Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1987

Altra decisione · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3d.P.R. 24/1979
  • art. 7d.P.R. 94/1979
  • art. 43Testo unico IVA
  • art. 43d.l. 429/1982
  • art. 25d.l. 429/1982
  • art. 29d.l. 429/1982
  • art. 30d.l. 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma

sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), così come integrato

dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni

integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, anche in attuazione della delega

prevista dalla L. 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento

della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa

comunitaria) e dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979,

n. 24, sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

(Disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979

n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore

aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1980 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, iscritta al

n. 326 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza del 16 ottobre 1980 la Commissione

tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, nel corso di un giudizio

concernente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43,

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, irrogata

dall'Ufficio IVA che aveva considerato omessa la dichiarazione

annuale presentata oltre trenta giorni dalla scadenza, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 37, sesto comma, del detto decreto presidenziale

(comma aggiunto dal d.P.R. n. 24 del 1979), secondo il quale "le

dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si

considerano omesse a tutti gli effetti", in riferimento all'art. 3

Cost.;

b) dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. n. 24 del 1979,

sostituito dall'art. 7 del d.P.R. n. 94 del 1979, che dispone la

decorrenza dall'1 gennaio 1973 dell'applicazione della citata

disposizione del comma sesto dell'art. 37 del d.P.R. n. 633/72, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione sub a)

violerebbe il principio di eguaglianza in quanto dispone lo stesso

trattamento sanzionatorio per chi omette la dichiarazione e per chi

soltanto la ritarda; la disposizione sub b) violerebbe il citato

parametro costituzionale in quanto attribuisce effetto retroattivo ad

una norma punitiva;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede, in via preliminare, che

gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame della

rilevanza, essendo sopravvenuta la legge 22 dicembre 1980, n. 882,

recante "sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in

materia tributaria"; nel merito, l'interveniente conclude per

l'infondatezza delle questioni;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è

stata emanata la legge di sanatoria 22 dicembre 1980, n. 882, il cui

art. 5 stabilisce che sono considerate valide le dichiarazioni

previste dal d.P.R. n. 633/72, considerate omesse ai sensi dell'art.

37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate

entro il 31 agosto 1980 e che in tal caso non si applicano le

sanzioni previste, fra l'altro, dall'art. 43, commi primo e quinto,

del d.P.R. 633/72;

che, inoltre, è stato emanato il decreto legge 10 luglio 1982,

n. 429, convertito in legge n. 516/82, secondo il quale (cfr. artt.

25, 29 e 30) i contribuenti che siano incorsi in violazione della

normativa IVA sono ammessi, allorché non sia intervenuto

accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa e,

quando questa corrisponde al dovuto, le sanzioni amministrative

previste nel tiolo III del d.P.R. n. 633/72 non si applicano;

che pertanto, potendo l'autore delle infrazioni, in virtù della

normativa sopravvenuta, evitare, pendente il giudizio, le previste

sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a

quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, accertare se la

questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte