Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo 10

settembre 1993, n. 360, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 7

gennaio 1997 dal pretore di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn.

219, 220 e 221 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di tre procedimenti instaurati a séguito

di opposizioni a verbali d'accertamento di infrazione di regole della

circolazione stradale, proposte da altrettanti automobilisti,

coinvolti in sinistri stradali con lesioni alle persone, al fine di

far dichiarare non illecita la condotta loro contestata ed escluse le

rispettive responsabilità nella determinazione dei sinistri stessi -

il pretore di Imperia, con tre ordinanze di identico contenuto,

emesse tutte in data 7 gennaio 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993,

n. 360;

che, qualificate le proposte domande quali azioni di

accertamento, tendenti "in via preventiva" ad evitare l'eventuale

adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente

di guida, osserva il rimettente come - nelle ipotesi (statisticamente

prevalenti) in cui il fatto ascritto rientri tra i reati perseguibili

a querela e questa non venga proposta, per rinunzia tacita o

esplicita della persona che ha subìto le lesioni - all'interessato

non rimanga alcun rimedio giuridico, non essendo prevista dalla

denunciata norma (contrariamente a quanto sancisce il successivo art.

224, comma 4, "nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento")

la rimozione degli effetti della pronuncia di sospensione provvisoria

della patente;

che, pertanto, il denunciato comma 2 dell'art. 223, "nella parte

in cui prevede l'applicabilità della previsione normativa alle

ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorché l'azione penale

risulti improcedibile", violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione,

per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che

abbiano o meno la possibilità di essere sottoposti a giudizio; b)

l'art. 16 della Costituzione, per la conseguente compromissione della

libertà di circolazione dei soggetti stessi; c) gli artt. 24 e 25

della Costituzione, poiché l'accesso all'àmbito naturale del

giudizio penale - necessario anche in ragione della sostanziale

indeterminatezza del concetto di "evidente responsabilità", previsto

dalla norma quale presupposto per l'adozione del provvedimento

prefettizio - è rimesso all'arbitrio della parte lesa; d) l'art. 97

della Costituzione, per la conseguente violazione del principio di

buon andamento della pubblica amministrazione, stante l'arbitraria

sostituzione di questa al giudice penale nell'accertamento del fatto;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità

ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che, comportando la soluzione di questioni identiche,

riguardanti tutte la stessa norma e sollevate con le medesime

motivazioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi;

che il giudice a quo esplicitamente qualifica le domande proposte

dai ricorrenti quali azioni di accertamento, tendenti "in via

preventiva" ad evitare l'eventuale adozione di un futuro

provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida;

che, pur ammettendo la proponibilità di siffatte azioni di

accertamento negativo nell'àmbito d'un procedimento tipicamente

impugnatorio quale quello ex lege 24 novembre 1981, n. 689, risulta

palese dalla prospettazione come - rispetto allo specifico thema

decidendum dei giudizi a quibus, concernente esclusivamente

l'asserita assenza di responsabilità penale in relazione alle

singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare

applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle

procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento

prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, "nelle

ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di

cui all'art. 222, commi 2 e 3": provvedimento, autonomamente

opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli

artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996);

che, in conseguenza, le questioni sono manifestamente

inammissibili per l'evidente irrilevanza nel giudizio a quo (v., ex

plurimis, sentenza n. 89 del 1995 ed ordinanza n. 90 del 1998); e

ciò anche a prescindere dal fatto che il rimettente neppure fornisce

l'indispensabile precisazione - con riguardo alle fattispecie

sottoposte al suo giudizio - in ordine alla mancata proposizione

della querela, od alla sopravvenuta remissione di essa, da parte

della persona offesa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10

settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16,

24, 25 e 97 della Costituzione, dal pretore di Imperia, con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte