Sentenza n. 317/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 349/1973
- art. 3legge 77/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973,
n. 349, dal titolo: Modificazioni alle norme sui protesti delle
cambiali e degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il
26 aprile 1989 dal Pretore di Latina nel procedimento civile vertente
tra Provenzano Giancarlo e la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Latina, iscritta al n. 152 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Latina, dopo aver emesso un provvedimento di
urgenza con il quale ordinava alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Latina di sospendere la pubblicazione
sul bollettino dei protesti di un assegno bancario emesso da
Giancarlo Provenzano, all'esito del giudizio di merito ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973,
n. 349 (rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nel
testo modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349),
nella parte in cui non prevede per il traente di un assegno bancario
la possibilità di adire il Presidente del Tribunale per ottenere la
cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti.
Il giudice a quo ravvisa una irragionevole disparità di
trattamento tra il traente di una cambiale o di un vaglia cambiario,
il quale, ove adempia l'obbligazione cambiaria nei cinque giorni
successivi al protesto, può esperire il procedimento previsto dalla
disposizione impugnata, ottenendo in tale modo la sospensione della
pubblicazione o la cancellazione del proprio nome nel bollettino dei
protesti, ed il traente di un assegno bancario al quale tale
possibilità non è concessa. Questa diversità di disciplina sarebbe
irragionevole per il giudice a quo anche in relazione al fatto che in
entrambi i casi il protesto assolverebbe alla medesima funzione di
sanzione civile per il mancato pagamento, mentre la conseguente
pubblicazione nell'apposito bollettino avrebbe il carattere di
sanzione accessoria.
Da tale differente disciplina risulterebbe altresì violato l'art.
24 della Costituzione, dal momento che non è consentito al traente
di un assegno bancario protestato di agire in giudizio a difesa dei
propri diritti ed interessi legittimi.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo, in primo luogo, che la questione sia dichiarata
inammissibile, dal momento che non risulterebbero indicati i termini
concreti della fattispecie oggetto del giudizio a quo in relazione
alla fattispecie assunta a tertium comparationis. La disposizione
impugnata, infatti, prevede la possibilità di chiedere la
cancellazione del nome dal bollettino dei protesti sia quando il
pagamento della cambiale o del vaglia cambiario venga effettuato nei
cinque giorni successivi al protesto, sia quando l'istituto di
credito o il pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto
si avvedono che la stessa è avvenuta illegittimamente o
erroneamente. Secondo l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo
avrebbe dovuto specificare quale delle due ipotesi si sia verificata
nel caso dedotto in giudizio.
In ogni caso, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione
sarebbe infondata, in quanto le situazioni comparate dal giudice a
quo sarebbero disomogenee. Infatti, mentre la cambiale assolverebbe
alla funzione di strumento di credito, l'assegno bancario, invece,
sarebbe essenzialmente un mezzo di pagamento, la cui emissione
sarebbe basata sul presupposto che presso il trattario esistano, al
momento della emissione stessa, fondi equivalenti a quelli indicati
nel titolo. Inoltre, mentre il mancato pagamento di una cambiale o di
un vaglia cambiario non determinerebbe altra conseguenza che la
levata del protesto ed eventualmente la successiva esecuzione,
l'emissione di un assegno senza copertura, invece, darebbe luogo,
oltreché alla responsabilità cambiaria, alla responsabilità
penale. In altre parole, conclude l'Avvocatura dello Stato, la
posizione del debitore cambiario e quella del traente di un assegno
senza copertura non sono in alcun modo assimilabili ed anzi la loro
assimilazione ai fini della facoltà prevista dalla disposizione
impugnata si tradurrebbe in un ingiustificato ed inconcepibile
beneficio per il secondo.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva che in assenza di una norma che attribuisce ad
un soggetto una posizione di diritto sostanziale, manca il
presupposto stesso perché possa porsi un problema di diritto alla
tutela giurisdizionale. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendato dall'art. 12 della
legge 12 giugno 1973, n. 349), nella parte in cui non consente al
traente di un assegno bancario protestato di adire il Presidente del
Tribunale per ottenere la cancellazione del proprio nome dal
bollettino dei protesti. A suo avviso, tale omissione costituirebbe
una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione), in quanto stabilirebbe un'irragionevole
differenziazione rispetto al debitore cambiario, al quale è
consentita l'anzidetta cancellazione qualora paghi, nel termine di
cinque giorni dal protesto, l'importo della relativa obbligazione
cambiaria. Inoltre, sempre ad avviso del giudice a quo, la ricordata
omissione determinerebbe una violazione dell'art. 24 della
Costituzione, dal momento che ne risulterebbe compromessa la
possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.
2. - Va previamente respinta l'eccezione di inammissibilità
presentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la quale
l'ordinanza di rimessione non chiarirebbe a sufficienza quale delle
due ipotesi di cancellazione del nome del debitore dal bollettino dei
protesti previste nelle disposizioni impugnate costituisca l'oggetto
del giudizio sottoposto alla cognizione di questa Corte. In realtà,
poiché dall'ordinanza di rimessione si evince con chiarezza che il
giudizio a quo è stato instaurato dal traente di un assegno bancario
protestato e poiché le argomentazioni svolte dal giudice a quo
concernono essenzialmente l'asserita disparità di trattamento tra
debitore cambiario e traente di un assegno bancario deve ritenersi,
senza dubbio alcuno, che la questione sollevata riguardi l'ipotesi di
cancellazione esperibile dal debitore che abbia adempiuto la propria
obbligazione entro il termine di cinque giorni dal protesto, e non
già quella relativa alla cancellazione esperibile dai pubblici
ufficiali o dalle aziende di credito qualora si avvedano che alla
levata del protesto si sia proceduto illegittimamente o erroneamente.
3. - La questione non è fondata, poiché, diversamente da quanto
opina il giudice a quo, la posizione del debitore cambiario non è
comparabile con quella del traente di un assegno bancario in ragione
della diversità della funzione tipica dei due titoli di credito
considerati e della differenza del regime giuridico che ne consegue.
Come è pure sottolineato nell'ordinanza di rimessione, la
funzione tipica dell'assegno è quella di essere mezzo di pagamento.
A questa specifica funzione sono correlate le disposizioni di legge
le quali esigono che presso la banca trattaria debbano esistere fondi
in misura quanto meno pari a quella recata dall'assegno emesso, non
solo nel momento del pagamento, ma anche in quello dell'emissione (v.
art. 1, n. 5, e art. 116, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).
Al contrario, funzione tipica della cambiale, come del resto del
vaglia cambiario, è quella di essere strumento di credito, sicché
appartiene alla sua natura giuridica di fungere come un mezzo
attraverso il quale il traente si procura una disponibilità
immediata a fronte dell'impegno di adempiere la relativa obbligazione
in un momento successivo.
Questa netta differenza insita nella funzione tipica dei due
titoli di credito, evidenziata anche dal diverso significato da
assegnare all'indicazione della data nell'uno e nell'altro titolo,
induce a concludere che l'ipotizzata estensione al traente di un
assegno della disciplina prevista per il debitore cambiario in ordine
alla cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti nel
caso di pagamento del proprio debito entro cinque giorni dal protesto
non potrebbe trovare nell'art. 3 della Costituzione una congrua base
di giustificazione. Non è, infatti, irragionevole che il
legislatore, nella sua discrezionale valutazione, abbia predisposto
una disciplina differenziata per le due distinte ipotesi e non abbia,
quindi, esteso al traente di un assegno bancario la possibilità di
richiedere la predetta cancellazione, ritenendo necessario che in
quest'ultimo caso i fondi necessari per il pagamento debbano essere
disponibili presso il trattario sin dal momento dell'emissione
dell'assegno.
Né questa conclusione può essere invalidata dal rilievo
formulato dal giudice a quo, in base al quale l'omogeneità delle
ipotesi considerate deriverebbe dal fatto che nell'uno e nell'altro
caso l'inadempimento del debito è sanzionato civilmente dalla levata
del protesto. Questo rilievo, infatti, oltre a non superare
l'ostacolo relativo alla sostanziale diversità di funzione fra la
cambiale e l'assegno bancario, non tiene conto del fatto che anche il
regime sanzionatorio dell'una e dell'altro, ove sia considerato nella
sua globalità, rivela differenze profonde che concorrono a
confermare la conclusione raggiunta. Mentre, nel caso dell'assegno
bancario, la mancanza di disponibilità di fondi al momento
dell'emissione costituisce un illecito penale, al contrario il
mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la cambiale o con
il vaglia cambiario non è sanzionato penalmente. Questa
significativa differenza relativa al regime sanzionatorio conferma la
non irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore circa la
non estensione al traente di un assegno bancario della facoltà di
chiedere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei
protesti riconosciuta al debitore cambiario.
La conclusione raggiunta toglie qualsiasi base alla pretesa
lesione dell'art. 24 della Costituzione, non potendosi a ragione
prospettare una tale violazione in difetto di una norma che riconosca
una situazione di diritto sostanziale (v., ad esempio, sentt. nn. 8
del 1962, 286 del 1974, 71 e 98 del 1979, 164 e 186 del 1982, 185 del
1986, nonché, di recente, ordd. nn. 563 del 1987, 205 del 1988, e
141 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349 (rectius: dell'art. 3
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12
della legge 12 giugno 1973, n. 349) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Latina con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte