Ordinanza n. 317/1987
Altra decisione · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 7d.P.R. 94/1979
- art. 43Testo unico IVA
- art. 43d.l. 429/1982
- art. 25d.l. 429/1982
- art. 29d.l. 429/1982
- art. 30d.l. 429/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma
sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), così come integrato
dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni
integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in attuazione della delega
prevista dalla L. 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento
della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa
comunitaria) e dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979,
n. 24, sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
(Disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979
n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore
aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1980 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, iscritta al
n. 326 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1980 la Commissione
tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, nel corso di un giudizio
concernente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43,
primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, irrogata
dall'Ufficio IVA che aveva considerato omessa la dichiarazione
annuale presentata oltre trenta giorni dalla scadenza, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 37, sesto comma, del detto decreto presidenziale
(comma aggiunto dal d.P.R. n. 24 del 1979), secondo il quale "le
dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
considerano omesse a tutti gli effetti", in riferimento all'art. 3
Cost.;
b) dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. n. 24 del 1979,
sostituito dall'art. 7 del d.P.R. n. 94 del 1979, che dispone la
decorrenza dall'1 gennaio 1973 dell'applicazione della citata
disposizione del comma sesto dell'art. 37 del d.P.R. n. 633/72, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.;
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione sub a)
violerebbe il principio di eguaglianza in quanto dispone lo stesso
trattamento sanzionatorio per chi omette la dichiarazione e per chi
soltanto la ritarda; la disposizione sub b) violerebbe il citato
parametro costituzionale in quanto attribuisce effetto retroattivo ad
una norma punitiva;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via preliminare, che
gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame della
rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre 1980, n. 882,
recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in
materia tributaria"; nel merito, l'interveniente conclude per
l'infondatezza delle questioni;
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è
stata emanata la legge di sanatoria 22 dicembre 1980, n. 882, il cui
art. 5 stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni
previste dal d.P.R. n. 633/72, considerate omesse ai sensi dell'art.
37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate
entro il 31 agosto 1980 e che in tal caso non si applicano le
sanzioni previste, fra l'altro, dall'art. 43, commi primo e quinto,
del d.P.R. 633/72;
che, inoltre, è stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt.
25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della
normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto
accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e,
quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative
previste nel tiolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;
che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della
normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste
sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a
quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la
questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte