Sentenza n. 315/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, sesto
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, (Conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente
modifica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto dal
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori - contro la
Giunta del C.I.P., ed altri iscritta al n. 83 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione del CODACONS e dell'A.N.I.A. -
Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione - nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Carlo Rienzi, Roberto Canestrelli e Giuseppe Lo
Mastro per il CODACONS e Alessandro Pace per l'A.N.I.A. e l'Avvocato
dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio instaurato a seguito del ricorso con
cui alcune associazioni di categoria avevano impugnato la
deliberazione della Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi n.
14 del 26 aprile 1990, che stabiliva le tariffe dei premi per
l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e
dei natanti per il periodo 1° maggio - 30 aprile 1991, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24
dicembre 1969, n. 990, modificato dalle legge 26 febbraio 1977, n.
39.
Le parti ricorrenti si erano dolute della deliberazione, che
avrebbe comportato aumenti ingiustificati delle tariffe
precedentemente in vigore, censurando in particolare il parere
espresso dalla Commissione ministeriale prevista dalla norma già
richiamata. Di tale parere, obbligatorio nel procedimento, si
assumeva l'invalidità, per essere stato reso da un organo
illegittimamente composto, non avendo il ministero dell'industria,
commercio e artigianato inserito, tra i componenti della Commissione,
rappresentanti degli interessi delle categorie degli utenti dei
servizi assicurativi. In subordine, veniva eccepita l'illegittimità
costituzionale della norma, per contrasto con l'art. 23 della
Costituzione.
Con sentenza parziale pronunciata il 17 aprile 1991, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la censura rivolta
contro il d.m. 14 gennaio 1989, istitutivo della Commissione,
osservando che il ministero competente si era attenuto al disposto
dell'art. 11 della legge n. 990 del 1969, il quale, nello stabilire
che dell'organo devono far parte due membri di diritto (un
rappresentante della Direzione generale delle assicurazioni private
di interesse collettivo ed uno dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni), e cinque "esperti", non prevede la rappresentanza
degli interessi di categoria, così come previsto invece per la
Commissione centrale prezzi. La norma ha dunque inteso configurare la
Commissione come un organo a competenza tecnica, con esclusione della
presenza di altri interessi pubblici o di categoria.
Con l'ordinanza di rimessione resa nella stessa data della
sentenza parziale, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
osserva che, tenuto conto della conformità a legge dell'operato del
Ministero dell'industria, commercio e artigianato, assume rilevanza
la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
sesto comma, della legge n. 990 del 1969, che disciplina la
composizione della Commissione.
Le tariffe assicurative di cui si discute - si legge
nell'ordinanza - hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte.
Infatti esse sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione,
mentre per converso la stipula del contratto di assicurazione è
obbligatoria per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda
far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate.
Il cittadino ha dunque una scelta limitata alla rinuncia al
soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale, ovvero
all'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritativamente
prefissate. La conseguenza è che anche per la determinazione delle
tariffe assicurative deve ritenersi operante la garanzia apprestata
dall'art. 23 della Costituzione, con particolare riguardo per la
Commissione chiamata ad esprimere l'obbligatorio parere, Commissione
che dovrebbe includere rappresentanti dei principali dicasteri,
dell'Istituto centrale di statistica e delle categorie di cittadini
interessate.
2. - Si è costituito in giudizio il CODACONS (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori), il quale ha chiesto che la proposta questione di
legittimità venga dichiarata fondata.
3. - Ha depositato atto di costituzione l'A.N.I.A. (Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici).
Precisando di essersi costituita nel giudizio a quo il 21 marzo
1992 e di conoscere la giurisprudenza di questa Corte che nega la
legittimazione ad intervenire nel giudizio di costituzionalità ai
controinteressati che non si siano costituiti prima dell'emanazione
dell'ordinanza di rimessione. L'A.N.I.A. chiede tuttavia di essere
ammessa, eventualmente previa sollevazione da parte della stessa
Corte della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23,
terzo comma, e 25 della legge n. 87 del 1953 (così come interpretati
dalla sentenza n. 220 del 1988).
La situazione di specie, osserva l'A.N.I.A., non può non
ricollegarsi al diritto di agire e di difendersi in giudizio,
protetto dall'art. 24 della Costituzione, cui la Corte ha
riconosciuto valore di principio supremo.
Del resto, riconoscere che il giudizio di costituzionalità è
fondato sulla ragionevolezza e sul bilanciamento dei valori comporta
- soprattutto come indispensabile arricchimento delle rationes
decidendi - la partecipazione di tutti coloro che sono interessati in
senso sia formale che sostanziale.
Nel merito, l'A.N.I.A. sostiene che la censura proposta è
infondata perché muove dall'erronea classificazione delle tariffe
per la responsabilità civile automobilistica tra le prestazioni
imposte a norma dell'art. 23 della Costituzione. Ma quand'anche si
volesse accedere a tale impostazione, il dubbio di costituzionalità
sarebbe comunque infondato. La previsione di una Commissione
consultiva composta soltanto di tecnici od esperti (oltre che da
rappresentanti del ministero dell'industria, commercio e artigianato
e dall'I.N.A.), mira proprio a soddisfare pienamente la riserva
relativa di legge della norma costituzionale, mediante l'osservanza
di criteri obiettivi e con la salvaguardia dell'iniziativa economica
delle imprese assicurative.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che si dichiari l'infondatezza della
questione. La composizione della Commissione - si afferma - assicura
una valutazione obbiettiva, comprendendo rappresentanti pubblici ed
esperti indipendenti e dotati di competenza specifica. Del tutto
irrilevante appare per converso l'assenza di rappresentanti delle
categorie di utenti: la rappresentanza non è infatti da ritenersi
indispensabile, quando sussista una sufficiente garanzia di effettiva
e obiettiva ponderazione degli interessi contrapposti. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
nella parte in cui, prevedendo - in sede di approvazione da parte del
Comitato interministeriale prezzi delle tariffe dei premi e delle
condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione degli
autoveicoli - l'intervento di una apposita Commissione ministeriale,
in luogo della Commissione centrale prezzi, ne determina la
composizione in modo meno garantistico rispetto a quest'ultima.
2. - Deve anzitutto dichiararsi inammissibile la costituzione nel
presente giudizio dell'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.), che nel giudizio a quo si è costituita
soltanto dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione. Anche nei
confronti di tale associazione era stato proposto e notificato il
ricorso iniziale.
L'A.N.I.A. invoca, in questa sede, l'osservanza del diritto di
difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare
riferimento all'emergere dell'interesse a contraddire proprio a
seguito della conoscenza - per il tramite della Gazzetta Ufficiale -
della proposta questione di legittimità costituzionale.
Questa Corte ha costantemente affermato che nei giudizi di
legittimità costituzionale in via incidentale sono legittimate a
costituirsi soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del
deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di
rimessione, avevano tale qualità (tra le altre, v. sentt. nn. 63 del
1991, 124 del 1990, 220 e 1022 del 1988).
Al principio si è derogato nel caso di giudizio direttamente
incidente su posizioni giuridiche soggettive, quando non vi sia la
possibilità per i titolari delle medesime posizioni di difenderle
come parti nel processo stesso.
È stata, così, ammessa la costituzione nel giudizio incidentale
di legittimità della parte non costituita nel giudizio a quo,
quando: a) viene sollevata una questione dalla cui risoluzione
dipende l'intervento in questo giudizio del soggetto che ha chiesto
di costituirsi nel processo costituzionale (sent. n. 429 del 1991);
b) l'interesse a stare nel giudizio di costituzionalità sorge
dall'ordinanza di rimessione, con la quale la stessa Corte ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di fronte a se
medesima (sent. n. 20 del 1982); c) l'interesse di cui è titolare il
soggetto, pur se formalmente esterno rispetto ad un giudizio
cautelare, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto
al quale - con riguardo alla concreta formulazione da parte del
giudice rimettente della questione di costituzionalità -
un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza
diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della
posizione soggettiva fatta valere.
Se, in tali casi, non si ammettesse la costituzione, si darebbe
luogo ad un giudizio direttamente incidente su situazioni soggettive,
senza la possibilità per i titolari di "difenderle" come parti nel
processo stesso (sent. n. 314 del 1992).
Del tutto diverso è per contro il caso di specie. La questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio era infatti già proposta, sia pure in via
subordinata, nel ricorso introduttivo, in concorso con altre
questioni, di pari natura.
L'A.N.I.A., anche nei confronti della quale, come si è già
detto, era stato proposto il ricorso introduttivo, si è trovata
quindi nella condizione di poter tempestivamente valutare il proprio
interesse e decidere le modalità di difesa dello stesso, con
riferimento ai profili di legittimità delle norme.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata
dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio è a
sua volta inammissibile.
Tale Tribunale ha emanato l'ordinanza di rimessione dopo aver
pronunciato la sentenza parziale recante la stessa data.
Con detta sentenza il giudice amministrativo aveva respinto la
censura rivolta contro il d.m. 14 gennaio 1989, riconoscendo che il
ministero dell'industria, commercio e artigianato si era
correttamente attenuto alla legge nel comporre la Commissione
ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, impugnato.
Con la decisione il Tribunale amministrativo regionale ha definito
quello che era l'unico oggetto del giudizio, esaurendo di conseguenza
la propria cognizione.
L'ammettere la questione sollevata dopo la decisione del merito
della causa si porrebbe in contraddizione evidente col carattere
incidentale del giudizio sulla legittimità costituzionale delle
leggi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, sesto comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte