini Luigi, iscritta al n. 728 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

234, 468, secondo comma, 495, secondo comma, del codice di procedura

penale "nella parte in cui tali norme, nel diritto vivente,

comportano che ai fini della prova del reato, sia necessario dapprima

documentare analiticamente per iscritto tutte le attività connesse

all'accesso, all'insediamento, al campionamento, al prelievo ed alle

analisi; ed in seguito ridocumentare nel verbale di udienza la

deposizione del teste su quelle medesime circostanze di fatto";

che ad avviso del remittente il combinato disposto delle norme

impugnate contrasterebbe:

con l'art. 76 della Costituzione: per violazione del principio

di massima semplificazione del processo, indicato nelle direttive nn.

1 e 103 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987;

con l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità

di trattamento tra la posizione del pubblico ministero e la posizione

della difesa "che può produrre documenti senza neppure indicare

(come testi) coloro che quei documenti ebbero a redigere";

con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del "diritto di

difesa dello Stato-ordinamento rispetto alla commissione di reato";

con l'art. 97 della Costituzione: in quanto detta attività

"destinata semplicemente a far aumentare il materiale cartaceo

processuale" non sarebbe coerente con l'esigenza di buon andamento

della pubblica amministrazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità - sotto il profilo del difetto di

rilevanza - o comunque per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il provvedimento di rimessione, certamente di non

agevole comprensione, accenna, sul punto della rilevanza,

all'eventualità di una revoca dell'ammissione di una prova

testimoniale asseritamente sovrabbondante;

che, d'altro lato, non risulta comprensibile quale pronuncia

auspichi il remittente, essendo assolutamente non chiaro né il tipo

di intervento che questa Corte dovrebbe operare sulle norme

impugnate, né quale disciplina in concreto debba risultarne;

che tale incertezza del thema decidendum e del petitum comporta

anche l'impossibilità di comprendere esattamente quale rilevanza la

questione abbia sul provvedimento di revoca adottando;

che, inoltre, con evidente contraddizione il remittente lamenta

un obbligo di "ridocumentazione" che le norme impugnate

comporterebbero ai fini della prova del reato, in quanto l'unica

fonte di conoscenza della regiudicanda da parte del giudice del

dibattimento può essere solo quanto contenuto nel fascicolo del

dibattimento, nel quale, secondo la stessa prospettazione del giudice

a quo, non v'è alcuna documentazione di accertamenti precedentemente

compiuti;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495,

secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in

riferimento agli artt. 76, 3, 24, e 97 della Costituzione dal Pretore

di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte