Sentenza n. 316/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante
"Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini
per la presentazione della dichiarazione da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle
concessioni governative"), in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), 24, secondo
comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), 47 primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e 33, terzo comma, del
d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di
coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre
1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, il 24
maggio 1991 (n. 3 ordinanze), il 4 ottobre 1991, il 20 novembre 1992
e l'8 novembre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino, il 27 aprile 1993 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza ed il 28 settembre 1993 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, iscritte
rispettivamente ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro ordinanze
1991, ai nn. 69, 346, 347, 422 e 678 del registro ordinanze 1993 ed
al n. 136 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 11 dell'anno
1991, n. 4 dell'anno 1992, nn. 9, 27, 35 e 47 dell'anno 1993 e n. 13
dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Aubert Mario, Pignatelli Mario e
Danese Giuseppe;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro
l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto
maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni
1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con
ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.
3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge
27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 47, primo comma, lett.
h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 33, terzo comma, del d.P.R.
4 febbraio 1988, n. 42, nella parte in cui tali norme "limitano ad
alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta
(sessanta per cento) ad imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti
per trattamento pensionistico".
La norma impugnata - equiparando gli assegni vitalizi di cui al
secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui
all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4
febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari
cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre categorie
equiparate) nella misura ridotta conseguente all'abbattimento della
base imponibile al 60 per cento dell'ammontare di detti assegni.
Ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può trovare
fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti ai
parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie equiparate) in
relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio del
loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece,
giustificazione nei confronti dei parlamentari cessati dal mandato: e
questo perché i parlamentari (e gli appartenenti alle categorie
equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a trovarsi in
una posizione del tutto identica a quella propria della generalità
dei dipendenti pubblici collocati in quiescenza, con la conseguenza
che il regime di privilegio accordato dalla normativa impugnata
avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione sia
con la regola dettata dall'art. 53, primo comma, della Costituzione,
secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
2. - Nei procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario Pignatelli,
Giuseppe Danese e Arturo Sofi contro l'Intendenza di Finanza di
Torino avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di
rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta
sul trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la
Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanze del 24
maggio 1991 (R.O. nn. 730, 747 e 748 del 1991) e del 4 ottobre 1991
(R.O. n. 69 del 1993), di identico contenuto, ha sollevato analoga
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte in cui non
ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta
al personale del pubblico impiego".
Anche in queste ordinanze la questione è stata sollevata sul
rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un ingiustificato
regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e 53, primo comma,
della Costituzione.
3. - I giudizi venivano presi in esame nell'udienza pubblica del 5
maggio 1992, a seguito della quale questa Corte adottava l'ordinanza
istruttoria 22 maggio 1992, diretta ad acquisire presso la Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica elementi informativi in ordine
al regime degli assegni vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dal
mandato.
4. - Esaurita l'istruttoria, i giudizi venivano ripresi in esame
all'udienza pubblica dell'8 giugno 1993, a seguito della quale la
Corte, con ordinanza n. 294 del 1993, disponeva di sollevare innanzi
a se stessa, in quanto pregiudiziale, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile
1989, n. 154, "nella parte in cui prevede un trattamento tributario
privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante l'abbattimento
della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito - a
favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle
categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento agli
artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione".
5. - Successivamente pervenivano a questa Corte altre ordinanze di
contenuto identico o analogo a quelle innanzi richiamate. Si tratta
delle ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Torino
in data 8 novembre 1991 e 20 novembre 1992 (R.O. nn. 346 e 347 del
1993); della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza in
data 27 aprile 1993 (R.O. nn. 422 e 678 del 1993) e della Commissione
tributaria di primo grado di Bergamo in data 28 settembre 1993 (R.O.
n. 136 del 1994).
6. - All'udienza pubblica del 7 giugno 1994 sono state prese in
esame sia la questione di legittimità costituzionale
pregiudizialmente sollevata da questa Corte con l'ordinanza n. 294
del 1993 sia le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie di
Biella, Torino, Piacenza e Bergamo innanzi richiamate.
7. - Con la sentenza n. 289 del 1994, questa Corte, in
accoglimento della questione proposta con la propria ordinanza n. 294
del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 "nella parte in
cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo comma
dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma,
lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento
tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al
60 per cento del reddito percepito". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione delle Commissioni tributarie di
primo grado di Biella, Torino, Piacenza e Bergamo chiedono a questa
Corte, con formulazioni identiche o analoghe, di voler dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della
legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale disposizione -
in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1093; 24,
secondo comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600; 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - limita ai
vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato (ed alle
categorie equiparate) il beneficio dell'assoggettamento all'imposta
sul reddito delle persone fisiche nella misura ridotta pari al 60 per
cento della base imponibile, non ricomprendendo in tale disciplina di
favore anche le pensioni spettanti ai pubblici impiegati collocati a
riposo.
Scopo delle ordinanze in esame è, dunque, quello di giungere ad
una dichiarazione di illegittimità costituzionale destinata a
estendere, con una sentenza di tipo addittivo, a tutte le pensioni
derivanti da impiego pubblico il trattamento fiscale privilegiato
disposto dalla norma impugnata soltanto a favore degli assegni
vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato ed alle
categorie equiparate, di cui agli artt. 24, secondo comma, e 29,
penultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. - In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n.
289 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, "nella parte
in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi di cui al secondo
comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e le rendite vitalizie di cui al primo comma,
lett. h) dell'art. 47 del testo unico approvato con il d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 - riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento
tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al
60 per cento del reddito percepito".
La pronuncia di illegittimità adottata nei confronti della norma
che le ordinanze di rimessione in esame intenderebbero, invece,
estendere a favore di altre categorie di beneficiari fa venir meno il
presupposto della questione così come sollevata dalle stesse
ordinanze, rendendola inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge
27 aprile 1989, n. 154, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di
primo grado di Biella, Torino, Bergamo e Piacenza, con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte