Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il

15 aprile 1999 dal giudice di pace di Bari nel procedimento civile

vertente tra Salani Silvano e Cazzolla Vito, iscritta al n. 348 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Bari - investito della

decisione di una causa civile promossa da un avvocato che ha chiesto

la condanna del convenuto al pagamento della somma corrispondente

alla rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, relativa alle

prestazioni professionali svolte a suo favore quale imputato in un

giudizio penale - con ordinanza emessa il 15 aprile 1999 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto) in riferimento agli artt. 2, 3, 24

e 76 della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente la questione sarebbe

rilevante nel giudizio a quo in quanto, a fronte della domanda

dell'attore, il convenuto avrebbe contestato la legittimità

costituzionale della rivalsa per l'IVA e della mancata esenzione

delle prestazioni del difensore nel processo penale dall'imposta ed

inoltre perché la risoluzione della controversia dipenderebbe

dall'accoglimento dell'eccezione, non avendo il convenuto dedotto

altri motivi a sostegno della sua richiesta di rigetto della domanda

attrice;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente osserva che l'art. 5 della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria) aveva stabilito, quale criterio direttivo cui

avrebbe dovuto ispirarsi il legislatore delegato, l'applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi "ad

eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante

utilità culturale e sociale", mentre il legislatore delegato avrebbe

previsto l'esenzione dall'imposta per le prestazioni effettuate dagli

esercenti la professione sanitaria, ma non per quelle effettuate dal

difensore dell'imputato nel processo penale, necessarie a tutela del

bene della libertà personale e riferibili a "diritti essenziali

della persona, costituzionalmente garantiti";

che il giudice a quo - ricordato che il diritto di difesa è

tra quelli che la Costituzione definisce inviolabili e che esso si

sostanzia, anche in forza della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel

diritto al "giusto processo ed al contraddittorio" - assume che il

difensore nel processo penale sarebbe "investito di una funzione

pubblica essenziale" e la sua opera dovrebbe perciò essere definita

come "prestazione di servizi rivestenti carattere di rilevante

utilità sociale"; da ciò deriverebbe un contrasto con i principi

della legga delega, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.;

che il rimettente ritiene che la norma violi anche l'art 3

Cost., dal momento che essa creerebbe "una disparità di trattamento

nella garanzia di diritti inviolabili dell'uomo, assicurata dal

precedente art. 2", ed ancora l'art. 24 Cost., perché

l'assoggettamento ad imposta delle prestazioni difensive

"penalizzerebbe" le garanzie assicurate dalla Costituzione

all'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che la difesa erariale, per quanto riguarda la violazione

dell'art. 76 Cost., ricorda che la legislazione sull'IVA è la

conseguenza della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che

la materia delle esenzioni dall'imposta è stata disciplinata in

conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare alla

sesta Direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17 maggio

1977, n. 388, che indica all'art. 13, in modo tassativo, i casi di

cessione di beni e prestazioni di servizi ai quali non si applica

l'imposta;

che l'Avvocatura ricorda ancora come tra le operazioni esenti

in base alla Direttiva vi sono alcune prestazioni sanitarie, di

assistenza e sicurezza sociale, protezione dell'infanzia, educazione

ed insegnamento, nonché altre prestazioni erogate da organismi

culturali e senza fini di lucro, con esclusione quindi dell'opera

prestata dagli avvocati nel processo penale;

che, secondo l'Avvocatura, sarebbero insussistenti anche gli

ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal

rimettente, non essendo configurabile, riguardo alle norme impugnate,

la violazione di diritti dell'uomo e del principio di eguaglianza né

alcuna compressione del diritto di difesa delle parti.

Considerato che il giudice di pace di Bari risulta investito

della decisione di una controversia di diritto privato promossa da un

avvocato, che ha effettuato prestazioni professionali assoggettate ad

imposta sul valore aggiunto, il quale agisce in via di rivalsa sul

beneficiario del servizio ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto);

che il rapporto civilistico intercorrente tra colui che ha

prestato il servizio o ha ceduto il bene, quale titolare del credito

di rivalsa, ed il beneficiario della prestazione o il cessionario del

bene, debitore ex lege dell'importo corrisposto a titolo di imposta,

risulta del tutto distinto ed autonomo da quello, di diritto

tributario, intercorrente tra il primo soggetto e l'Amministrazione

finanziaria, come risulta chiaramente dalla struttura e dalla

funzione dell'art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972 e come è stato

affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione;

che per questa ragione il giudice rimettente, mentre è

competente a decidere sulla domanda relativa al credito di rivalsa

dell'attore per l'IVA esposta nella fattura, non ha alcuna competenza

in ordine alla cognizione del rapporto tributario sottostante, sul

quale la giurisdizione appartiene alle Commissioni tributarie;

che le norme relative all'assoggettamento ad IVA delle

prestazioni effettuate dal difensore nel processo penale e, in

generale, al regime delle esenzioni da tale imposta non hanno

perciò, né possono avere, alcuna rilevanza nel giudizio a quo;

che nessuna specifica censura di legittimità costituzionale

è stata mossa dal rimettente riguardo all'art. 18 d.P.R. n. d.P.R.

n. 633 del 1972, unica norma, tra quelle impugnate, avente rilievo

nel giudizio in corso;

che perciò la questione sollevata risulta sotto ogni profilo

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76

della Costituzione, dal giudice di pace di Bari con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte