Sentenza n. 313/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 342 del codice penale promosso con ordinanze
emesse il 9 novembre 1994 dal Pretore di Cremona e il 14 febbraio
1995 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 232
del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 4 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;
b) dell'art. 343 del codice penale promosso con ordinanze
emesse il 27 ottobre 1994 dalla Corte di appello di Reggio Calabria,
il 1 dicembre 1994 dal Pretore di Potenza e il 30 novembre 1994 dal
Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 10, 69 e 187 del
registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 4, 7 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Cremona impugna l'art. 342 del codice penale
per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. L'ordinanza
prende le mosse dalle considerazioni che indussero questa Corte a
dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 341 c.p. nella parte in cui prevedeva come
minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.
Alla stregua di quelle considerazioni, il giudice a quo ritiene
che anche l'identico minimo edittale previsto dall'art. 342 c.p.
debba ritenersi frutto di un bilanciamento manifestamente
irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio dei soggetti
investiti di pubblica funzione e la libertà del cittadino.
Osserva poi il rimettente che la tutela penale dell'onore è
assicurata, in via generale, dalle figure dell'ingiuria e della
diffamazione, fattispecie, queste, il cui tratto differenziale è
rappresentato dalla presenza o meno dell'offeso e che qualifica in
termini di maggior gravità l'ipotesi che si realizza allorché
l'offeso sia assente. Per le offese al prestigio di organi pubblici,
invece, tale criterio viene abbandonato, perché la diffamazione a
corpo politico amministrativo e giudiziario determina solo, a norma
dell'art. 595, ultimo comma, c.p., l'aumento della pena base, mentre
l'offesa che si realizzi "al cospetto" dei medesimi organi integra
una fattispecie "punita in maniera significativa" nonostante che in
quest'ultimo caso l'offesa si presenti più circoscritta, e, dunque,
con una diffusività ridotta. Da qui la censura di irragionevolezza e
la violazione della funzione rieducativa della pena atteso il livello
eccessivo della sanzione minima comminata.
2. - Analoghe censure sono state svolte anche dal Pretore di
Trieste, il quale impugna l'art. 342 del codice penale sempre nella
parte in cui prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione,
per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 24 e 97, primo comma,
della Costituzione. Partendo dalla sentenza n. 341 del 1994, il
rimettente osserva che l'oggetto specifico della tutela penale è
comune a tutti i delitti di oltraggio e che la maggiore o minore
gravità dei diversi titoli di reato è ben delineata dal legislatore
con la previsione di pene diversificate: tuttavia, nel caso
contemplato nell'art. 342 del codice penale, è stato previsto un
minimo edittale uguale a quello stabilito per l'oltraggio a pubblico
ufficiale. Ciò posto, rileva il giudice a quo, il mutamento della
"scala gerarchica dei valori morali e giuridici" prodottosi nel tempo
non giustifica più la sanzione edittalmente prevista nel minimo per
il reato in esame, impedendo al giudice di applicare una pena
"effettivamente proporzionata all'entità della lesione ed idonea ad
essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei
consociati" nelle ipotesi di modesta rilevanza, e ciò tanto più
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 341
del codice penale. La irrogazione di una pena sproporzionata al grado
di effettivo disvalore del fatto comprometterebbe dunque, secondo il
giudice a quo, la finalità rieducativa della pena e l'art. 3 della
Costituzione "in quanto si avrebbe violazione del principio di
eguaglianza sostanziale". Risulterebbero poi violati gli artt. 24 e
97 della medesima Carta in quanto l'inadeguatezza in eccesso della
sanzione ostacolerebbe, nei casi meno gravi, l'accesso ai riti
alternativi "essendo più difficile teoricamente riuscire ad ottenere
pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive", a tutto discapito,
conclude il giudice a quo, "del buon andamento e imparzialità dei
pubblici uffici".
3. - La Corte di appello di Reggio Calabria solleva, invece,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice
penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di
anni uno di reclusione. L'ordinanza di rimessione fa anch'essa leva
sulla sentenza n. 341 del 1994 e ritiene che le considerazioni ivi
svolte in tema di oltraggio a pubblico ufficiale si attaglino anche
alla fattispecie prevista dall'art. 343 c.p., considerato che il
ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla
determinazione della pena deve tener conto del mutato rapporto,
rispetto al codice del 1930, tra amministrazione della giustizia e
società. Da qui il corollario che nei casi più lievi il prestigio e
il buon andamento dell'amministrazione della giustizia appaiono
colpiti in modo così irrisorio da non giustificare una pena minima
tanto elevata. Il profilo censurato, poi, determinerebbe una
violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in
quanto - osserva il giudice a quo - l'inadeguatezza in eccesso di una
sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto
contrasta con il principio del buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione.
4. - Anche il Pretore di Potenza ha svolto analoghe censure
ponendo a base delle stesse la sentenza n. 341 del 1994, e ciò
perché, osserva il rimettente, tanto l'art. 341 c.p., preso in esame
nella richiamata sentenza della Corte, quanto l'art. 343 c.p.,
oggetto della presente impugnativa, "sono apprestati a tutela dello
stesso bene giuridico, individuato nel prestigio della pubblica
amministrazione, come è dimostrato anche dalla parificazione delle
due ipotesi rispetto alla applicazione della scriminante speciale di
cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288". Gli argomenti
svolti dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 varrebbero a
fortiori nel caso previsto dall'art. 343 c.p. considerato il più
elevato minimo edittale ivi previsto a fronte di quello stabilito per
il reato di cui all'art. 341 c.p. prima della declaratoria di
incostituzionalità. D'altra parte, rileva il giudice a quo, neppure
possono soccorrere elementi di specialità a giustificare la pena
edittalmente stabilita nel minimo per la fattispecie oggetto di
censura, giacché la stessa non è volta a tutelare "l'esercizio
della funzione giurisdizionale nei suoi profili di stretta rilevanza
costituzionale", trovando la stessa riconoscimento in altre
previsioni normative (ad es. art. 290 c.p.).
5. - L'identica questione è stata infine sollevata dal Pretore di
Trieste, il quale deduce profili del tutto analoghi di illegittimità
costituzionale in forza delle considerazioni svolte nella più volte
citata sentenza n. 341 del 1994. Anche il Pretore di Trieste rileva
che gli artt. 341 c.p. e 343 c.p. presentano un identico oggetto
giuridico cosicché anche a quest'ultima fattispecie dovrebbe
estendersi la declaratoria di incostituzionalità, tenuto conto che
il minimo edittale ivi previsto "ammonta ora - dopo la citata
sentenza della Corte costituzionale - a ben 24 volte la pena minima
prevista per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p.". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte
questioni fra loro intimamente connesse: i relativi giudizi vanno
pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Il Pretore di Cremona e il Pretore di Trieste impugnano, per
profili solo in parte coincidenti, l'art. 342 del codice penale nella
parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di
reclusione. Comune ad entrambe le ordinanze è la dedotta violazione
degli artt. 3 e 27 della Costituzione: a parere dei giudici a quibus,
infatti, ponendo la norma a raffronto con la sanzione stabilita per
il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o
giudiziario e tenendo conto del mutamento della "scala gerarchica dei
valori morali e giuridici", la previsione del minimo edittale sancita
dalla norma oggetto di censura appare eccessiva e tale, quindi, da
vulnerare il principio di "uguaglianza sostanziale" e la funzione
rieducativa della pena. A parere del Pretore di Trieste la norma si
porrebbe poi in contrasto anche con gli artt. 24 e 97 della
Costituzione, in quanto, a suo dire, l'inadeguatezza per eccesso
della sanzione edittalmente stabilita nel minimo ostacolerebbe nei
casi meno gravi l'accesso ai riti alternativi per essere
"teoricamente" più difficile ottenere pene pecuniarie in
sostituzione di quelle detentive, con conseguente compromissione
anche "del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici".
3. - Per profili del tutto analoghi, la Corte di appello di Reggio
Calabria, il Pretore di Potenza ed il Pretore di Trieste hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del
codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena
di anni uno di reclusione. Ad avviso dei giudici rimettenti, infatti,
la previsione di una pena stabilita nel minimo in misura tanto
elevata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione per le stesse ragioni che indussero questa
Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice
penale. A tali censure la Corte di appello di Reggio Calabria
aggiunge anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della
Costituzione, in quanto - osserva il giudice a quo - "l'inadeguatezza
in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali
rilevanti e tale effetto viola il principio del buon andamento e
dell'imparzialità dell'amministrazione".
4. - Comune a tutte le ordinanze di rimessione è l'insistito
richiamo ai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 341
del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
proprio nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la
reclusione per mesi sei. In tale sentenza, come i giudici a quibus
rammentano, questa Corte, pur ribadendo i rigorosi limiti che
presiedono al controllo delle discrezionali scelte del legislatore
circa la determinazione della quantità e qualità della sanzione
penale, ebbe a rilevare, con specifico riferimento alla fattispecie
allora esaminata, come "la rigidità e severità del minimo edittale
previsto dal legislatore del 1930" apparisse "frutto di un
bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela
dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon
andamento dell'amministrazione) anche nei casi di minima entità, e
quello della libertà personale del soggetto agente", evidenziando
come "la manifesta irragionevolezza" della norma censurata emergesse
"anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto
dall'art. 594 del codice penale".
Perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che
direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal
legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti
in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di
"eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non
è, quindi, qualsiasi mutamento del costume o della coscienza
collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a
compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente
rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata
in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte
penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento
sanzionatorio, giacché, ove così fosse, alla relatività di un
giudizio di valore - quello legislativo - finirebbe ineluttabilmente
per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e,
come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente "creativa"
che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati a questa Corte.
L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della
quantità o qualità della pena comminata per una determinata
fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente
alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel
senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe
apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad
esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a
non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di
alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi.
In una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come
i principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994 non possano
affatto determinare - come pretenderebbero i giudici a quibus - un
automatico trasferimento del relativo decisum alle ipotesi previste
dagli artt. 342 e 343 del codice penale, dal momento che, per un
verso, le strutture delle norme che vengono ora in discorso si
distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale
allora esaminata, mentre, sotto altro profilo, sono proprio le
connotazioni fortemente "storicizzate" che caratterizzano
quest'ultima ipotesi delittuosa ad impedire una qualsiasi estensione
della richiamata pronuncia al di fuori del circoscritto tema che con
essa si è inteso affrontare e risolvere. È di tutta evidenza,
infatti, che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico,
amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita
in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività,
ad una mera ipotesi di oltraggio "plurimo", giacché nella
fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica
qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a
rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da
tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del
prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé
determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il
corpo o il collegio è chiamato a esercitare. Né a contrastare
simili rilievi può soccorrere, come ha invece ritenuto il Pretore di
Cremona, il diverso e più blando trattamento previsto per il reato
di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario
dall'art. 594, quarto comma, del codice penale, dal momento che è
proprio l'offesa "al cospetto" ad integrare una condotta che
direttamente aggredisce il bene tutelato, esponendolo, quindi, ad una
lesione certo più grave rispetto a quella che scaturisce da una
offesa soltanto "indiretta" realizzata comunicando con altri, i
quali, a loro volta, tali offese possono anche non condividere o,
addirittura, contrastare.
Considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per il delitto
previsto dall'art. 343 del codice penale, ove, anzi, il primario
risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il
magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria
qualsiasi assimilazione - sia pure sotto il circoscritto profilo
della individuazione del minimo edittale - alla figura di "genere"
rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. D'altra
parte, se questa Corte non mancò di osservare, nella richiamata
sentenza n. 341 del 1994, come in altri paesi "di democrazia matura"
il delitto di oltraggio fosse punito meno severamente o risultasse
addirittura "ignorato", un simile rilievo non può certo valere con
riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 343 del codice penale,
posto che in paesi di antica e consolidata tradizione liberale il
prestigio degli organi di giustizia è assicurato da norme assai
rigorose che testimoniano come un simile bene assuma un rilievo del
tutto peculiare nel quadro di qualsiasi assetto democratico.
Dissolto, quindi, il dubbio di costituzionalità delle norme
censurate con riferimento al principio di ragionevolezza, le
questioni si rivelano infondate anche in relazione all'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, essendo stata la funzione rieducativa
della pena invocata dai giudici a quibus per i medesimi profili
dedotti a sostegno dell'asserito contrasto delle disposizioni
impugnate con l'art. 3 della Carta fondamentale. Del tutto improprio
si rivela, poi, il richiamo all'art. 24 della Costituzione operato
dal Pretore di Trieste sul presupposto che la previsione di un minimo
edittale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai
riti alternativi, e ciò sia perché tra editto e scelte processuali
possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia
perché si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali
la difficoltà "teorica" di "riuscire ad ottenere pene pecuniarie
sostitutive di pene detentive".
Ugualmente infondata è, infine, la pretesa violazione dell'art.
97, primo comma, della Costituzione, che alcuni giudici hanno desunto
dai "rilevanti costi processuali" e dalla minor propensione per i
riti alternativi che scaturirebbero dagli elevati minimi edittali
previsti dalle norme oggetto di impugnativa. Questa Corte ha infatti
costantemente affermato che il principio del buon andamento e della
imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'indicato
parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici
uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione
della giustizia (v. sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982),
attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli
uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto
amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio
della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai
diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio
(v., sentenza n. 376 del 1993 e ordinanza n. 275 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342
del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27,
terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di
Cremona e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in
epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343
del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello
di Reggio Calabria, dal Pretore di Potenza e dal Pretore di Trieste
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte