Sentenza n. 316/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 276/1997
- art. 2legge 333/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3
della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione
del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati
e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come
modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, promossi,
con 2 ordinanze emesse il 17 novembre 1999, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sui ricorsi proposti da Minardi
Angela, ed altri, e da Di Pucchio Giuseppina contro il Ministero
della giustizia, iscritte ai nn. 440 e 441 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Minardi Angela, ed altri, e Di
Pucchio Giuseppina nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Ennio Mazzocco per Minardi Angela ed altri,
nonché per Di Pucchio Giuseppina, e l'avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di analogo tenore, emesse in data
17 novembre 1999, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come
modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333.
2. - Premettono le ordinanze che i ricorrenti nei giudizi a
quibus hanno impugnato il bando di concorso, in data 27 novembre
1997, per l'assegnazione di 368 posti di dattilografo presso
l'amministrazione giudiziaria, riservati ai lavoratori assunti con
contratto trimestrale che abbiano prestato servizio nella quarta
qualifica funzionale.
3. - Il rimettente - nel rilevare che la previsione del bando
trova corrispondenza nella norma denunciata, là dove questa
stabilisce, come requisito di partecipazione, l'aver prestato
servizio nella qualifica funzionale per la quale si intende
concorrere - esclude che la norma stessa possa essere interpretata
nel senso di consentire l'accesso al concorso anche a coloro che
abbiano prestato servizio, così come i ricorrenti, nella qualifica
funzionale superiore e cioè quella di stenodattilografi.
Tuttavia, secondo le ordinanze, l'esclusione dal concorso di
tutti coloro i quali abbiano svolto servizio, in base ad assunzioni
trimestrali, come stenodattilografi e non come dattilografi, "solo
perché il primo profilo appartiene alla quinta qualifica
funzionale", contrasta con i principi di razionalità, parità di
trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione,
considerato che il servizio prestato in ambedue i profili indicati
costituisce un indice di professionalità di pari rilevanza, rispetto
alle mansioni da svolgere nei posti messi a concorso, essendo le
mansioni dello stenodattilografo "sostanzialmente sovrapponibili a
quelle del dattilografo".
4. - Si sono costituiti, in entrambi i giudizi, i ricorrenti, i
quali, aderendo alle prospettazioni contenute nelle ordinanze di
rimessione, hanno concluso per l'accoglimento della questione.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
infondatezza della questione, riservandosi ogni difesa.
6. - In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha
depositato, in entrambi i giudizi, una memoria con la quale,
nell'insistere per la inammissibilità o, comunque, per
l'infondatezza della questione, sostiene, quanto al merito, che
l'ordinanza si fonda su un "inesatto presupposto ermeneutico",
potendosi, infatti, ritenere che l'intenzione del legislatore fosse
di consentire a tutti i c.d. "trimestrali" di partecipare ai concorsi
riservati.
Onde il requisito del temporaneo servizio nella qualifica
funzionale per la quale è indetto il concorso deve considerarsi
"requisito minimo", tale da non escludere la partecipazione al
concorso medesimo di coloro che abbiano prestato servizio nella
qualifica immediatamente superiore, con disimpegno di mansioni non
dissimili ma più articolate e complesse e con acquisizione di una
più completa esperienza professionale. Considerato in diritto
1. - Con le due ordinanze in epigrafe, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997,
n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle
sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall'art. 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 333, nella parte in cui non consente
che il dipendente che abbia prestato la sua opera - con le modalità
e nei termini stabiliti dal comma precedente - nel profilo
professionale di stenodattilografo, possa partecipare ai concorsi
riservati per dattilografi.
Nel denunciare violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione,
il rimettente sostiene che l'esclusione dai detti concorsi di tutti
coloro che abbiano svolto, in base ad assunzioni trimestrali,
attività di stenodattilografi, solo perché il relativo profilo
professionale appartiene alla quinta qualifica funzionale, anziché
alla quarta come quello di dattilografo, contrasti con "i principi di
razionalità, parità di trattamento e di buon andamento della
pubblica amministrazione".
2. - La questione è da reputare non fondata, nei sensi di cui
appresso.
La norma oggetto di scrutinio è contenuta nell'art. 14 della
legge n. 276 del 1997, che intende conferire stabile collocazione al
personale precario (c.d. trimestrali) assunto negli uffici giudiziari
successivamente al 1° gennaio 1991, in base a provvedimenti
legislativi volti a sopperire ad esigenze di carattere eccezionale
(d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276; art. 7 della legge 26 aprile 1985,
n. 162; legge 16 ottobre 1991, n. 321; d.l. 17 settembre 1993,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993,
n. 458).
In vista di ciò, il comma 2 della predetta disposizione
stabilisce che la copertura di posti vacanti, alla data del
28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali quarta e quinta del
ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente
profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo,
avvenga, sia pure in parte, attraverso concorsi, per soli titoli,
riservati al personale di cui trattasi.
Quanto ai requisiti di accesso, la norma oggetto di censura, e
cioè il comma 3 del medesimo articolo, dispone che, per partecipare
ai concorsi, "occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo
determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende
concorrere".
3. - Il rimettente, pur avvertendo che il servizio espletato in
ambedue i profili professionali, quello di dattilografo e quello di
stenodattilografo, "costituisce un indice di professionalità di pari
rilevanza rispetto alle mansioni da svolgere nei posti messi a
concorso", ritiene, tuttavia, che "il senso letterale e logico" della
norma non consenta di dare ad essa una portata atta a ricomprendere,
fra i suoi destinatari, anche gli stenodattilografi, appartenenti,
secondo le tabelle di individuazione dei profili professionali di cui
al d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, alla quinta qualifica
funzionale.
Senonché, detta conclusione, fondata più sull'argomento
lessicale che non su quello logico, non può essere condivisa, ben
prestandosi la disposizione ad essere intesa nel senso che il
servizio prestato quali dattilografi di quarta qualifica rappresenti
un requisito minimo, tale da non precludere la partecipazione al
concorso anche degli stenodattilografi, appartenenti alla quinta
qualifica funzionale.
Una tale lettura della norma, conforme, del resto, a quello che
consta essere l'orientamento espresso, in subiecta materia dallo
stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, mentre impedisce
l'effetto paradossale ed illogico segnalato dall'ordinanza, e cioè
quello di escludere dal concorso proprio coloro che hanno
disimpegnato mansioni certamente non dissimili, e semmai più
articolate e complesse dei dattilografi, con acquisizione di una più
compiuta esperienza professionale, evita, altresì, che la norma
stessa venga in conflitto con gli evocati parametri costituzionali.
Avvalora l'interpretazione sopra prospettata l'orientamento di
favore manifestato dallo stesso legislatore verso una definitiva
sistemazione del personale precario, tanto che la disposizione
censurata, mentre in un primo momento aveva previsto, quale requisito
di accesso al concorso, quello di aver prestato servizio nel profilo
professionale nel quale si intendeva concorrere, è stata riformulata
dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, con estensione della
sua portata sino a ricomprendere, invece, fra i destinatari, tutti
coloro che hanno prestato servizio nella "qualifica funzionale" cui
si riferiscono i posti messi a concorso.
Resta da aggiungere, secondo un criterio già altre volte
enunciato da questa Corte, che eventuali residue incertezze di
lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato,
quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia
costituzionale che impone all'interprete di optare, tra più
soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la
disposizione conforme a Costituzione (v., di recente, sentenza n. 113
del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come
modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:316 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte