Sentenza n. 317/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 590/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo
comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
università), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile-23 ottobre
1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione
di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed
altre contro l'Università degli Studi di Brescia ed altro, iscritta
al n. 29 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visto l'atto di costituzione di Franchini Oldi Angela ed altre
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Franchini Oldi Angela ed
altre e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Avanti il tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla
Rigosa e Silvana Bellodi, inquadrate nella qualifica di funzionario
tecnico dell'università degli studi di Brescia, lamentavano di aver
diritto al diverso inquadramento nella posizione di ricercatore e
impugnavano l'atto relativo. Si costituiva in giudizio l'università
di Brescia, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo nel
merito il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza parziale n. 1192 del 1992, il Tribunale
amministrativo adito disattendeva le preliminari eccezioni e
sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale
sulla questione sollevata con distinta e separata ordinanza di
remissione.
2. - Con ordinanza in pari data il Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia ha ritenuto non manifestamente infondata,
in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14
agosto 1982, n. 590, nella parte in cui - nel disciplinare il
trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli "assistenti e
ricercatori" - non prende in considerazione il personale dipendente
dell'Ente Universitario per la Lombardia orientale avente la
qualifica di "assistente laureato" e preposto all'attività di
collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari
statali operanti in Brescia.
Ha premesso il Tribunale che, da un lato, le ricorrenti sono
assistenti di ruolo assunte (a seguito di concorso bandito dall'Ente
universitario) con la specifica funzione di effettuare attività di
ricerca scientifica e di collaborazione con i docenti nello
svolgimento dei corsi e nella conduzione di seminari, esercitazioni e
gruppi di studio; e che, da un altro lato, tali corsi, come
riconosciuto espressamente dall'art. 18, secondo comma, della citata
legge n. 590, facevano formalmente capo alle università statali di
Milano e Parma (nonché al Politecnico di Milano) ed erano gestiti
dall'Ente universitario della Lombardia orientale, un consorzio
all'uopo costituito fra i più importanti enti locali in vista
dell'istituzione dell'università statale nella città di Brescia.
Orbene, l'art. 20 della legge n. 590 del 1982, che ha
regolamentato il passaggio all'università di Brescia di tutto il
personale in servizio per l'espletamento dei corsi universitari
gestiti dal consorzio bresciano, avrebbe mancato di equiparare le
ricorrenti agli "assistenti e ricercatori", transitati integralmente
nei ruoli della nuova università. Con ciò venendo oggettivamente a
determinare un'ingiusta discriminazione tra il personale che avrebbe
adempiuto funzioni fra loro equivalenti. Discriminazione rilevabile
anche con riferimento a quelle categorie di "assistenti e
ricercatori" delle università libere, poi statizzate con la predetta
legge (università D'Annunzio di Chieti e università dell'Aquila).
In questi casi la legge avrebbe infatti consentito il passaggio di
tutti gli assistenti e ricercatori nella corrispondente categoria
statale, con l'inquadramento nei ruoli organici.
Una tale previsione sarebbe mancata, invece, per gli "assistenti
laureati" che operavano presso i corsi universitari tenuti in Brescia
ed affidati alla gestione dell'E.U.L.O. Onde, una evidente violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rilevanti nel giudizio a quo,
giacché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 20,
terzo comma, della legge n. 590 del 1982 permetterebbe l'accoglimento
delle pretese avanzate dalle ricorrenti.
3. - Si sono costituite le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella
Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi Turla, con un'unica
memoria scritta, chiedendo l'accoglimento della questione.
Hanno premesso, le ricorrenti, che le università degli studi di
Milano e di Parma, nonché il Politecnico di Milano, tennero in
Brescia i corsi organizzati dall'Ente universitario della Lombardia
orientale, fornendo soltanto i professori e non anche (almeno in
misura adeguata) il personale competente ad assolvere le ulteriori
attività di supporto sia didattiche sia di ricerca. A queste ultime
avrebbe fatto fronte il consorzio bresciano con l'assunzione di
personale attraverso un concorso bandito per la qualifica di
"assistente laureato", riconoscendogli con delibera n. 242 del
1979 (sulla base di un analitico "mansionario") le mansioni di docenti
equiparate a quelle degli assistenti universitari.
La legge n. 590, osservano le ricorrenti, avrebbe creato le nuove
università seguendo due distinte strade. O attraverso l'istituzione
di nuovi centri universitari statali, dove in precedenza funzionavano
corsi decentrati di altre università, o attraverso la statizzazione
di università libere (o di corsi decentrati di tali università).
Nel primo caso il personale docente, inclusi gli assistenti e i
ricercatori, sarebbe transitato puramente e semplicemente presso i
nuovi centri universitari; nel secondo caso esso sarebbe stato
inquadrato nei corrispondenti ruoli statali. Nessuna previsione vi
sarebbe stata per il personale docente operante presso i corsi
universitari tenuti a Brescia e gestiti dall'Ente universitario per
la Lombardia orientale, diversamente dal personale non docente che
sarebbe stato inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali
del personale di ruolo dell'università statale.
In conseguenza di tale omissione le ricorrenti sarebbero state
inquadrate - così si sarebbe risolto il loro problema - come
soprannumerarie nell'VIII qualifica dell'area funzionale "tecnico-scientifica e socio-sanitaria" del personale di ruolo delle
università statali, con il profilo professionale di "funzionario
tecnico" e, dunque, nell'ambito del personale non docente.
Il legislatore non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le
peculiari vicende a conclusione delle quali si è giunti
all'istituzione dell'università di Brescia e avrebbe irrazionalmente
tralasciato di equiparare gli "assistenti laureati" del Consorzio
bresciano agli assistenti e ricercatori universitari inquadrati - in
forza della legge n. 590 del 1982 - fra gli "assistenti e i
ricercatori" del ruolo statale. In tal modo si sarebbe fatto cattivo
governo del principio di eguaglianza e di quello, connesso, di buon
andamento della pubblica amministrazione, differenziando situazioni
omogenee (assistenti e ricercatori di "centri universitari
trasformati in atenei") e irragionevolmente eguagliando situazioni
eterogenee (assistenti dell'Ente bresciano e funzionari tecnici).
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di
costituzionalità.
La norma impugnata paleserebbe, secondo l'Avvocatura, la sua
chiara logica nel consentire il passaggio alla università di Brescia
dei docenti, degli assistenti e dei ricercatori già inquadrati nei
ruoli universitari statali. L'Ente consortile non solo non aveva, ma
non avrebbe potuto avere un proprio ruolo di docenti universitari (o
di assistenti e ricercatori). Le ricorrenti, infatti, avevano la
qualifica di "assistenti", ma erano inquadrate fra i dipendenti
dell'Ente locale con mansioni che, per quanto elevate, erano svolte
nell'interesse e per le finalità dell'Ente stesso.
L'Università di nuova istituzione, infatti, non poteva non
organizzarsi, quanto al personale docente (ivi inclusi assistenti e
ricercatori), che con personale statale, vale a dire con il personale
inserito nei ruoli universitari dello Stato (art. 32 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382). Poiché i dipendenti dell'Ente universitario
della Lombardia orientale non sono (e non potevano essere) assistenti
e ricercatori ai sensi della legislazione vigente, non competeva loro
il richiesto inquadramento. Né a diverse conclusioni, prosegue
l'Avvocatura, si potrebbe pervenire considerando le funzioni
concretamente adempiute da tale personale, poiché un siffatto
giudizio andrebbe adottato solo con riferimento alle previsioni della
legge (statale) che consente il riconoscimento e la riserva dei posti
di assistente o di ricercatore presso un'università dello Stato
esclusivamente a chi rivesta tale qualifica nei ruoli da esso
istituiti, indipendentemente dalle mansioni di fatto effettuate
presso altri enti. Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 3 e 97
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, che,
nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali
degli "assistenti e ricercatori", non prende in considerazione il
personale dipendente dell'Ente universitario per la Lombardia
orientale preposto all'attività di collaborazione didattica e di
ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia.
2. La questione è infondata.
La legge 14 agosto 1982, n. 590, ha istituito le Università
statali degli studi dell'Abruzzo (Università degli studi dell'Aquila
e Università degli studi "G. D'Annunzio"), le Università statali
degli studi di Brescia, del Molise, di Reggio Calabria, di Verona, di
Trento e la facoltà di economia e commercio dell'Università statale
degli studi di Ancona.
Molte delle nuove università sono nate dalla "gemmazione" di
altre statali (o libere) che avevano attivato corsi di laurea presso
le suddette città o regioni; e alcune sono state istituite ex novo.
Nel primo caso la legge, se ha riconosciuto l'attività prestata
dal personale non docente, ha tuttavia consentito a quello docente,
già inserito nei ruoli nazionali, di "essere assegnato ai posti"
delle nuove facoltà e università. Nessuna forma di sanatoria o di
immissione in ruolo ope legis ha, dunque, riguardato il personale
docente. La legge n. 590 del 1982 non ha, invero, fatto alcuna
previsione del genere.
3. - La posizione delle ricorrenti è quella degli "assistenti
laureati", una categoria sconosciuta alla pur variegata normativa sul
personale docente dell'Università. Ciononostante esse richiedono la
valorizzazione della loro attività alle dipendenze del Consorzio
E.U.L.O. (costituito, fra vari enti locali, per la gestione dei corsi
universitari statali tenuti in Brescia dalle Università di Milano e
Parma) attraverso il passaggio dai ruoli dell'Ente locale a quelli
(nazionali) di ricercatore universitario.
Oltre ad essere chiaramente priva di fondamento normativo, la
richiesta non regge in alcun modo alla verifica di costituzionalità,
cui questa Corte è chiamata. Non è dato ravvisare alcuna
ingiustificata disparità di trattamento che possa recare violazione
del principio di eguaglianza, e neppure lesione del canone di
ragionevolezza. Questa Corte, infatti, ha da ultimo respinto ogni
richiesta di ammissione alle tornate idoneative per professore
associato (si vedano le sentenze nn. 412, 367, 359 e 31 del 1992)
che, pure, non consentono il passaggio automatico nei ruoli del
personale docente. In tutte si è ravvisato la evidente mancanza di
ragionevole assimilazione delle categorie escluse rispetto a quelle
ammesse ai giudizi di idoneità.
Nella specie, peraltro, si domanda di più, essendo ancora
maggiore la distanza con le categorie beneficiarie: si chiede, in
realtà, l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore,
mentre si è svolta la propria attività di dipendenti di un
consorzio, che resta un ente locale. E l'invocato tertium
comparationis è costituito da personale docente già di ruolo, che
è soltanto transitato dai posti di una università a un'altra. Non
vi è, perciò, lesione neppure del principio di buon andamento nella
scelta compiuta dal legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte