Sentenza n. 317/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/06/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice
di procedura civile in riferimento all'art. 215, n. 1, dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale
di Cassino nel procedimento civile vertente tra Pio Antonino e Polini
Loreto, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale di Cassino, nel giudizio civile promosso da Pio
Antonino contro Polini Loreto, contumace, ritenendo di dover decidere
la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attore nel
corso del processo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in
relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui
non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il
verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio di scrittura
privata non menzionata nell'atto di citazione notificato al
convenuto, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da
parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o
contro di lui prodotta.
Considera il giudice a quo che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo, per violazione
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del
codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della
produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai
procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al
conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163,
n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile,
solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di
citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (così
che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente
notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata
dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi
dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma
regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio
pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e
l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza
che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto
della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione
ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte
del convenuto contumace").
Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 del codice di procedura
civile consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante
tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata
rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di
competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte
lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non
sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare
nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire
in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della
costituzione, ben potendo farlo in un momento successivo e a
prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del
giudizio.
Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di
illegittimità costituzionale nei sensi sopra indicati.
Non vi è stata costituzione delle parti né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità
costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in
relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte in cui la
normativa non prevede che, nei giudizi davanti al tribunale, al
convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si dà
atto della produzione in giudizio della scrittura privata - ove
questa non sia menzionata nell'atto di citazione - perché tale
scrittura possa aversi per riconosciuta da parte del convenuto
medesimo.
L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa
Corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura
civile nella parte in cui non prevede la notificazione del detto
verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in
quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse
per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale.
2. - La questione è fondata.
Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove
sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contumace
una scrittura, della cui produzione egli non è messo in grado di
avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizione del
contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò anche se al
contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di
procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione
tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello,
essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del
gravame, e del disconoscimento, null'altro che aspetti
dell'ingiustificato aggravio.
Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza
di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore
e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.
Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art.
184 del codice di procedura civile, possono nel corso del giudizio
produrre documenti nuovi, può verificarsi l'eventualità che il
contumace non sia messo in grado di averne notizia.
Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli
artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura civile,
in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da
produrre in atti notificati in precedenza, non esige, perché si
abbia per riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che dà
atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia
probatoria del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando
questi sia messo in grado di avere notizia della produzione della
scrittura privata, e si corrobora la posizione del producente senza
sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo
comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n.
1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della
produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
precedenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte