Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge

27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani),

promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1979 dal Pretore di Lodi

nel procedimento civile vertente tra Giani Mario e Bianchi Sergio,

iscritta al n. 907 del reg. ord. 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di sfratto per morosità

promosso da Giani Mario contro Bianchi Sergio, il Pretore di Lodi,

con ordinanza del 10 aprile 1979 (n. 907 del 1979), sollevava

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle

locazioni d'immobili urbani), laddove stabilisce che la morosità del

conduttore può essere sanata in sede giudiziale "se il conduttore

alla prima udienza versa l'importo dovuto" e che "ove il pagamento

non avvenga in udienza il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di

difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a

giorni 90";

che, a parere del Pretore, la norma citata, escludendo che il

termine per sanare la morosità possa essere richiesto anche

nell'ulteriore corso del procedimento e possa comunque essere

concesso con la pronuncia che condanni il conduttore al rilascio,

contrasterebbe: a) con l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto

creerebbe un ostacolo di fatto ai poteri processuali del conduttore

convenuto in giudizio per morosità; b) con gli artt. 3 e 24 Cost.,

in quanto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento

tra conduttori realmente morosi e chi ritenga in buona

fede di non esserlo e di dovere quindi resistere in giudizio, nonché

tra conduttori che traggano i mezzi di sostentamento solo dalla

propria attività di lavoratori subordinati e conduttori abbienti;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che la norma denunciata, non limita affatto la normale

tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24, primo comma, Cost., in

quanto, lungi dal rappresentare un ostacolo alla possibilità per il

conduttore di far valere le proprie ragioni, prevede al contrario un

ulteriore specifica agevolazione a suo favore, che si aggiunge, senza

comprimerle o menormarle, alle facoltà che ordinariamente gli

spettano, in quanto convenuto in giudizio;

che del pari risulta manifestamente infondata la questione di

incostituzionalità relativa agli artt. 3 e 24 Cost., posto che la

norma impugnata attribuisce obiettivo rilievo alla mora del

conduttore, senza limitare l'esercizio del diritto di difesa e senza

creare ingiustificate disparità di trattamento;

che anzi, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza di

rimessione, la disposizione dell'art. 55 l. cit. accorda una speciale

protezione proprio ai soggetti meno abbienti, laddove stabilisce che,

ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice può assegnare un

termine per la sanatoria della mora "dinanzi a comprovate condizioni

di difficoltà del conduttore".

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina

delle locazioni degli immobili urbani), sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte