Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa nel

procedimento penale a carico di Shrane Mustapha, iscritta al n. 300

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Pisa ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160

del codice penale nella parte in cui non prevede fra le cause

interruttive della prescrizione la richiesta di emissione del decreto

penale di condanna formulata dal pubblico ministero;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile;

Considerato che il giudice a quo nella specie richiede una

pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie

degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera

come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso

della prescrizione;

che una simile pronuncia - come già affermato nella ordinanza n.

114 del 1983 e più di recente ribadito in numerose altre decisioni

(v. ordinanze nn. 188, 193, 391 e 489 del 1993 e n. 144 del 1994) -

palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi

il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Pisa con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte